Data pubblicazione: 29 dicembre 2005
Delibera 28 dicembre 2005
Delibera/Provvedimento 291/05
Criteri applicativi della disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica nel periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28-12-2005
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 agosto 2000, n. 138/00 (di seguito: deliberazione n. 138/00);
- la deliberazione dell'Autorita 13 marzo 2001, n. 59/01;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrato e modificato in vigore dall'1 gennaio 2002 (di seguito: Testo integrato 2002);
- la deliberazione dell'Autorita 1 agosto 2002, n. 152/02 (di seguito: deliberazione n. 152/02);
- la deliberazione dell'Autorita 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- la deliberazione dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03);
- la deliberazione dell'Autorita 20 novembre 2003, n. 132/03 (di seguito: deliberazione n. 132/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato in vigore dall'1 febbraio 2004 (di seguito: Testo integrato 2004);
- la deliberazione dell'Autorita 12 settembre 2005, n. 186/05 (di seguito: deliberazione n. 186/05);
- la delib erazione dell'Autorita 21 ottobre 2005, n. 221/05 (di seguito: deliberazione n. 221/05);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 29 aprile 2004, n. 2474/04 (di seguito: sentenza n. 2474/04) e 14 dicembre 2004, n. 203/05 (di seguito: sentenza n. 203/05);
- il documento per la consultazione recante "Criteri e modalita applicativi dei coefficienti di perdita sulle reti elettriche nel periodo 1 gennaio 2002 - 31 gennaio 2004" allegato alla deliberazione n. 221/05 (di seguito: il documento per la consultazione 21 ottobre 2005);
- le regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica - documento IN.S.T.X. 1200 Rev.00 - adottato dalla societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ora Terna - Rete elettrica nazionale Spa (di seguito: TERNA), in data 16 ottobre 2000 sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 138/00 (di seguito: Regole tecniche di misura).
Considerato che:
- con deliberazione n. 221/05, l'Autorita ha avviato un procedimento per la definizione di criteri applicativi della disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica di cui al Testo integrato 2002, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2002 e il 31 gennaio 2004 rendendo disponibile, nel contempo, il documento per la consultazione 21 ottobre 2005 contenente uno schema di provvedimento in materia;
- in particolare, l'Autorita ha indicato che i criteri applicativi di cui al precedente alinea, potrebbero trovare attuazione, secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 21 ottobre 2005, tramite una integrazione al Testo integrato 2002 che specifichi le modalita di applicazione dei coefficienti (medi) di perdita nelle reti elettriche nei casi in cui la misura dell'energia elettrica, ai fini della regolazione economica dei servizi di trasporto e di vendita di energia elettrica per le imprese distributrici, non sia effettuata in corrispondenza dei punti di interconnessione tra le reti di distribuzione elettrica e la rete di trasmissione nazionale (punti di misura diversi dai punti di scambio);
- come peraltro richiamato nel documento per la consultazione 21 ottobre 2005, fino al 31 gennaio 2004, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 138/00 e delle Regole tecniche di misura, al fine della quantificazione dell'energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e la rete di trasmissione nazionale (punti di scambio) mediante le misure rilevate in punti di misura "fisici" (punti di misura) differenti dai predetti punti di interconnessione, il caso di non coincidenza tra punti di misura e punti di scambio poteva essere trattato:
- in via transitoria, previa richiesta al Gestore della rete;
- condizionatamente all'accettazione da parte del medesimo Gestore sulla base delle condizioni da questi stabilite nelle citate Regole tecniche di misura;
- conteggiando, in caso di punti di misura sul lato media tensione di trasformatori alta/media tensione delle stazioni di distribuzione, in modo forfetario le perdite di energia nei predetti trasformatori tramite un coefficiente dipendente dalle caratteristiche elettriche dei medesimi;
- l'Autorita ha rilevato che:
- in esito all'istruttoria di cui alla deliberazione n. 73/03, le determinazioni del Gestore della rete hanno contribuito alla formazione dello sbilancio energetico rilevato classificando tale effetto nella "non corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti";
- le determinazioni del Gestore della rete, pur se adottate sulla base delle disposizioni di cui al precedente alinea, non possono comportare una riduzione dell'ammontare complessivo di perdite corrispondenti all'applicazione dei coefficienti convenzionali di cui alla tabella 13 del Testo integrato 2002, in quanto tali determinazioni dovrebbero comportare unicamente una definizione dei meccanismi di raccordo per la quantificazione dell'energia elettrica nei punti di scambio (qualora le misure dell'energia elettrica non fossero effettuate in corrispondenza di detti punti) nella salvaguardia del bilancio energetico complessivo del sistema elettrico;
