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Data pubblicazione: 02 agosto 2006

Delibera 01 agosto 2006

Delibera/Provvedimento 176/06

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società AEM Spa di Milano

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
  • la nota della società Becromal Spa (di seguito: Becromal) in data 28 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 5285), e la documentazione alla stessa allegata;
  • la trascrizione delle dichiarazioni rese dalla società AEM Spa di Milano (di seguito: AEM Milano) durante l'audizione convocata dagli Uffici dell'Autorità e svoltasi in data 13 aprile 2006;
  • la documentazione trasmessa da AEM Milano con nota in data 24 maggio 2006, n. PIC/315/06/PS/sg (prot. Autorità 12847).

Il fatto

  1. Con nota in data 28 febbraio 2006, Becromal, azienda elettrochimica di produzione ad alta tecnologia, ha segnalato comportamenti posti in essere da AEM Milano ritenuti lesivi del diritto alla erogazione del servizio di connessione (allacciamento), nei termini concordati tra le parti, del suo stabilimento industriale alla rete di distribuzione gestita dalla stessa AEM Milano; in particolare, Becromal ha rappresentato quanto segue:
    1. le particolari caratteristiche dell'attività industriale di Becromal, che si attua mediante un processo elettrochimico a ciclo continuo, da un lato, impongono un consumo annuale di energia elettrica particolarmente elevato e, dall'alto, richiedono che lo stabilimento industriale della stessa società sia alimentato mediante connessione in alta tensione; pertanto, essendo detto stabilimento alimentato da una rete in media tensione, sin dagli inizi degli anni sessanta Becromal ha avviato trattative volte ad ottenere da AEM Milano, con cui la legava anche un rapporto di fornitura di energia elettrica, una connessione che assicurasse caratteristiche qualitative assimilabili a quelle garantite da una connessione in alta tensione;
    2. in esito a tali trattative, e in attuazione di un accordo transattivo concluso in data 20 dicembre 1994, le sopra citate società hanno convenuto la realizzazione, da parte di AEM Milano, di una connessione (c.d. "isola di trasformazione") dedicata allo stabilimento di Becromal, la quale ha sostenuto la metà degli oneri necessari per gli investimenti (pari a 1.200.000.000 di lire); l'intervento concordato, consistente in una sezione di trasformazione a 23 kV dedicata a Becromal presso la Ricevitrice Sud di Milano, è entrato in funzione nel novembre 1997, determinando un miglioramento del livello qualitativo del servizio;
    3. tuttavia, in seguito alla cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrica con AEM Milano in ragione dell'accesso di Becromal al mercato libero e, segnatamente, alla conclusione nell'aprile 2000 di un contratto con altra società fornitrice (RWE Energie AG), AEM Milano ha posto in essere comportamenti ritenuti ritorsivi; in particolare, AEM Milano ha collegato una o più utenze, stabilmente o temporaneamente, all'isola di trasformazione dedicata a Becromal;
    4. tale condotta ha determinato forti disservizi e conseguenti danni economici per Becromal, in quanto le caratteristiche della sua attività industriale sono tali per cui ogni interruzione della fornitura di energia elettrica, nonché ogni abbassamento di tensione, determina l'interruzione completa del ciclo produttivo; in particolare, Becromal ha registrato, nel periodo che va da aprile 2000 a novembre 2003, trentasei episodi tra interruzioni di energia elettrica e abbassamenti di tensione, a fronte dei sei disservizi complessivamente registrati tra novembre 1997 (entrata in funzione dell'isola di trasformazione) e marzo 2000;
    5. la stessa AEM Milano, con nota del 30 dicembre 2004, in risposta ad una contestazione di Becromal, ha:
      • da un lato, disconosciuto l'esistenza di un'isola di trasformazione dedicata allo stabilimento industriale di Becromal;
      • dall'altro lato, confermato che l'interruzione lamentata da Becromal era stata causata da un guasto avvenuto nello stabilimento di un altro utente connesso alla medesima sezione di trasformazione cui è allacciata Becromal;
    6. la suddetta isola di trasformazione è ubicata all'interno della Ricevitrice Sud di proprietà di AEM Milano, la quale ha sempre negato al personale tecnico di Becromal il materiale accesso alla stessa, precludendole in tal modo di verificare il rispetto da parte di AEM Milano dell'accordo sulla connessione dedicata;
    7. in conseguenza di quanto sopra, Becromal ha intrapreso un'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illecita condotta di AEM Milano; benché dopo tale iniziativa risulta diminuito il numero dei disservizi, Becromal ha comunque un'esigenza di tutela idonea a giustificare l'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per la salvaguardia del suo diritto ad una connessione dedicata, in coerenza con gli accordi a suo tempo intervenuti con AEM Milano.
  2. In data 13 aprile 2006, AEM Milano è stata convocata dagli Uffici dell'Autorità in apposita audizione al fine di acquisire chiarimenti circa i fatti prospettati da Becromal, ed ha precisato quanto segue:
    1. quanto alle esigenze di connessone di Becromal, tale società, sebbene le peculiari caratteristiche dei consumi del sito industriale richiederebbero un allacciamento in alta tensione, ha sempre rifiutato di realizzare tale soluzione, pur prospettatale da AEM Milano, al fine di evitare i significativi costi di start up;
    2. quanto all'accordo relativo alla connessione dedicata richiamato alla precedente lettera (b), esso è stato concluso nell'ambito di un più ampio assetto negoziale integrato dal parallelo rapporto di fornitura di energia elettrica tra AEM Milano (allora impresa integrata che svolgeva i servizi di produzione, vendita e trasporto) e Becromal; ciò, a detta di AEM Milano, è evidenziato dal fatto che, in assenza di tale rapporto di fornitura, l'investimento per la realizzazione dell'isola di trasformazione sarebbe stato diseconomico, in quanto il valore dell'insieme delle componenti tecniche a tal fine necessario sarebbe stato di gran lunga superiore (pari a circa 5.800.000.000 di lire); al riguardo, sempre a detta di AEM Milano, il riferimento letterale alla sezione di trasformazione, contenuto nella documentazione dell'accordo in commento, è stato utilizzato dalle parti al fine di designare una sola delle predette componenti (il quadro in media tensione);
    3. conseguentemente, la risoluzione del predetto rapporto di fornitura, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, a detta di AEM Milano ha determinato il venir meno dell'intero assetto negoziale descritto al precedente (ii), con conseguente estinzione del diritto di Becromal ad una connessione dedicata;
    4. AEM Milano, pertanto, negli anni dal 2001 al 2005 ha collegato, anche se solo transitoriamente, altre utenze all'isola di trasformazione originariamente dedicata a Becromal; tuttavia, nello spirito di una spontanea collaborazione, AEM Milano ha sempre operato al fine di assicurare a Becromal un assetto aderente a quello concordato tra le parti nel 1995, garantendole una connessione dedicata per circa il 75-80% del predetto arco temporale;

