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Data pubblicazione: 11 novembre 2005

Delibera 10 novembre 2005

Delibera/Provvedimento 235/05

Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori ai sensi dell'articolo 13, del decreto ministeriale 20 luglio 2004

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10-11-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione dell'Autorita 13 dicembre 2004, n. 213/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 agosto 2005, n. 180/05;
  • la comunicazione 1 marzo 2005 degli uffici dell'Autorita alla Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita produttive (prot. Autorita RM/M05/896);
  • le comunicazioni del Ministero delle attivita produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. 0018038 e n. 0018036 del 2/11/2005.

Considerato che:

  • l'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo e destinato, previo parere favorevole del Mini stero delle attivita produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori;
  • la ripartizione delle risorse di cui al precedente alinea tra i distributori di energia elettrica e stata fatta dal Ministero delle attivita produttive, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto dei criteri stabiliti nell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e di quanto comunicato dagli uffici dell'Autorita con nota del 1 marzo 2005e che tale ripartizione e stata resa nota all'Autorita e ai distributori interessati con lettera prot. 7336 del 28 aprile 2005;
  • l'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali di cui al comma 6 dello stesso articolo provvede la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);
  • l'articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che l'Autorita adotta gli opportuni provvedimenti affinche la CCSE possa provvedere all'esecuzione delle attivita ad essa assegnate dallo stesso articolo 13, nonche ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa CCSE;
  • con comunicazione prot. n. 0018038 e n. 0018036 del 2 novembre 2005 il Ministero delle attivita produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio hanno trasmesso ai soggetti proponenti (Enel Distribuzione Spa, Deval Spa, Federutility per conto di Acegas Spa Trieste, Aem Distribuzione Elettrica Spa Milano, Aem Torino Distribuzione Spa, Enia - ex Amps Spa - Parma, Asm Brescia Spam, Acea Distribuzione Spa Roma), all'Autorita e alla CCSE il loro parere favorevole sulle campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali proposte dai medesimi distributori ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, comunicando altresi le risorse complessivamente disponibili per ciascun distributore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto;
  • con la stessa comunicazione di cui al precedente alinea, il Ministero delle attivita produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio hanno richiesto ai distributori di presentare ai Ministeri stessi, all'Autorita e alla CCSE, una relazione contenente la descrizione delle iniziative svolte, le modalita di esecuzione e i mezzi utilizzati.

Considerato inoltre che:

  • l'articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo e destinato, al netto degli oneri di cui al comma 8 dello stesso, all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, e che il comma 7 del medesimo articolo 13 dispone che la CCSE provveda alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per l'esecuzione di tale programma, tenuto conto di quanto previsto dal programma medesimo e dai relativi criteri di attuazione.

Ritenuto opportuno:

  • dare disposizioni alla CCSE per l'erogazione delle somme connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004;
  • definire le modalita di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per l'esecuzione delle attivita ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione;
  • richiedere ai distributori interessati la formulazione di un progetto operativo delle campagne di informazione e sensibilizzazione coerente con le proposte gia presentate ai Ministeri competenti;
  • emanare con successivo provvedimento disposizioni per la CCSE ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale 20 luglio 2004

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A, alla delibera 18 settembre 2003, n.103/03 e successive modifiche ed integrazioni e inoltre le seguenti:

  1. CCSE e la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  2. campagne di informazione e di sensibilizzazione sono le campagne di informazione e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.

 

Articolo 2

 

Erogazione delle somme di cui all'articolo 13, comma 6 del decreto ministeriale 20 luglio 2004

2.1 Almeno 15 giorni prima dell'avvio delle campagne di informazione e sensibilizzazione i distributori interessati trasmettono all'Autorita, ai Ministeri competenti e alla CCSE il progetto operativo delle campagne di informazione e sensibilizzazione. I progetti operativi devono essere coerenti con le proposte gia presentate ai Ministeri competenti e contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. i contenuti tecnici della campagna, con particolare riferimento alle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo fornite relativamente ai benefici connessi al risparmio energetico negli usi finali e agli esempi concreti di interventi illustrati nella campagna;
  2. i destinatari della campagna e i canali di comunicazione utilizzati, eventualmente distinti per i diversi gruppi di destinatari;
  3. l'evoluzione temporale della campagna e delle sue eventuali diverse fasi;
  4. i costi previsti e l'indicazione delle principali voci unitarie e totali di costo.

2.2 Entro 30 giorni dall'invio del documento previsto al precedente comma 2.1, la CCSE effettua l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per il distributore interessato.

2.3 I distributori interessati, al termine delle campagne di informazione e sensibilizzazione, trasmettono ai Ministeri competenti, alla CCSE e all'Autorita una relazione sull'attivita svolta; tale relazione deve contenere almeno le informazioni a consuntivo di cui al precedente comma 2.1, lettere da a) a d).

2.4 Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente comma 2.3, la CCSE effettua una valutazione di congruita delle spese sostenute dai distributori, trasmettendone i risultati ai Ministeri competenti e all'Autorita. In tale relazione viene altresi verificato il rispetto dei seguenti criteri dettati dai Ministeri competenti:

  1. le campagne devono essere state finalizzate a creare una sensibilita alle misure ed interventi previsti in attuazione del decreto ministeriale 20 luglio 2004 attraverso la diffusione di informazioni di natura sia qualitativa che quantitativa (economica) sui benefici connessi al risparmio energetico negli usi finali; a tal fine devono far riferimento ad esempi concreti di misure di risp armio energetico;
  2. le campagne non possono far riferimento a prodotti, apparecchi e componenti di specifica provenienza;
  3. le campagne devono evidenziare adeguatamente che sono eseguite in attuazione di provvedimenti governativi, con risorse raccolte sulle tariffe elettriche. Laddove tecnicamente possibile, devono essere resi visibili gli stemmi del Ministero delle attivita produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2.5 L'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto al singolo distributore interessato e effettuata dalla CCSE a seguito di delibera dell'Autorita adottata sulla base della valutazione di congruita di cui al precedente comma 2.4.

2.6 Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate dalla CCSE a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 6, del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), della deliberazione n. 5/04 (di seguito: Conto) e successive modifiche e integrazioni.

2.7 Il mancato utilizzo da parte dei distributori interessati delle risorse disponibili entro i termini previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive eventuali modificazioni e integrazioni comporta la restituzione dell'anticipazione ricevuta sulla base del precedente comma 2.2 e il pagamento dei relativi interessi legali maturati.

Articolo 3

 

Oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita ad essa assegnate dalla presente deliberazione

3.1 Gli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita ad es

sa assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazionesono posti a carico del Conto, a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, con separata evidenza contabile e con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate al finanziamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione.

 

Articolo 4

 

Rapporto della CCSE sull'attivita svolta in adempimento della presente relazione

4.1 Successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche di pertinenza del Conto in attuazione del disposto dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione, la CCSE invia all'Autorita un resoconto della situazione del predetto Conto.

Articolo 5

 

Disposizioni finali

5.1 Con successivo provvedimento l'Autorita emanera le disposizioni per la CCSE ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.

5.2 Il presente provvedimento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.