Data pubblicazione: 15 giugno 2006
Delibera 12 giugno 2006
Delibera/Provvedimento 112/06
Disposizioni relative alle modalità per la programmazione e per la ripartizione dei corrispettivi di sbilanciamento delle unità di produzione CIP 6/92
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 giugno 2006
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05).
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 ha stabilito la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da operatori nazionali da parte di Enel S.p.A. al Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito GRTN);
- lo stesso articolo 3, comma 12 prevede che il GRTN ritiri altresì l'energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché l'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera B) del provvedimento CIP 6/92;
- l'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo n. 79/99, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale ceda l'energia acquistata ai sensi del citato comma 12 al mercato e che l'Autorità includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto ed i ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPCM 11 maggio 2004, a far data del 1° novembre 2005, è stato perfezionato il conferimento a Terna S.p.A. (nel seguito: Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n.79/99, ad eccezione:
- dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03;
- delle partecipazioni detenute nel Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. ed Acquirente Unico S.p.A.;
- con effetto dal 1° novembre 2005 il GRTN ha modificato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.A. (di seguito: Gestore del sistema elettrico);
- la deliberazione n. 168/03 definisce "unità di produzione CIP 6/92” le unità di produzione che cedono energia elettrica al Gestore del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99;
- alcune unità di produzione CIP 6/92, in conformità alle convenzioni di cessione sottoscritte, destinano parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico alle condizioni economiche previste dal provvedimento CIP 6/92 e parte al mercato elettrico, secondo le modalità scelte dal produttore;
- la precitata separazione dei ruoli tra Terna e Gestore del sistema elettrico ha fatto emergere alcune problematiche inerenti l'erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti delle unità di produzione CIP 6/92, con particolare riferimento agli impianti che cedono parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico e parte al mercato.
Ritenuto opportuno:
- individuare le seguenti tipologie di unità di produzione CIP 6/92:
- unità di produzione CIP 6/92 dedicate, la cui produzione è interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92;
- unità di produzione CIP 6/92 miste, la cui potenza complessiva è, ai sensi della convenzione CIP 6/92, in parte dedicata al Gestore del sistema elettrico e in parte nella disponibilità del soggetto titolare della medesima unità;
- identificare nel Gestore del mercato elettrico il soggetto responsabile della sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna con riferimento alle unità di produzione CIP 6/92;
- precisare e definire alcune modalità per la programmazione delle unità di produzione CIP 6/92;
- attribuire gli sbilanciamenti e i corrispettivi di sbilanciamento relativi alle unità di produzione CIP 6/92 miste al Gestore del sistema elettrico, per la quota di potenza dedicata alla convenzione CIP 6/92 e agli altri operatori di mercato per la restante quota e, pertanto, definire un metodo per la ripartizione degli sbilanciamenti e dei corrispettivi di sbilanciamento tra il Gestore del sistema elettrico e gli altri soggetti che possono operare sulle medesime unità di produzione
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato, le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione n. 168/03, nonché le ulteriori seguenti definizioni:
- Convenzione CIP 6/92 è la convenzione di cessione di energia elettrica stipulata, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992 e dall'articolo 3, comma 12 del Decreto legislativo n. 79/99, tra il Gestore del sistema elettrico e il titolare di un'unità di produzione CIP 6/92;
- Unità di produzione CIP 6/92 dedicata è un'unità di produzione CIP 6/92 la cui produzione è interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92;
- Unità di produzione CIP 6/92 mista è un'unità di produzione CIP 6/92 la cui potenza complessiva è, ai sensi della convenzione CIP 6/92, in parte destinata al Gestore del sistema elettrico e in parte nella disponibilità del soggetto titolare della medesima unità;
- Potenza dedicata è:
- per le unità di produzione CIP 6/92 dedicate, la potenza nominale dell'unità;
- per le unità di produzione CIP 6/92 miste, la quota parte di potenza che, ai sensi della convenzione CIP 6/92, è destinata al Gestore del sistema elettrico;
- Potenza eccedentaria è la potenza pari alla differenza tra la potenza nominale e la potenza dedicata di un'unità di produzione CIP 6/92;
- Sbilanciamento aggregato è lo sbilanciamento relativo ad un punto di dispacciamento calcolato ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 168/03.
