Data pubblicazione: 03 agosto 2006
Delibera 02 agosto 2006
Delibera/Provvedimento 180/06
Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacità interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 agosto 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06).
Considerato che:
- con deliberazione n. 56/06 l'Autorità ha approvato i corrispettivi di impresa, di cui all'articolo 8, comma 8.9 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;
- con deliberazione n. 56/06 l'Autorità ha determinato i corrispettivi unitari per l'attività di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06;
- l'articolo 7, comma 7.2 della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di stoccaggio possano offrire capacità di stoccaggio interrompibile applicando ai corrispettivi di cui all'articolo 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorità;
- l'articolo 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio interrompibile.
Considerato che:
- la società Stogit Spa, con lettera del 27 luglio 2006 (prot. Autorità n. 18428 del 31 luglio 2006) ha presentato, per l'anno termico 2006-2007, una proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui all'articolo 7, comma 7.2 della deliberazione n. 50/06; e che Stogit Spa ha altresì proposto che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacità, riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacità, in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 6.5 della medesima deliberazione;
- la proposta di cui al precedente alinea, presentata dalla società Stogit Spa, è coerente con i criteri stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità n. 50/06.
Ritenuto che:
- sia necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta
DELIBERA
- di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui all'articolo 7, comma 7.2 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentata dalla società Stogit Spa per l'anno termico 2006-2007, come riportata nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- di notificare alla società Stogit Spa, con sede legale in Via dell'Unione Europea n. 3, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Allegati: