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Data pubblicazione: 20 dicembre 2005

Delibera 19 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 278/05

Proroga dei termini per la comunicazione dei dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas per l'anno termico 2004-2005 di cui all'articolo 11, commi 2 e 5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19-12-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/04 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05).

Considerato che:

  • con il punto 4 della deliberazione n. 192/05 l'Autorita ha deciso di avviare un'istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/04;
  • la deliberazione n. 40/04 impone, all'articolo 11, comma 2, che i distributori di gas con piu di 5.000 clienti finali allacciati al 31 dicembre 2003, siano tenuti, a partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, ad inviare all'Autorita i dati relativi agli accertamenti effettuati sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas; tali dati sono necessari per il completamento della istruttoria conoscitiva avviata ai sensi della deliberazione n.192/05;
  • l'articolo 11, comma 5, della deliberazione n. 40/04 impone altresi ai distributori di gas di cui al precedente alinea, a partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dice mbre di ogni anno, di comunicare ad ogni Comune nel territorio del quale ha svolto l'attivita di distribuzione del gas nell'anno termico precedente i dati relativi agli impianti di utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento, affinche il Comune stesso possa effettuare verifiche presso gli impianti di utenza ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 40/04;
  • sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Anigas e Federutility, le quali hanno richiesto di prorogare di sei mesi i termini di cui sopra previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo 11 della deliberazione n. 40/04.

Ritenuto che:

  • sia da accogliere la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria Anigas e Federutility di proroga dei termini di cui sopra previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo 11 della deliberazione n. 40/04, stanti le difficolta che hanno caratterizzato i primi mesi di attuazione della deliberazione n. 40/04 e le novita introdotte dalla deliberazione n. 192/05;
  • tuttavia, tale proroga sia da limitare ad un mese, date:
    • l'esiguita dei dati da comunicare all'Autorita e la necessita di pervenire in tempi rapidi alla conclusione dell'istruttoria conoscitiva avviata ai sensi della deliberazione n. 192/05, anche al fine di adottare tempestivamente eventuali provvedimenti nei confronti di quei soggetti che risultassero non avere adottato comportamenti adeguati per minimizzare i disagi per i clienti finali nei primi mesi di attuazione della deliberazione n. 40/04;
    • la necessita dei Comuni di disporre nel piu breve tempo possibile dei dati relativi agli accertamenti effettuati dai distributori al fine di effettuare a loro volta tempestivamente le verifiche presso gli impianti di utenza ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 40/04

 

DELIBERA

 

  1. di prorogare, limitatamente all'anno termico 2004-2005, al 31 gennaio 2006 i termini previsti dall'articolo 11, commi 2 e 5, della deliberazione dell'Autorita 18 marzo 2004, n. 40/04;
  2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.