Data pubblicazione: 06 febbraio 2006
Delibera 02 febbraio 2006
Delibera/Provvedimento 23/06
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione delle partite economiche tra operatori del mercato elettrico conseguenti all'erogazione di servizi di pubblica utilità
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 02-02-2006
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n.481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n.290 (di seguito: la legge n. 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita e condizioni per l'unificazione della proprieta e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo Integrato);
- la deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorita 29 aprile 2005, n. 79/05;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2005 recante "Modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006" (di seguito: documento per la consultazione 16 novembre 2005).
Considerato che:
- l'articolo 29 della deliberazione n. 168/03 stabilisce che i corrispettivi di dispacciamento siano pagati o incassati entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza;
- ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, Terna deve determinare l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, aggregando rispettivamente l'insieme dei punti di immissione e dei punti di prelievo appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
- l'articolo 43 della deliberazione n. 168/04 stabilisce che Terna calcoli l'energia elettrica immessa, aggregata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche l'energia elettrica prelevata, aggregata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza e che, p er il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, Terna si avvalga dell'opera delle imprese distributrici;
- gli articoli 44 e 44.1 della deliberazione n. 168/03 stabiliscono che le imprese distributrici comunichino a Terna, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, le misure relative ai punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, le misure relative ai punti di prelievo, ubicati nel proprio ambito di competenza, aggregate per punto di dispacciamento;
- tenuto conto delle problematiche inerenti alla prima operativita del sistema di regolazione dei pagamenti e alla disponibilita dei dati aggregati per punto di dispacciamento, le tempistiche per la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento previste a regime sono state modificate, per l'anno 2005, stabilendo che i medesimi corrispettivi siano pagati o incassati entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza;
- i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per l'anno 2005 sono stati confermati transitoriamente anche per l'anno 2006; anche sulla base delle informazioni fornite da Terna in risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005;
- l'articolo 32 del Testo Integrato stabilisce che il pagamento da parte delle imprese distributrici all'Acquirente unico dei corrispettivi per la cessione alle medesime imprese dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato sono effettuati, con valuta beneficiaria, il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza;
- ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di ciascuna impresa distributrice e definita ai sensi dell'articolo 31 del Testo Integrato;
- l'articolo 33 del Testo Integrato stabilisce che le imprese distributrici devono trasmettere all'Acquirente unico, secondo le modalita dal medesimo definite, la registrazione delle misure dell'energia elettrica e l'Acquirente unico ha stabilito che tali informazioni vengano trasmesse entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di riferimento;
- in risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005, alcuni soggetti hanno manifestato l'esigenza, da un lato, di rivalutare i tempi della regolazione dei pagamenti nel settore elettrico, attivando anche gruppi di lavoro sul tema e, dall'altro, la necessita di considerare, anche nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita dei dati;
- al fine di minimizzare l'esposizione finanziaria dei soggetti interessati, i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento devono essere fissati in modo tale da armonizzarsi con tutti i sistemi di pagamento presenti nel settore elettrico;
- una riduzione dei tempi della regolazione dei pagamenti previsti per i servizi di cui al precedente alinea renderebbe anche possibile una contestuale riduzione dei tempi previsti nella Disciplina del mercato elettrico, nonche di quelli previsti per la fatturazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione.
Ritenuto necessario:
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento
DELIBERA
- di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento;
- di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1:
- della necessita di rivedere i tempi della regolazione dei pagamenti nel settore elettrico e della necessita di considerare, anche nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita dei dati;
- dell'opportunita di armonizzare i tempi della regolazione dei pagamenti di tutti i servizi del settore elettrico, nonche di quelli previsti per i soggetti che operano nel mercato elettrico, anche al fine della minimizzazione dell'esposizione finanziaria dei soggetti interessati;
- di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 182/04 e del punto 16 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Energia Elettrica;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica affinche possa costituire, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o piu gruppi di lavoro informali per favorire la piu ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;
- di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- rendere disponibili, qualor a sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.