Data pubblicazione: 28 marzo 2006
Delibera 27 marzo 2006
Delibera/Provvedimento 64/06
Richiesta di informazioni in merito all'applicazione dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27-03-2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 dicembre 2003 n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03)
- la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
- la deliberazione dell'Autorita 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: deliberazione n. 184/05);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);
- il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato 21 marzo 2006, n. 217/2006.
Considerato che:
- con la sentenza sopra richiamata, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 248/04;
- con la deliberazione n. 184/05, l'Autorita ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05 di annullamento della deliberazione n. 248/04 in seguito al ricorso proposto da Hera Trading S.r.l.;
- con la decisione sopra richiamata il Consiglio di Stato ha annullato la sopraccitata sentenza n. 3478/05;
- l'articolo 2 della deliberazione n. 248/04 impone agli esercenti l'attivita di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione che non prevedono clausole di aggiornamento o di revisione dei prezz i in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, di offrire nuove condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento della componente materia prima, effettuato dall'Autorita ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 2 della deliberazione n. 248/04;
- l'obbligo di cui al precedente alinea ha ad oggetto l'offerta da parte degli esercenti l'attivita di vendita all'ingrosso, ai propri clienti, di un prezzo della materia prima che sia compatibile col valore indicato dall'Autorita nella determinazione del prezzo di rivendita al cliente finale;
- dagli elementi acquisiti, anche nell'ambito dei procedimenti contenziosi instaurati avverso la deliberazione n. 248/04, emerge che numerosi dei predetti esercenti, potrebbero non aver dato applicazione alle disposizioni di cui al richiamato articolo 2 della deliberazione citata.
Ritenuto necessario:
- accertare l'eventuale sussistenza di condotte omissive da parte degli esercenti tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 248/04, al fine di adottare le conseguenti misure prescrittive e sanzionatorie;
- richiedere conseguentemente ai soggetti nel cui interesse e stata adottata la predetta disciplina, di segnalare eventuali inadempimenti da parte delle proprie controparti, entro un termine commisurato alle esigenze di tempestivita ed urgenza sottese alle misure di cui sopra;
- che la pubblicita della presente deliberazione, dato l'elevato numero dei soggetti di cui al precedente punto, sia assicurata mediante la pubblicazione della medesima sul sito internet dell'Autorita
DELIBERA
- di richiedere ai soggetti a tutela dei quali e stata adottata la disciplina di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 248/04, di segnalare all'Autorita, entro il 20 aprile 2006, eventuali inadempimenti da parte degli esercenti l'attivita di vendita;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).