Valutazione giuridica

  1. Il caso in esame verte sull'erogazione del servizio di connessione dello stabilimento di Becromal alla rete gestita da AEM Milano secondo modalità diverse da quelle regolate (relative, in particolare, agli allacciamenti in media ovvero in alta tensione). Posto che l'erogazione del servizio di connessione è funzionale alla fruizione dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica, il cui svolgimento e remunerazione sono connessi (tra l'altro) con l'efficiente sviluppo delle infrastrutture, è evidente che la configurazione di un tale rapporto di connessione è disponibile dalle parti entro certi limiti.
  2. In particolare, sotto il profilo tecnico, laddove le esigenze di connessione di un'utenza possono essere soddisfatte solamente mediante un allacciamento in alta tensione (come riconosciuto nel caso in esame da ambedue i soggetti interessati) l'attuazione di soluzioni alternative, realizzate mediante allacciamenti in media tensione, pur in grado di assicurare prestazioni analoghe, trova un limite strutturale nelle esigenze di gestione efficiente del servizio di distribuzione in rapporto all'evoluzione della domanda di nuove utenze site in prossimità della rete interessata (operando diversamente, infatti, si determinerebbe oneri impropri e disparità di trattamento tra utenti). Pertanto, sotto il profilo giuridico, le predette soluzioni alternative, ove convenute, non possono essere mantenute qualora le nuove richieste di connessione alla rete non lo rendano possibile.
  3. Nella fattispecie, AEM Milano era tenuta a consentire a Becromal di compiere una scelta tra le seguenti alternative, che avrebbe dovuto prospettare all'utente:
    • la realizzazione di una connessione in alta tensione, onerosa ma tale da assicurare un livello di prestazione stabile nel tempo, e
    • la realizzazione di una connessione in media tensione che assicuri prestazione analoghe a quella in alta, meno onerosa ma soggetta al limite tecnico indicato nel precedente paragrafo.
  4. Dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell'Autorità risulta, invece, che AEM Milano, senza chiarire i termini di cui al precedente paragrafo, ha proposto a Becromal un accordo per la realizzazione di un'isola di trasformazione dedicata nei termini richiamati al precedente paragrafo 1, lettera (b). Ciò ha comunque determinato in capo a quest'ultima società il diritto ad una connessione dedicata, nei limiti sopra tracciati.
  5. Da quanto sopra considerato, non appare quindi rilevante la questione, sollevata da AEM Milano, relativa al fatto se Becromal abbia effettivamente rifiutato o meno la proposta di AEM Milano di realizzare un allacciamento in alta tensione.
  6. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da AEM Milano, la documentazione relativa al predetto accordo non reca alcun elemento idoneo ad inquadrarlo come integrativo del rapporto di fornitura di energia elettrica allora concluso tra la stessa società e Becromal, in quanto:
    • da un lato, il dato letterale del richiamo alla sezione di trasformazione non consente ragionevolmente di ritenere che con tale termine si intendesse designare una sola delle componenti necessarie a realizzare la connessione dedicata; inoltre, accogliendo tale interpretazione si perverrebbe alla paradossale conclusione per cui Becromal si sarebbe impegnata a corrispondere una somma relativamente ingente per un intervento inidoneo a garantirle quel livello prestazionale di cui necessitava;
    • dall'altro lato, anche qualora il vantaggio economico conseguito da AEM Milano con la realizzazione della connessione dedicata fosse stato effettivamente assicurato dal suddetto rapporto di fornitura, sarebbe stato onere dell'esercente gestire (mediante la previsione di apposite clausole) il rischio derivante dall'eventuale estinzione del rapporto medesimo.
  7. Quanto indicato al precedente paragrafo trova ulteriore conferma nella stessa condotta tenuta da AEM Milano che, a fronte della comunicazione di Becromal di voler sciogliere il rapporto di fornitura per accedere al libero mercato, ha informato l'utente che avrebbe provveduto all'applicazione della tariffa prevista per le utenze allacciate in media tensione, senza peraltro fare alcun riferimento al convenuto assetto relativo alla connessione dedicata.
  8. Dalla documentazione acquisita non emergono elementi che evidenzino un livello quali-quantitativo della domanda di allacciamento alla ricevitrice Sud di Milano tale da rendere impossibile per AEM Milano assicurare la connessione dedicata all'impianto di Becromal nei termini di cui all'accordo richiamato al precedente paragrafo 1, lettera (b); pertanto AEM Milano risulta tenuta ad operare in tal modo, diversamente ledendo i diritti dell'utente.
  9. Con la citata nota in data 24 maggio 2006, AEM Milano ha dichiarato che, dal maggio 2004, è in esercizio normale, "alimentato dallo stesso trasformatore che alimenta Becromal", un altro carico, ciò che peraltro "non ha causato un decadimento delle prestazioni del servizio fornito a Becromal". Alla luce di quanto considerato ai precedenti paragrafi, è onere di AEM Milano verificare, e dimostrare, se le esigenze di connessione di tale carico potevano e possono essere soddisfatte mediante soluzioni tecniche alternative all'utilizzo dell'isola di traformazione dedicata a Becromal, adottando, nel qual caso, i necessari interventi in tal senso, ovvero, in caso negativo, conservando tale nuova connessione.
  10. Con la medesima nota, inoltre, AEM Milano, sebbene abbia dichiarato di non prevedere, nel breve termine, di collegare nuovi carichi all'isola di trasformazione dedicata a Becromal, tuttavia non ha neanche escluso detta eventualità ed anzi ha ribadito di non ritenersi obbligata a non effettuare detti collegamenti, disconoscendo in tal modo il diritto di Becromal ad una connessione dedicata nei termini sopra ricostruiti. Ciò rende attuale la lesione del suddetto diritto in quanto:
    1. in primo luogo, espone Becromal al rischio che AEM Milano, in qualunque momento ed indipendentemente dalle effettive esigenze dell'evoluzione della domanda di allacciamenti presso la rete interessata, allacci all'isola di trasformazione dedicata a Becromal utenze diverse, con conseguenti gravi pregiudizi per il ciclo produttivo di tale società;
    2. in secondo luogo, non garantisce affatto l'osservanza dell'obbligo informativo di AEM Milano, connesso con la peculiare soluzione tecnica oggetto dell'accordo richiamato al precedente paragrafo 1, lettera (b), circa il termine in cui, rispetto all'evoluzione della domanda di allacciamento presso la rete interessata, detta domanda non consentirà più di mantenere l'isola di trasformazione dedicata a Becromal.