Articolo 2
Contratto per il servizio di dispacciamento e registrazione dei contratti di compravendita
2.1 Per le unità di produzione CIP 6/92, l'obbligo di conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento di cui al comma 5.1, della deliberazione n. 168/03, ricade sul Gestore del sistema elettrico.
2.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento in cui risultano comprese unità di produzione CIP 6/92 miste, sono legittimati a registrare contratti di compravendita sia il Gestore del sistema elettrico, in qualità di utente del dispacciamento, sia i titolari delle unità di produzione comprese in tali punti di dispacciamento, in qualità di operatori di mercato. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, lettera a) della deliberazione n. 168/03, il Gestore del sistema elettrico presenta a Terna e al Gestore del mercato elettrico apposita dichiarazione atta a legittimare la richiesta di registrazione di contratti di compravendita da parte di ciascun soggetto titolare di un'unità di produzione CIP 6/92 mista o di un soggetto terzo delegato dal titolare, con riferimento al punto di dispacciamento in cui risulta compresa tale unità.
2.3 Con riferimento ai punti di dispacciamento in cui risultano comprese solo unità di produzione CIP 6/92 dedicate, è legittimato a registrare contratti di compravendita solo il Gestore del sistema elettrico, in qualità di utente del dispacciamento.
Articolo 3
Modalità di presentazione delle offerte sul mercato e dei programmi di immissione in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte
3.1 Le offerte o i programmi di immissione presentati con riferimento a punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti sono soggette ai seguenti vincoli:
- le offerte presentate dal Gestore del sistema elettrico non possono essere superiori alla potenza dedicata;
- le offerte presentate dagli operatori di mercato diversi dal Gestore del sistema elettrico non possono essere superiori alla potenza eccedentaria.
3.2 Le offerte o i programmi di immissione presentati con riferimento a punti di dispacciamento comprensivi di unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti sono soggette ai seguenti vincoli:
- a) le offerte presentate dal Gestore del sistema elettrico non possono essere complessivamente superiori alla somma delle potenze dedicate di ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento;
- b) le offerte presentate da ciascun operatore di mercato diverso dal Gestore del sistema elettrico non possono essere superiori alla somma delle potenze eccedentarie delle unità di produzione appartenenti al punto di dispacciamento e nella disponibilità del medesimo operatore.
Articolo 4
Ripartizione dello sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti
4.1 Entro il giorno venti (20) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti, lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato, diverso dal Gestore del sistema elettrico, titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, secondo le seguenti modalità:
- Per ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento e per ciascun periodo rilevante (h), la quota, di competenza dell'operatore di mercato, dell'energia elettrica immessa dall'unità di produzione in tale periodo rilevante (QEIh), è pari al maggior valore tra zero e la differenza tra l'energia elettrica effettivamente immessa dall'unità di produzione nel periodo rilevante considerato (EIh) e il prodotto tra la potenza dedicata dell'unità di produzione (PD) e la durata del medesimo periodo rilevante;
QEIh = max [0;EIh - PD . h] - per ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento e per ciascun periodo rilevante (h) lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato (SbilOM) è pari alla differenza tra la quota di energia elettrica immessa di competenza dell'operatore di mercato di cui alla precedente lettera a) (QEIh) e l'energia elettrica programmata in immissione, al termine dei mercati dell'energia, da tale operatore di mercato con riferimento al punto di dispacciamento (Ph).
SbilOM = QEIh - Ph
4.2 Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti, lo sbilanciamento attribuito al Gestore del sistema elettrico è pari alla differenza tra lo sbilanciamento aggregato e lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato di cui al precedente comma 4.1, lettera b).
Articolo 5
Ripartizione dello sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti
5.1 Entro il giorno venti (20) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti, lo sbilanciamento attribuito a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, applicando le stesse modalità previste dall'articolo 4, comma 4.1 per le unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti e considerando:
- come quota, di competenza di ciascun operatore di mercato, dell'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento, la somma delle quote di competenza di energia elettrica immessa da tutte le unità di produzione nella disponibilità del medesimo operatore e appartenenti al punto di dispacciamento considerato, calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.1, lettera a);
- come energia elettrica programmata in immissione, l'energia elettrica programmata in immissione da ciascun operatore di mercato con riferimento al punto di dispacciamento considerato.
