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Data pubblicazione: 25 ottobre 2005

Delibera 17 ottobre 2005

Delibera/Provvedimento 219/05

Chiusura di istruttorie formali avviate con deliberazione 9 settembre 2004, n. 152/04 nei confronti di alcune imprese distributrici di energia elettrica

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17-10-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 52/00 (di seguito: deliberazione n. 52/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 28 febbraio 2001, n. 39/01 (di seguito: deliberazione n. 39/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2003, n. 112/03;
  • la deliberazione dell'Autorita 23 aprile 2004, n. 61/04, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorita 9 giugno 2004, n. 83/04 (di seguito: deliberazione n. 83/04) e il documento "Resoconto dell'attivita conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: il Resoconto);
  • il Rapporto, intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003", della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attivita Produttive con decreto 29 settembre 2003 trasmesso all'Autorita con nota del Mi nistero delle Attivita Produttive in data 9 giugno 2004, prot. Autorita n. 014341 del 17 giugno 2004;
  • la deliberazione dell'Autorita 9 settembre 2004, n. 152/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 25 gennaio 2005, n. 9/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 25 maggio 2005, n. 96/05;
  • le Regole tecniche di connessione adottate dalla societa Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorita con la deliberazione n. 39/01.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 152/04, l'Autorita, tra l'altro, ha avviato nei confronti delle societa riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale, un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di:
    1. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la possibile violazione dei criteri di cui agli articoli 8 e 10 della deliberazione n. 52/00, realizzata mediante il mancato rispetto delle disposizioni, attuative di tali criteri, contenute ai paragrafi 4 e 6 delle Regole tecniche di connessione adottate dalla societa Gestore della rete, relativamente al profilo dell'installazione, presso reti di distribuzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, dei dispositivi di alleggerimento del carico;
    2. un provvedimento prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze cautelari relative all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate;
  • nel corso dell'istruttoria, gli uffici dell'Autorita hanno acquisito:
    • lettera in data 8 novembre 2004 (prot. Autorita n. 24433), mediante la quale Federenergia ha segnalato l'elenco delle imprese distributrici che, alla data del 28 settembre 2003, pur avendo punti di interconnessione in alta tensione, non risultavano tuttavia essere direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;
    • lettera in data 19 gennaio 2005 (prot. Autorita n. 1181), con la quale il Gestore della rete, in seguito ad apposita richiesta da parte degli uffici con nota in data 12 gennaio 2005 (prot. GB/M05/29/mp), ha trasmesso l'elenco delle imprese distributrici che, alla data del 28 settembre 2003 non risultavano direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale;
    • lettere in data 20 giugno 2005, prot. n. 206/32 (prot. Autorita n. 14099), 5 ottobre 2005, prot. n. 4751 (prot. Autorita n. 23101), 6 ottobre 2005, prot. n. 719/05 (prot. Autorita n. 23347), con le quali le associazioni Federconsumatori, Filcem-Cgil e Adiconsum hanno rinunciato al diritto ad essere ascoltate in audizione finale di fronte al Collegio ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del dPR n. 244/01;
  • dalla documentazione sopra richiamata e emerso che alla data del 28 settembre 2003, le imprese distributrici di cui sopra non erano direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, con la conseguenza che non puo essere ad esse ascritta la violazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera (a) ne, tanto meno, possono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari di cui alla lettera (b).

Ritenuto che:

  • non sussistano, nei confronti delle predette societa, i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

 

  1. di non irrogare alle societa di cui all'Allegato A una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti delle medesime con deliberazione n. 152/04;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
  3. di notificare alle societa di cui all'Allegato A il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

Allegato A

 

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