Ritenuto che:

  • nell'ambito dell'audizione formale sopra richiamata, AEM Milano abbia avuto modo di fornire tutte le informazioni necessarie a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti sopra descritti, potendo così esporre le proprie argomentazioni difensive;
  • quanto sopra evidenziato costituisca presupposto per l'adozione urgente, nei confronti di AEM Milano, di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, che ordini a tale società di non connettere all'isola di trasformazione dedicata a Becromal nessuna altra utenza, fino a che le condizioni della domanda di allacciamento alla rete siano compatibili con l'offerta di un servizio di connessione nei termini concordati;
  • al fine di assicurare effettività alla suddetta misura, sia necessario:
    • ordinare altresì ad AEM Milano di comunicare a Becromal, con un congruo preavviso, gli interventi manutentivi sui propri impianti che possano interferire sul livello della prestazione assicurata dall'isola di trasformazione dedicata;
    • prevedere l'espletamento di attività ispettive presso la Ricevitrice Sud al fine di verificare il rispetto dell'ordine di cui al precedente punto;
  • sia infine necessario ordinare ad AEM Milano, di comunicare a Becromal il termine in cui l'evoluzione della domanda di allacciamento alla rete in media tensione renderà impossibile mantenere l'isola di trasformazione dedicata all'impianto industriale di Becromal, con il preavviso minimo necessario per consentire a quest'ultima società di intraprendere le iniziative necessarie per realizzare un allacciamento in alta tensione senza interruzioni del proprio ciclo produttivo

DELIBERA

  1. di ordinare ad AEM Milano, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, di:
    1. non connettere, né stabilmente né temporaneamente, nessuna altra utenza diversa dallo stabilimento industriale di Becromal alla sezione di trasformazione a 23 kV presso la Ricevitrice Sud di Milano alla stessa dedicata, fino a che, secondo quanto precisato in motivazione, le condizioni della domanda siano compatibili con il riconoscimento di tale diritto esclusivo;
    2. comunicare a Becromal, con adeguato preavviso, gli interventi manutentivi sui propri impianti che possano interferire sul livello delle prestazioni assicurate a quest'ultima società dall'isola di trasformazione ad essa dedicata;
    3. comunicare a Becromal e all'Autorità, con un preavviso congruo con le finalità indicate in motivazione, mediante nota motivata e supportata da adeguati riscontri, il termine in cui l'evoluzione della domanda di allacciamento alla rete in media tensione renderà impossibile mantenere l'isola di trasformazione dedicata all'impianto industriale di Becromal;
  2. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di effettuare, che verranno comunicate con adeguato preavviso , ispezioni presso la Ricevitrice Sud di Milano al fine di verificare l'adempimento dell'ordine di cui al precedente punto 1, lettera (a);
  3. di ordinare ad AEM Milano di trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, una dettagliata relazione circa le misure che intende adottare per adempiere alle prescrizioni di cui alle precedente punto 1, lettere (b) e (c);
  4. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle seguenti società:
    • AEM Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20121 Milano;
    • Becromal, con sede in con sede in via E. Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de' Stampi, Rozzano (MI);
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).