- per i motivi di cui sopra, il Gestore della rete, nelle proprie comunicazioni alle imprese distributrici, ha correttamente rappresentato che le proprie determinazioni sono da intendersi provvisorie, rivedibili in corso d'opera e salvo conguaglio;
- inoltre, il documento per la consultazione 21 ottobre 2005 ha ribadito che:
- i coefficienti convenzionali di perdita sulle reti elettriche definiti nella tabella 13 del Testo integrato 2002 individuano le partite energetiche a copertura delle perdite di energia elettrica sulle reti elettriche e sono determinati sulla base di bilanci energetici complessivi del sistema elettrico;
- i predetti coefficienti rappresentano valori medi convenzionali e, per come determinati, sono tali da responsabilizzare le imprese distributrici nei confronti unicamente delle perdite di energia elettrica sulle proprie reti;
- in conseguenza di quanto indicato alla precedente lettera b), ciascuna impresa distributrice ha diritto ad avere riconosciuti unicamente gli ammontari corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti elettriche in cui avviene la distribuzione in quanto, diversamente, le imprese distributrici tratterrebbero una quo ta relativa ad energia elettrica che nel bilancio complessivo del sistema elettrico e destinata alla copertura della totalita delle perdite di energia elettrica con la conseguente formazione di un ammanco in tale bilancio;
- quanto indicato al precedente alinea trova conferma nel fatto che, partendo dall'ipotesi che il flusso energetico del sistema elettrico possa essere rappresentato ponendo la totale immissione in altissima tensione e i prelievi di energia elettrica ai diversi livelli di tensione:
- l'energia elettrica prelevata dai clienti finali (ai diversi livelli di tensione) viene aumentata di un coefficiente convenzionale di perdita per tenere conto delle perdite di energia mediamente rilevate sulle reti elettriche a monte del punto di prelievo (considerato come punto terminale dello stadio di tensione a cui avviene il prelievo);
- l'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici da altre reti elettriche viene aumentata di un coefficiente convenzionale di perdita per tenere conto delle perdite medie a monte del punto in cui avviene il predetto prelievo di energia;
- stante le modalita di applicazione dei predetti coefficienti di perdita, il meccanismo di responsabilizzazione di cui alla precedente lettera b) e tanto piu efficace quanto piu i punti di misura coincidono con i punti di scambio;
- la disciplina relativa all'applicazione dei coefficienti medi convenzionali di perdita nelle reti elettriche in caso di non coincidenza del punto di misura con il punto di scambio, gia ribadita tramite la deliberazione n. 132/03 per il periodo di regolazione 2001-2003, e stata integralmente ripresa dal Testo integrato 2004 per il periodo di regolazione 2004-2007.
Considerato che:
- in risposta al documento per la consultazione 21 ottobre 2005, i soggetti interessati han no espresso parere contrario all'attuazione delle disposizioni richiamate nello schema di provvedimento posto in consultazione con particolare riferimento:
- alla modifica con efficacia retroattiva del Testo integrato 2002;
- all'estensione del periodo di applicazione della deliberazione n. 132/03 al 31 gennaio 2004 avendo l'Autorita innovato, a partire dall'1 luglio 2003 mediante l'adozione della deliberazione n. 67/03, la disciplina per la regolazione delle partite economiche connesse all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e all'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento cio trovando conferma, altresi, nelle motivazioni alla deliberazione n. 186/05;
- alla riproposizione, nella sostanza, di una norma gia annullata con sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);
- al fatto che, nel caso di non coincidenza tra il punto di misura e il punto di scambio, l'applicazione dei coefficienti di perdita con le modalita rilevate dall'Autorita non e classificabile come "non corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti", ma risponderebbe correttamente alla disciplina vigente nel periodo considerato risultando dall'applicazione, oltre che dei fattori di perdita relativi alla colonna "imprese distributrici" della tabella 13 del Testo integrato 2002, di ulteriori fattori correttivi indicati dal Gestore della rete in aderenza alla disciplina stabilita con la deliberazione n. 138/00 e con le Regole tecniche di misura;
- l'applicazione di coefficienti medi di perdita anche nei casi di non coincidenza del punto di misura con il punto di scambio non consentirebbe di tenere conto in maniera appropriata delle peculiarita delle singole reti elettriche;