5.2 Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti, lo sbilanciamento attribuito al Gestore del sistema elettrico è pari alla differenza tra lo sbilanciamento aggregato e la somma degli sbilanciamenti attribuiti agli operatori di mercato ai sensi del precedente comma 5.1.
Articolo 6
Ripartizione del corrispettivo di sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste
6.1 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, con riferimento ai soli punti di dispacciamento costituiti da unità di produzione CIP 6/92 programmabili, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun periodo rilevante, i corrispettivi di sbilanciamento attribuiti a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tali punti di dispacciamento, secondo le seguenti modalità:
- lo sbilanciamento aggregato è ripartito pro quota – in proporzione agli sbilanciamenti attribuiti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 – tra gli operatori di mercato, ivi incluso il Gestore del sistema elettrico, ai quali è attribuito, ai sensi dei medesimi articoli 4 e 5, uno sbilanciamento di segno concorde rispetto allo sbilanciamento aggregato.
- la quota di sbilanciamento di cui alla precedente lettera a) è valorizzata al prezzo di sbilanciamento a cui è valorizzato lo sbilanciamento aggregato;
- gli sbilanciamenti attribuiti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 di segno discorde rispetto allo sbilanciamento aggregato, nonché gli sbilanciamenti di segno concorde al netto della quota di cui alla lettera b), sono valorizzati al prezzo delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, nel periodo rilevante considerato e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
6.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento costituiti da unità di produzione CIP 6/92 non programmabili, il corrispettivo di sbilanciamento attribuito agli operatori di mercato titolati a presentare offerte con riferimento a tali punti di dispacciamento è pari al prodotto tra il prezzo di cui all'articolo 32, comma 32.4 della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento ad essi attribuito ai sensi degli articoli 4 e 5.
6.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, il Gestore del sistema elettrico comunica, a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a punti di dispacciamento comprendenti unità di produzione CIP 6/92 miste, gli sbilanciamenti e i corrispettivi di sbilanciamento di sua competenza, attribuiti in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 e relativi a tutti i periodi rilevanti del mese di competenza.
6.4 Entro il terz'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato titolati a presentare offerte con riferimento ai punti di dispacciamento comprendenti unità di produzione CIP 6/92 miste, pagano al Gestore del sistema elettrico, se negativo, o ricevono dal medesimo Gestore, se positivo, i corrispettivi di sbilanciamento ad essi attribuiti in conformità a quanto previsto dal presente articolo e comunicati ai sensi del comma 6.3, relativi a tutti i periodi rilevanti del mese di competenza.
Articolo 7
Flussi informativi
7.1 Entro il giorno venti (20) del primo mese successivo a quello di competenza e per ciascun periodo rilevante del mese di competenza, Terna comunica al Gestore del mercato elettrico i programmi di immissione in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunicati dagli operatori di mercato, ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione n. 168/03, con riferimento ai punti di dispacciamento comprendenti unità di produzione CIP 6/92 miste.
7.2 Entro la fine del primo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico comunica al Gestore del sistema elettrico, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza, per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste e per ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione presentati ai sensi dell'articolo 17 della delibera n. 168/03 e dei programmi di immissione determinati in esito ai mercati dell'energia.
Articolo 8
Disposizioni finali
8.1 Ai fini del presente provvedimento, le unità di produzione CIP 6/92 che cedono una parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico ai sensi della deliberazione n. 34/05 sono equiparate alle unità di produzione CIP 6/92 dedicate.
8.2 Il Gestore del sistema elettrico cede al mercato elettrico l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 3, comma 3.11 della deliberazione n. 34/05.
8.3 Le partite economiche di costo e di ricavo, rivenienti al Gestore del sistema elettrico dall'applicazione del presente provvedimento, sono incluse tra i costi e i ricavi definiti dall'articolo 61, comma 61.1 del Testo integrato e sono, rispettivamente, compensate o versate nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al medesimo articolo.
8.4 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore il 1° luglio 2006.