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Data pubblicazione: 03 ottobre 2006

Delibera 28 settembre 2006

Delibera/Provvedimento 212/06

Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, recante misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno e indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04, nonché alle imprese individuate ai

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 settembre 2006, n. 199/06 (di seguito: deliberazione n. 199/06)

Considerato che:

  • la società Snam Rete Gas S.p.A., con note in data 12 e 13 settembre 2006 (prot. Autorità n. 22130 e n. 22131 del 14 settembre 2006) e la società Società Gasdotti Italia S.p.A, con nota in data 12 settembre 2006 (prot. Autorità n. 22129 del 14 settembre 2006), a seguito di richiesta della Direzione Gas, hanno comunicato all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dei conferimenti effettuati e delle richieste pervenute entro i termini previsti dai codici di rete, la presenza di punti di riconsegna per i quali non è stata richiesta capacità di trasporto, tra i quali anche punti di riconsegna interconnessi con il sistema di distribuzione;
  • sono contestualmente pervenute all'Autorità alcune segnalazioni da parte di imprese di vendita ai clienti finali circa la mancata sottoscrizione di un contratto all'ingrosso ai fini della fornitura di tali clienti;
  • con la deliberazione n. 199/06 l'Autorità, ha disposto
    1. in deroga alle disposizioni vigenti, la riapertura dei termini per la richiesta di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna interconnessi con impianti di distribuzione per i quali non sia stata richiesta capacità di trasporto entro i termini previsti dalla procedura di conferimento per l'anno termico 2006-2007, ovvero per i quali la capacità richiesta entro tali termini risulti inferiore alla capacità necessaria alla fornitura di gas a tutti i consumatori finali allacciati a tali impianti;
    2. che le società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A, trasmettano all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico, entro e non oltre la data del 25 settembre 2006, il resoconto delle richieste ricevute, nonché un resoconto aggiornato della situazione complessiva dei conferimenti della capacità di trasporto;
  • le comunicazioni delle società Snam Rete Gas S.p.A. (prot. Autorità n. 23680 del 27 settembre 2006) e Società Gasdotti Italia S.p.A (prot. Autorità n. 23837 del 28 settembre 2006), ai sensi della deliberazione n. 199/06 dell'Autorità, evidenziano che per alcuni punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri cubi all'anno non è stata ancora richiesta capacità di trasporto, ovvero la capacità richiesta risulta inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006; e che pertanto sussiste la concreta possibilità che a decorrere dall'1 ottobre 2006 possa verificarsi una mancanza di continuità contrattuale delle forniture di gas ai clienti finali connessi ad alcune reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno;
  • con nota del 28 settembre 2006, prot. n. 16069 (protocollo Autorità n. 23840 del 28 settembre 2006) il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto il parere all'Autorità in merito allo schema di decreto, allegato alla medesima nota, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 239/04.

Ritenuto che:

  • lo schema di decreto di cui al precedente alinea prefiguri strumenti operativi immediatamente attivabili al fine di:
    1. tutelare i clienti finali connessi a reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno a fronte di situazioni di mancanza di continuità contrattuale delle forniture di gas;
    2. limitare possibili effetti distorsivi ed inefficienze nel mercato della vendita di gas;
  • sia opportuno esprimere parere favorevole in merito allo schema di decreto trasmesso in allegato alla sopraccitata nota del 28 settembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 239/04

DELIBERA

  1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 239/04, parere favorevole in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in allegato alla nota del 28 settembre 2006 prot. n. 16069 (prot. Autorità n. 23840 del 28 settembre 2006);
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico.