Data pubblicazione: 22 maggio 2006
Delibera 19 maggio 2006
Delibera/Provvedimento 97/06
Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas relative ai dati di qualità del servizio gas ed agli accertamenti della sicurezza post contatore
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 maggio 2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 47/00);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 236/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 157/05 (di seguito: deliberazione n. 157/05);
- la Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006, allegata alla deliberazione n. 157/05 (di seguito: la Procedura);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).
Considerato che:
- con comunicazione interna in data 17 maggio 2006 (prot. DCQS/Int./01906) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire nei confronti di imprese di distribuzione di gas relative ai dati di qualità del servizio gas ed agli accertamenti della sicurezza post contatore;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas delle deliberazioni n. 47/00, n. 236/00, n. 40/04 e n. 168/04;
- il punto 2 della Procedura precisa che, in tutti i casi nei quali sia stato impossibile effettuare il controllo tecnico, l'Autorità può disporre una ispezione.
Ritenuto che sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra
DELIBERA
- di approvare il programma di n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas relative ai dati di qualità del servizio gas ed agli accertamenti della sicurezza post contatore, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2006;
- di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista non superiore a 7.500,00 (settemilacinquecento/00) euro, a valere sull'impegno di spesa n. 297 del 6 dicembre 2005;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.