- per quanto a ttiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera a), e da rilevare che i criteri indicati dall'Autorita non costituiscono una modifica retroattiva della disciplina delle perdite convenzionali nelle reti elettriche, ma costituiscono disposizioni atte all'effettuazione dei necessari conguagli stante le determinazioni assunte in via transitoria dal Gestore della rete;
- per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera c), e da rilevare che il Tar Lombardia, con le sentenze n. 2474/04 e n. 203/05, ha annullato la deliberazione n. 132/03 unicamente per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento, precisando che l'Autorita avrebbe dovuto farsi carico "di coinvolgere direttamente tutti gli operatori interessati affinche nella sede partecipativa fossero illustrate le ragioni di ciascuno";
- per quanto attiene alle osservazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), e da rilevare che:
- la disciplina stabilita dall'Autorita, ferme restando le modalita di applicazione di coefficienti medi di perdita, e tale da consentire l'intercettazione delle peculiarita delle singole reti elettriche (in particolare delle reti elettriche con ridotti coefficienti di perdita effettivi) in misura tanto maggiore quanto piu i punti di misura coincidono con i punti di scambio, contemplando, tuttavia la possibilita di procedere al mantenimento di punti di misura non in coincidenza con i punti di scambio nel perseguimento degli obiettivi di minimizzazione dei costi di installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di misura nonche di invarianza, per quanto possibile, della localizzazione dei punti di misura dell'energia elettrica nei confronti delle eventuali modificazioni dei punti di scambio a seguito di variazioni successive dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
- come sopra richiamato, i coefficienti convenzional i di perdita sulle reti elettriche sono determinati sulla base di bilanci energetici complessivi del sistema elettrico, rappresentano valori medi convenzionali, sono tali da comportare la completa copertura delle perdite determinate sulla base dei predetti bilanci energetici da parte dei clienti finali e responsabilizzano le imprese distributrici nei confronti unicamente delle perdite di energia elettrica sulle proprie reti che, quindi, hanno diritto ad avere riconosciuti unicamente gli ammontari corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti elettriche in cui avviene la distribuzione;
- alla luce di quanto indicato alla precedente lettera b), la mancata applicazione dei coefficienti medi di perdita secondo la disciplina stabilita dall'Autorita contribuisce allo stabilirsi di un ammanco nel bilancio energetico nazionale la cui quota monetaria deve trovare copertura tramite una componente tariffaria che ricade sui clienti finali che, peraltro, stante la disciplina in vigore nel periodo considerato, gia sostengono la totale copertura delle perdite medie nelle reti elettriche; e che, inoltre, il Gestore della rete stesso, come soprarichiamato, nelle proprie comunicazioni alle imprese distributrici, ha rappresentato la natura transitoria delle proprie determinazioni.
Ritenuto che sia opportuno:
- stabilire criteri sulla base dei quali TERNA, soggetto che e subentrato nelle funzioni del Gestore della rete per quanto attiene alla materia trattata, indichi i criteri e le modalita per l'effettuazione dei conguagli richiamati nelle precedenti comunicazioni del Gestore della rete ai soggetti interessati, relativamente al periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2003, in aderenza ad alcune osservazioni formulate al documento per la consultazione 21 ottobre 2005, in particolare alle osservazioni relative all'estensione del periodo di applicazione della deliberazio ne n. 132/03 al 31 gennaio 2004, nonche ai principi contenuti nella disciplina delle perdite medie convenzionali di energia elettrica stabilita dall'Autorita
DELIBERA
- di stabilire che TERNA indichi i criteri e le modalita per l'effettuazionedei conguagli circa la quantificazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per il periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2003 secondo quanto di seguito indicato:
- all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13, colonna "Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale", riga "Rete di trasmissione nazionale", aumentato di un fattore medio unico a livello nazionale per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore determinato da TERNA;
- all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione in alta tensione di altri distributori, qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13, colonna "Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale", riga "AT", aumentato di un fattore medio unico a livello nazionale per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore determinato da TERNA;
- di trasmettere il presente provvedimento a TERNA;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.