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Data pubblicazione: 22 giugno 2006

Delibera 20 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 121/06

Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dell'energia elettrica in merito ad obblighi di archiviazione dati (modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04 e deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre 2003, n. 118/03)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • il documento per la ricognizione delle problematiche sul servizio di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento ( di seguito: documento di ricognizione) pubblicato in data 13 aprile 2005 dalla Direzione Energia Elettrica sul sito dell'Autorità;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 269/05).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 5/04 stabilisce, fra l'altro, nell'ambito del servizio di misura, le responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori e delle attività di registrazione e rilevazione delle misure di energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 118/03, l'Autorità ha adottato disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria mediante la metodologia del load profiling per area (di seguito: meccanismo di load profiling);
  • in particolare, dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 5.2, lettera a) e dell'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione n. 118/03 si evince che le imprese distributrici in un dato mese debbano essere in possesso delle misure dell'energia elettrica prelevata su base annuale dei clienti finali non trattati su base oraria, per un periodo variabile dai 13 ai 25 mesi precedenti a tale mese, e che, conseguentemente, tali imprese ad oggi dispongano di tutti i dati di tali misure relativi all'anno 2005;
  • la deliberazione n. 269/05 reca disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero e per l'assegnazione delle coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone;
  • la deliberazione n. 269/05 definisce la potenza media annuale, ai fini del provvedimento medesimo, pari al rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata, nell'anno 2004, ivi inclusi gli autoconsumi in sito, nei punti di dispacciamento inclusi in un contratto di dispacciamento ad una determinata data e il numero di ore comprese nell'anno 2004;
  • le imprese distributrici ai sensi dell'articolo 14, comma 14.1 della deliberazione n. 269/05 forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di ciascun mese a partire da gennaio 2006, con riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente è titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese;
  • sia ragionevole supporre che, ai fini del servizio di aggregazione delle misure, le imprese distributrici e Terna dispongano attualmente delle misure orarie dei punti di prelievo e di immissione in regime di trattamento orario relativi ai flussi di energia, oltre che dell'anno in corso, anche dell'anno 2005.

Ritenuto che sia necessario:

  • raccogliere, registrare e conservare i dati delle misure di energia elettrica, sia in immissione che in prelievo, per un periodo minimo di 5 anni, per il perseguimento delle finalità connesse ai servizi regolati di distribuzione, trasmissione, dispacciamento e vendita;
  • modificare e integrare la deliberazione n. 5/04 introducendo l'obbligo per i soggetti responsabili dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure di archiviare i dati delle misure di energia elettrica, per un periodo minimo di 5 anni;
  • modificare e integrare la deliberazione n. 118/03 affinché, con disposizione transitoria, le imprese distributrici conservino i dati delle misure dell'energia elettrica registrati nel 2004, nonché i parametri specifici risultanti dall'applicazione del meccanismo di load profiling, anche quando l'applicazione del meccanismo medesimo non richiederà più la disponibilità di tali dati;
  • predisporre la conservazione delle misure di energia elettrica dei punti di prelievo e di immissione trattati orari relativi all'anno 2005 da parte delle imprese distributrici e Terna, quale responsabile del servizio dell'aggregazione delle misure

DELIBERA

  1. di modificare ed integrare l'allegato A alla deliberazione n. 05/04, nei termini di seguito indicati:
    all'articolo 35, dopo il comma 35.5, sono inseriti i seguenti commi:
    "35.6 Il responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure dell'energia elettrica, sia quelle orarie corrispondenti ai punti di immissione e di prelievo trattati su base oraria, sia quelle corrispondenti ai punti di immissione e prelievo non trattati su base oraria, in modalità tale per cui questi possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo dell'applicazione dei meccanismi vigenti e con finalità legate ai servizi regolati.
    35.7 Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di energia elettrica integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione.”;
  2. di modificare ed integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 118/03, nei termini di seguito indicati:
    all'articolo 10, dopo il comma 10.5, è inserito il seguente comma:
    "10.6 A partire dai dati relativi all'anno 2004 l'impresa distributrice conserva i dati di cui all'articolo 4 e di cui ai commi 5.2 e 5.3 per un periodo minimo di 5 anni.”;
  3. gli obblighi di archiviazione di cui al punto 1 includono le misure nella disponibilità dei soggetti responsabili della medesima archiviazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
  4. i soggetti di cui al punto precedente comunicano all'Autorità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il momento temporale da cui decorre, ai sensi del medesimo punto, l'obbligo di archiviazione;
  5. di pubblicare, a seguire, sul sito internet dell'Autorità l'allegato A alla deliberazione n. 5/04 e l'Allegato A alla deliberazione n. 118/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.