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Data pubblicazione: 02 agosto 2006

Delibera 01 agosto 2006

Delibera/Provvedimento 177/06

Avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato) e in particolare l'articolo 49;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04;
  • le sentenze n. 963/05, n. 960/05, n. 959/06 n. 958/05, n. 957/05, n. 3240/05 e n. 961/05 del TAR Lombardia;
  • le decisioni del Consiglio di Stato (di seguito: CdS) 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06 (di seguito: decisioni n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06);
  • le comunicazioni a Federutility del 27 settembre 2005 (prot. EF/M05/3789/fg), del 20 dicembre 2005 (prot. VP/M05/5325), del 21 febbraio 2006 (prot. EF/M06/1049/fg).

Considerato che:

  • con le sentenze n. 963/05, n. 960/05, n. 959/06 n. 958/05, n. 957/05, n. 3240/05 e n. 961/05 il TAR Lombardia ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da diverse imprese distributrici per l'annullamento parziale del Testo integrato e della delibera n. 96/04 ed in particolare le parti delle dette deliberazioni in cui: "l'Autorità ha stabilito le tariffe di distribuzione di energia elettrica per il periodo 2004/2007 tenendo conto, nell'effettuazione del relativo calcolo, della valutazione delle infrastrutture di rete secondo il criterio del costo storico risultante dai documenti contabili della impresa cedente (nella specie, ENEL) e non già dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese cessionarie per l'acquisto dello specifico ramo d'azienda ed eventualmente fatti oggetto di stima peritale";
  • l'Autorità ha proposto appello avanti al CdS avverso le dette sentenze;
  • con le decisioni n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06, il CdS ha accolto gli appelli proposti dall'Autorità "nei sensi di cui in motivazione" ed ha respinto gli appelli incidentali proposti dalle appellate società.

Considerato che le dette decisioni del CdS dispongono nella parte motivazionale che:

  • l'Autorità non possa utilizzare i valori di libro per valutare i rami d'impresa che Enel S.p.a. ha ceduto alle imprese municipalizzate in forza del decreto legislativo n. 79/99, in quanto "il criterio parametrico sbilanciato sul valore di libro, oltre a non considerare il diverso valore che il ramo di azienda in un mercato liberalizzato assume rispetto alla sommatoria dei singoli cespiti nell'assetto unitario dell'ex monopolista, si appalesa non coerente con la ratio sottesa al disposto dell'art. 9, comma 4, del decreto n. 79 del 1999, laddove si prevede espressamente una procedura di valutazione del costo di cessione che astrae dal mero dato contabile";
  • l'Autorità dovrà tener conto del valore di mercato di suddetti rami d'azienda, definito per mezzo degli arbitrati in quanto "se è vero che la norma non stabilisce un obbligo di acquisto in senso stretto, è altresì indubitabile che la disciplina di legge favorisce l'acquisizione del ramo di azienda al fine di consentire un assetto efficiente di mercato e a tal uopo stabilisce un valore di acquisto dato non già dal costo storico dei cespiti ma dal valore di mercato quale apprezzato, in assenza di accordi, da un apposito collegio di esperti che opera in una logica lato sensu arbitrale.";
  • l'Autorità "ove il prezzo sia invece stato stabilito pattiziamente senza l'intervento dell'organo collegiale in parola, provvederà in tal senso (&), applicando lo stesso criterio di legge dato dall'utilizzo di "sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato";
  • l'Autorità può legittimamente utilizzare ai fini tariffari il metodo del costo storico rivalutato per le reti diverse da quelle cedute ai sensi del decreto legislativo n.79/99, atteso che "la ratio posta a fondamento della favorevole delibazione della relativa censura (&), non è estensibile alla generalità delle immobilizzazioni, e segnatamente alle porzioni di rete già di proprietà delle società ricorrenti in primo grado";
  • resta salvo il principio stabilito nell'allegato A alla deliberazione n. 96/04 secondo il quale "in mancanza dei dati relativi al costo storico originario di acquisizione delle immobilizzazioni di una data impresa distributrice, si debba fare riferimento al costo storico originario di rete il più possibile omogeneo in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica";
  • l'Autorità può legittimamente utilizzare ai fini della perequazione specifica aziendale la "valutazione delle quote di ammortamento per i periodi precedenti stabilite in base ai dati di bilancio ai sensi dell'art. 10.3 lett. b) dell'all. A alla delibera n. 96/2004& Infatti, l'utilizzo delle nuove vite utili più lunghe in via retroattiva avrebbe comportato l'effetto illogico di costringere il cliente finale a pagare due volte l'ammortamento del medesimo bene."

