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Data pubblicazione: 27 febbraio 2006

Delibera 21 febbraio 2006

Delibera/Provvedimento 34/06

Copertura degli oneri a carico del Comitato Italiano Gas per l'anno termico 2004-2005 a seguito dell'attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03 in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21-02-2006

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2003, n. 152/03 e sue successive integrazioni e modifiche (di seguito: deliberazione n. 152/03).

Considerato che:

  • l'Autorita, con la deliberazione n. 152/03, ha stabilito disposizioni in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto, le quali prevedono tra l'altro:
    • all'articolo 3, comma 3, che il Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno termico concluso, trasmetta all'Autorita:
      1. un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), con l'indicazione del loro utilizzo;
      2. un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento;
      3. un resoconto sintetico dei sinistri di cui e venuto a conoscenza e per i quali non e giunta alcuna denuncia di sinistro;
    • all'articolo 4, comma 1, che venga istituito, presso la Cassa, il Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas (di seguito: Conto), a cui affluiscono gli importi provenienti dall'applicazione dell'addizionale s ulla tariffa di distribuzione e dell'addizionale sulla tariffa di trasporto per la copertura dei costi derivanti dall'attuazione della deliberazione n. 152/03;
    • all'articolo 4, comma 5, che la Cassa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, trasmetta all'Autorita, con riferimento all'anno termico concluso, un rendiconto delle somme trasferite al Cig, delle somme ricevute dai distributori e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 30 settembre precedente; l'Autorita, in caso di saldo attivo, ne determina la destinazione con proprio provvedimento;
    • all'articolo 7, commi 1, 2 e 5, che le tariffe addizionali di distribuzione e le tariffe addizionali di trasporto, finalizzate alla copertura dei costi dell'assicurazione, di cui alla deliberazione n. 152/03, siano conguagliate al termine di ogni anno termico, per tenere conto del numero medio di clienti finali civili nell'anno termico stesso;
  • il contratto di assicurazione stipulato dal Cig, in attuazione della deliberazione n. 152/03, prevede all'articolo 2 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale", in coerenza con quanto disposto dall'articolo 7, commi 1, 2 e 5 della medesima deliberazione, che i premi di assicurazione siano conguagliati al termine di ogni anno termico, per tenere conto del numero medio di clienti finali civili nell'anno termico stesso;
  • la Cassa, con propria nota datata 24 novembre 2005 (prot. n. 028229 del 29 novembre 2005), ha comunicato all'Autorita l'ammontare del saldo attivo del Conto, alla data del 30 settembre 2005, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della deliberazione n. 152/03;
  • il Cig ha comunicato all'Autorita :
    • con propria nota, datata 21 dicembre 2005 (prot. n. 030647 del 28 dicembre 2005), l'ammontare del cong uaglio sui premi di assicurazione relativi all'anno termico 2004-2005, calcolato secondo quanto previsto d all'articolo 2 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale" di cui sopra, pari a 67.400,00 euro;
    • con propria nota, datata 21 dicembre 2005 (prot. n. 000091 del 2 gennaio 2006) quanto previsto dal l'articolo 3, comma 3 della deliberazione n. 152/03, evidenziando, nel rendiconto dell'anno termico, 2004-2005 un disavanzo di 39.215,91 euro rispetto all'importo di cui all'articolo 3, comma 4 della medesima deliberazione, dovuto a spese impreviste di avviamento e di assistenza legale per la difesa di tale deliberazione presso il Consiglio di Stato;
  • la Direzione Consumatori e Q ualita del Servizio dell'Autorita ha richiesto al Cig, con propria nota datata 23 gennaio 2006 (prot. RM/06/425), integrazioni alla nota di cui sopra, trasmessa ai sensi del l'articolo 3, comma 3 della deliberazione n. 152/03, ed un rendiconto preventivo degli oneri da sostenere per l'attuazione della medesima deliberazione, nell'anno termico 2005-2006;
  • il Cig ha fornito, con propria nota datata 3 febbraio 2006 (prot. n. 002935 del 7 febbraio 2006), alla Direzione Consumatori e Q ualita del S ervizio dell'Autorita, le integrazioni e le informazioni richieste, sulla base delle quali sono risultati congrui gli oneri sostenuti dal Cig per l'attuazione della deliberazione n. 152/03, nell'anno termico 2004-2005;
  • dalle note trasmesse dal Cig, di cui sopra, si evidenziano:
    • per l'anno termico 2004-2005 oneri derivanti :
      1. dal conguaglio dei premi di assicurazione, calcolato secondo quanto previsto d all'articolo 2 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale", pari a 67.400,00 euro;
      2. dall'attuazione della deliberazione n. 152/03, non cope rti dall'importo di cui all'articolo 3, comma 4 della medesima deliberazione, pari a 39.215,91 euro;
    • per l'anno termico 2005-2006, un avanzo di gestione previsto, rispetto all'importo di cui all'articolo 3, comma 4 della deliberazione n. 152/03, pari a 48.073,22 euro, che il Cig chiede di utilizzare per iniziative di comunicazione relative all'assicurazione dei clienti finali civili del gas, stante il fatto che l'esistenza dell'assicurazione stessa non e ancora a conoscenza di tutti i clienti finali civili del gas;
  • la nota trasmessa dalla Cassa evidenzia un saldo attivo del Conto, al 30 settembre 2005, che consente di rimborsare al Cig sia il conguaglio sui premi di assicurazione sia gli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione n. 152/03, non coperti dall'importo di cui all'articolo 3, comma 4 della medesima deliberazione, relativi all'anno termico 2004-2005.

Ritenuto che:

  • sia necessario provvedere alla copertura degli oneri sostenuti dal Cig, con riferimento all'anno termico 2004-2005, sia per il pagamento del conguaglio dei premi di assicurazione dei clienti finali civili del gas di cui alla deliberazione n. 152/03 sia per gli oneri di cui sopra, sostenuti in attuazione della medesima deliberazione;
  • sia opportuno:
    • utilizzare il saldo attivo del Conto al 30 settembre 2005 per rimborsare al Cig gli oneri di cui al precedente alinea;

    • favorire le iniziative proposte dal Cig finalizzate ad aumentare la conoscenza da parte dei clienti finali dell'esistenza dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas, di cui alla deliberazione n. 152/03;

    • che le iniziative di cui sopra siano realizzate di concerto con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e siano altresi volte a migliorare i canali di contatto con i clienti finali coinvolti in incidenti da gas combustibile;

    • che il Cig sottoponga all'Autorita le iniziative di cui sopra, che intende mettere in atto nell'anno termico in corso 2005-2006, per approvazione preventiva.

DELIBERA

  1. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare, entro il 28 febbraio 2006, il pagamento al Cig, a valere sul Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas, di un importo pari a 106.615,91 euro, derivante dalla somma del conguaglio dei premi di assicurazione dei clienti finali civili del gas e degli oneri sostenuti dal Cig, in attuazione della deliberazione n. 152/03, con riferimento all'anno termico 2004-2005, non coperti dall'importo di cui all'articolo 3, comma 4 della medesima deliberazione;
  2. d i dare mandato al Direttore della Direzione Relazioni E sterne e al Direttoredella Direzione Consumatori e Q ualita del Servizio affinche, sulla base delle proposte inviate dal Cig entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, propongano all'Autorita, per approvazione, un piano di iniziative mirate sia all'informazione sull'assicurazione dei clienti finali civili del gas, di cui alla deliberazione n. 152/03, da attuare di concerto con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, sia al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas combustibile e finalizzate ad aumentare la conoscenza, da parte dei clienti finali, dell'esistenza di tale assicurazione;
  3. di prevedere che il Cig realizzi il piano di iniziative, di cui al punto precedente, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di approvazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni dell'Autorita e nei limiti dell'importo di cui all'articolo 3, comma 4 della deliberazione n. 152/03, per l'anno termico 2005-2006 ;
  4. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Cig ed alla Cassa conguaglio del settore elettrico;
  5. di pubblicare il presente provved imento sul sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).