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Data pubblicazione: 20 luglio 2006

Delibera 18 luglio 2006

Delibera/Provvedimento 149/06

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità del servizio ai sensi dell'articolo 16 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici e ai sensi degli articoli 32 e 58 del Testo integrato della qualità dei servizi gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 luglio 2006

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04 ed in particolare l'articolo 16 del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici) approvato con la deliberazione medesima;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 ed in particolare gli articoli 32 e 58 del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas) approvato con la deliberazione medesima.

Considerato che:

  • l'articolo 16 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici impone agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di qualità del servizio relativi all'anno precedente;
  • gli articoli 32 e 58 del Testo integrato della qualità dei servizi gas impongono agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita del gas di comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 marzo di ogni anno i dati di qualità del servizio relativi all'anno precedente;
  • con comunicazione interna in data 18 luglio 2006 (prot. DCQS/Int/03306), la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso all'Autorità l'elenco degli esercenti sia del servizio elettrico che del servizio gas che risultano non avere ancora adempiuto agli obblighi di comunicazione, di cui ai precedenti alinea, con riferimento ai dati relativi all'anno 2005;
  • l'inadempimento degli obblighi di comunicazione, di cui sopra, costituisce ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo, da parte dell'Autorità, dell'attuazione dei propri provvedimenti in tema di qualità dei servizi elettrici e del gas.

Ritenuto che:

  • sia necessario intimare agli esercenti, che ancora non vi abbiano provveduto, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, al fine di consentire all'Autorità l'esercizio del potere di vigilanza, ad essa affidato dalla legge n. 481/95;
  • il mancato rispetto dell'intimazione, di cui al precedente alinea, costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione di una eventuale misura sanzionatoria

DELIBERA

  1. di intimare agli esercenti, che non vi hanno ancora provveduto alla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'adempimento, entro il 30 settembre 2006, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 16 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici e dagli articoli 32 e 58 del Testo integrato della qualità dei servizi gas per quanto di competenza dell'anno 2005;
  2. di prevedere che il mancato rispetto dell'intimazione di cui al punto 1 costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione di eventuali misure sanzionatorie;
  3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio di notificare agli esercenti interessati il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato, con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).