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Data pubblicazione: 02 agosto 2006

Delibera 31 luglio 2006

Delibera/Provvedimento 173/06

Chiusura del procedimento, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005, n. 171/05, avviato su istanza del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 109/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 127/06.

Considerato che:

  • il Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro ha presentato istanza, per l'anno termico 2004-2005, di determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas diversi dal gas naturale calcolato in regime individuale, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 (prot. Autorità 25149 del 26 ottobre 2005);
  • con nota in data 13 febbraio 2006 (prot. EF/M06/856/gr), gli Uffici dell'Autorità, vista la documentazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il Settore Elettrico in data 2 febbraio 2006 (prot. Autorità 2765 del 3 febbraio 2006), hanno comunicato al Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro, gli esiti delle attività istruttorie relative al vincolo sui ricavi in regime individuale, ai sensi del comma 5.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, e il valore dello scostamento massimo ammissibile rilevato con riferimento ai costi operativi relativi all'attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, di cui all'articolo 9.1 dell'Allegato A della deliberazione n. 171/05;
  • con nota in data 21 marzo 2006 (prot. Autorità 6951 del 23 marzo 2006) il Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro ha dichiarato che non intende ottenere il riconoscimento dello scostamento massimo ammissibile rilevato, rinunciando al procedimento di cui all'articolo 5.6 dell'Allegato A della deliberazione n. 171/05; e che, a seguito della suddetta rinuncia, il vincolo sui ricavi in regime individuale per all'attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale risulta inferiore alla sommatoria dei vincoli sui ricavi di località determinati secondo il regime ordinario della deliberazione n. 173/04;
  • quanto sopra, ai sensi dell'articolo 5.9 dell'Allegato A della deliberazione n. 171/05, costituisce presupposto perché l'istanza sia respinta.

Ritenuto che sia necessario:

  • respingere l'istanza presentata dal Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro e chiudere il procedimento avviato su istanza del medesimo Consorzio.

DELIBERA

  1. di respingere l'istanza relativa all'attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale presentata per l'anno termico 2004-2005 dal Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro e di chiudere il procedimento avviato su istanza del medesimo Consorzio;
  2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
  3. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società di cui al punto 1.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.