Data pubblicazione: 27 luglio 2006
Delibera 25 luglio 2006
Delibera/Provvedimento 162/06
Disposizioni relative alla destinazione di alcune partite economiche rivenienti dall'applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto, ai fini della remunerazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 luglio 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 ed in particolare l'Allegato A (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04 (di seguito: deliberazione n. 205/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2004, n. 224/04 (di seguito: deliberazione n. 224/04);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05 (di seguito: deliberazione n. 202/05);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 20 luglio 2006, N. Rif. TE/P2006009670, ricevuta dall'Autorità in data 20 luglio 2006, prot. Autorità n. 017390;
- la comunicazione del GRTN Gestore del sistema elettrico S.p.A. in data 25 luglio 2006, prot. Autorità n. 017850del 25 luglio 2006.
Considerato che:
- il servizio di trasmissione dell'energia elettrica è remunerato tramite l'applicazione della componente tariffaria TRAS di cui all'articolo 5 del Testo integrato, nonché tramite l'applicazione della componente tariffaria di cui all'articolo 19 del Testo integrato;
- il gettito tariffario destinato a finanziare il canone annuale di cui all'articolo 16 della convenzione tipo approvata con decreto 22 dicembre 2000 è determinato quale differenza tra il gettito complessivo derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie sopra richiamate e il corrispettivo di cui al comma 20.1, lettera b) del Testo integrato;
- il corrispettivo di cui al comma 20.1, lettera b), è determinato applicando una componente espressa in centesimi di euro/kWh, a quattro cifre decimali dopo la virgola, non differenziata per fascia oraria, all'energia di cui al comma 17.1, lettera a) del medesimo Testo integrato;
- come evidenziato anche nelle premesse della deliberazione n. 202/05, l'effetto cumulato degli arrotondamenti ha comportato un disallineamento del gettito tariffario atteso per il servizio di trasmissione, rispetto agli obiettivi del meccanismo di aggiornamento tariffario annuale previsto dal Testo integrato;
- per l'anno 2006, l'Autorità con la richiamata deliberazione n. 202/05 ha ritenuto opportuno aggiornare i parametri e le componenti tariffarie tenendo conto della necessità di evitare il disallineamento, conseguente al suddetto effetto cumulato degli arrotondamenti, del gettito tariffario per il servizio di trasmissione, rispetto agli obiettivi del meccanismo di aggiornamento tariffario annuale;
- con la medesima deliberazione n. 202/05, ha provveduto ad allineare le stime di energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 con il fabbisogno nazionale di energia elettrica effettivo rilevato nell'anno 2004;
- le problematiche sopra richiamate ed affrontate dall'Autorità con la richiamata deliberazione n. 202/05 hanno comportato un disallineamento del gettito tariffario per il servizio di trasmissione rispetto agli obiettivi del meccanismo di aggiornamento tariffario annuale previsto dal Testo integrato, a partire dall'anno 2005;
- il saldo netto delle partite economiche relative all'applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT) nell'anno 2004 sono destinati, secondo le disposizioni adottate dall'Autorità, alla riduzione degli oneri per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- è disponibile la quantificazione del saldo netto delle partite economiche relative all'applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto nell'anno 2005, nonché quella relativa a coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto e alle coperture, assegnate dal Gestore della rete, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona adiacente alle predetta zona virtuale (di seguito: saldo netto CCC/CCCI) per il medesimo anno 2005;
- con deliberazione n. 79/06 l'Autorità ha già destinato parte dei corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nel 2004;
- i corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nel 2004 e nel 2005 ed il saldo netto CCC/CCCI di competenza dell'anno 2005 di cui sopra sono in parte nella disponibilità del GRTN Gestore del sistema elettrico S.p.A. e in parte nella disponibilità della società Terna S.p.A..
Ritenuto opportuno:
- destinare i corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nell'anno 2004 residui nonché parte dei corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nell'anno 2005 e del saldo netto CCC/CCCI di competenza dell'anno 2005, a partire dalle disponibilità di competenza del sesto bimestre dell'anno 2005, al ripianamento del disallineamento del gettito tariffario per il servizio di trasmissione evidenziatosi nell'anno 2005
DELIBERA
- di destinare l'importo pari a 51,7 milioni di euro, relativo alla quota residuale dei corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nell'anno 2004 nonché a parte dei corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nell'anno 2005 e del saldo netto CCC/CCCI, sempre relativo all'anno 2005, alla remunerazione del servizio di trasmissione erogato nell'anno 2005, di cui al comma 20.1 del Testo integrato;
- di disporre che l'importo di cui al punto 1, al netto degli importi già nella disponibilità di proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, sia erogato da parte del GRTN Gestore del sistema elettrico S.p.A. agli aventi diritto entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- di trasmettere il presente provvedimento al GRTN Gestore del sistema elettrico S.p.A., disponendo altresì che questi ne dia immediata comunicazione ai soggetti aventi diritto, di cui al punto 2;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.