Data pubblicazione: 05 luglio 2006
Delibera 03 luglio 2006
Delibera/Provvedimento 138/06
Avvio di procedimento in materia di ottimizzazione della chiamata a produrre e del dispacciamento delle unità di produzione CIP 6/92 nel contesto del mercato elettrico
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 luglio 2006
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91) ed in particolare l'articolo 22, comma 4;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
- il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992 (di seguito: decreto ministeriale 25 settembre 1992);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorità.
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03).
Considerato che:
- l'articolo 22, comma 4, della legge n. 9/91 dispone che le attività di cessione, di scambio, di vettoriamento e di produzione per conto dell'Enel S.p.A. (di seguito: Enel) dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 22, comma 1 della legge n. 9/91 (di seguito: energia elettrica CIP 6/92), siano regolate da apposite convenzioni concluse tra i soggetti produttori interessati e l'Enel (di seguito: convenzioni CIP 6/92) in conformità ad una convenzione-tipo approvata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite le regioni e le province autonome;
- il decreto ministeriale 25 settembre 1992 ha approvato la convenzione-tipo di cui al precedente alinea;
- l'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 ha stabilito la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da operatori nazionali da parte di Enel al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito: il GRTN);
- l'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo n. 79/99 prevede che il GRTN ceda al mercato l'energia elettrica acquistata ai sensi del precitato comma 12, e che l'Autorità includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto ed i ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia elettrica (di seguito: oneri A3);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPCM 11 maggio 2004, a far data dal 1° novembre 2005, è stato perfezionato il conferimento alla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attività, alle funzioni, ai beni, ai rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione:
- dei beni, dei rapporti giuridici e del personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03;
- delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del mercato elettrico S.p.A. ed Acquirente unico S.p.A.;
- con effetto dal 1° novembre 2005, il GRTN ha modificato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.A. (di seguito: il GSE);
- in virtù della cessione dei diritti e dei conferimenti di cui ai precedenti alinea, il GSE risulta attualmente titolare dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica CIP 6/92, nonché controparte dei medesimi operatori nell'ambito delle convenzioni CIP 6/92;
- la deliberazione n. 168/03 definisce "unità di produzione CIP 6/92” le unità di produzione che cedono energia elettrica al GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99;
- le convenzioni CIP 6/92 recano condizioni che possono incidere sulle modalità di chiamata a produrre nell'ambito del mercato elettrico e del dispacciamento delle unità di produzione CIP 6/92;
- le condizioni di cui al precedente alinea, unitamente alle condizioni economiche per la remunerazione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione CIP 6/92, possono essere analizzate alla luce delle attuali modalità di svolgimento dei mercati dell'energia elettrica e del dispacciamento al fine di pervenire all'ottimizzazione, nell'ambito del mercato elettrico e del dispacciamento, della chiamata a produrre delle unità di produzione CIP 6/92, nonché alla riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle risorse per il dispacciamento nel sistema elettrico nazionale.
Ritenuto opportuno:
- avviare un procedimento per l'adozione delle misure necessarie per l'ottimizzazione, nell'ambito del mercato elettrico e del mercato per i servizi di dispacciamento, della chiamata a produrre delle unità di produzione CIP 6/92, per la riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle risorse per il dispacciamento nel sistema elettrico nazionale, nonché per la conseguente riduzione degli oneri A3 ricadenti sui clienti finali del mercato elettrico
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione delle misure necessarie per l'ottimizzazione, nell'ambito del mercato elettrico e del mercato per i servizi di dispacciamento, della chiamata a produrre delle unità di produzione CIP 6/92, per la riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle risorse per il dispacciamento nel sistema elettrico nazionale, nonché per la conseguente riduzione degli oneri A3 ricadenti sui clienti finali del mercato elettrico;
- di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità per i seguiti di competenzanecessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive, ivi incluse:
- la conduzione di gruppi di lavoro con il GSE, Terna e i soggetti interessati;
- l'elaborazione di proposte operative da sottoporre a consultazione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo economico, a Terna e al GSE;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.