Considerato inoltre che:

  • sono stati oggetto di cessione da Enel alle società appellate rami d'azienda operanti nelle attività di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;
  • la cessione dei rami d'impresa da parte di Enel S.p.a. alle imprese appellate è avvenuta in taluni casi al prezzo stabilito in arbitrato, in altri casi ad un prezzo pattiziamente stabilito tra le parti;
  • il decreto legislativo n. 79/99 limita la razionalizzazione dell'attività di distribuzione alla fattispecie di cui al comma 9.4;
  • la cessione dei rami d'impresa da parte di Enel S.p.a. alle imprese appellate è avvenuta in taluni casi in Comuni in cui l'impresa acquirente non distribuiva energia elettrica ad almeno il venti percento delle utenze ed in altri casi al di fuori della casistica di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99;
  • le attività di cui al primo alinea sono soggette a regolazione tariffaria e la copertura dei costi per essi riconosciuti avviene attraverso specifici corrispettivi tariffari definiti dal Testo integrato;
  • la deliberazione n. 96/04 definisce le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato;
  • la perequazione specifica aziendale è stata istituita esclusivamente a copertura degli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dal regime di perequazione generale, derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare un procedimento finalizzato a definire le modalità applicative delle decisioni del CdS sopra richiamate;
  • sia opportuno sospendere le attività istruttorie relative alla perequazione specifica aziendale sino all'esito del procedimento, avviato con il presente provvedimento, al fine di garantire gli eventuali diritti rinvenienti per le imprese dall'applicazione delle dette decisioni del CdS, fermo restando la facoltà delle imprese di rinunciare a tali diritti

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento che ottemperi alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di criteri da adottare in materia di:
    1. riconoscimento del prezzo stabilito negli arbitrati previsti dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99, tenuto conto della vigente struttura tariffaria delle attività di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica e delle sottostanti logiche di riconoscimento dei costi;
    2. modalità di calcolo del valore dei rami d'azienda oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 79/99, in carenza di una sua fissazione per mezzo di decisione arbitrale;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  5. di prevedere che le imprese rendano disponibili, secondo le modalità definite dal responsabile del procedimento, i dati, i documenti e le informazioni ritenute necessarie, ivi inclusa la documentazione relativa alle determinazioni arbitrali previste dall'articolo 9, comma, 4 del decreto legislativo n. 79/99;
  6. di tenere conto, nella formazione di provvedimenti di cui al punto 1:
    1. che l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze;
    2. che nei casi in cui la cessione di ramo d'azienda sia avvenuta al di fuori delle circostanze previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99, la valutazione delle infrastrutture facenti capo a detto ramo è effettuata secondo il metodo del costo storico rivalutato, in coerenza con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 96/04;
    3. delle risultanze degli arbitrati effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99;
    4. delle esigenze di allineamento dei criteri di valutazione utilizzati dai collegi arbitrali istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99, in una prospettiva di loro compatibilizzazione con le logiche di riconoscimento tariffario e fermo restando il principio asseverato dal CdS di evitare interventi che comportino l'effetto illogico di far ricadere sulla clientela finale il medesimo onere per due volte;
  7. di avvalersi, qualora ritenuto necessario, della Cassa conguaglio per il settore elettrico e delle Commissioni di esperti da questa nominate per le istruttorie di cui all'allegato A alla deliberazione n. 96/04, per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.