Data pubblicazione: 04 ottobre 2005
Delibera 28 settembre 2005
Delibera/Provvedimento 203/05
Avvio della sperimentazione triennale della metodologia di Analisi di impatto della regolazione - Air - nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28-09-2005
Visti:
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge del 29 luglio 2003, n. 229;
- la deliberazione 31 marzo 2005, n. 58/2005.
Considerato che:
- la legge del 29 luglio 2003, n.229, e in particolare l'articolo 12, comma 1, stabilisce che "Le autorita amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e, comunque, di regolazione";
- il documento "Linee Guida sull'introduzione dell'analisi di impatto della regolazione - Air - nell'Autorita per l'energia elettrica e il gas", approvato dall'Autorita con delibera dell'Autorita 31 marzo 2005, n. 58/2005), e stato sottoposto ad una consultazione pubblica al fine di sviluppare un primo confronto con operatori e associazioni e di ricevere le loro osservazioni e proposte;
- sono stati effettuati test di sperimentazione della metodologia Air su due provvedimenti, individuati secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorita 31 marzo 2005, n. 58/05: tariffe per l'attivita di utilizzo dei terminali di GNL per il secondo periodo di regolazione; modalita per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e la disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento per gli anni successivi al 20 05;
- alla luce delle osservazioni raccolte durante la consultazione pubblica e dei risultati dei test effettuati, il nucleo Air, costituito con la determinazione del Direttore Generale 30 luglio 2004, n. 123/2004, ha predisposto le linee operative per l'introduzione dell'analisi di impatto della regolazione;
- dette linee operative, recependo i principi ispiratori della legge n. 241/90, non intendono costituire un ulteriore aggravio del procedimento amministrativo bensi perseguire l'economicita, l'efficacia e la pubblicita del procedimento stesso.
Ritenuto opportuno:
- avviare la sperimentazione dell'Air, di durata triennale, su alcuni dei principali provvedimenti dell'Autorita;
- seguire, per l'effettuazione di detta sperimentazione, le linee operative indicate dal nucleo Air;
- selezionare i provvedimenti da sottoporre a sperimentazione secondo i criteri indicati in dette linee operative, all'interno del piano di attivita triennale deliberato dall'Autorita;
- delegare il Direttore generale a emanare dette linee operative sotto forma di "Guida per la sperimentazione dell'Air nell'Autorita per l'energia elettrica e il gas";
- informare il Parlamento circa l'avvio della sperimentazione, in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 229/2003
DELIBERA
- e dato avvio alla sperimentazione dell'AIR;
- la sperimentazione di cui al punto 1 ha durata triennale dalla data della presente delibera ed e effettuata su alcuni dei principali provvedimenti dell'Autorita, in coerenza con il piano triennale dell'Autorita 2006-2008;
- i provvedimenti assoggettati ad Air sono individuati mediante l'inserimento di esplicito riferimento alla sperimentazione Air nel testo delle delibere di avvio dei provvedimenti stessi;
- in nessun caso l'assoggettamento ad Air puo tradursi in un aggravio delle condizioni di legittimita, economicita ed efficacia dei provvedimenti stessi;
- di delegare il Direttore Generale, a emanare la "Guida per la sperimentazione dell'Air nell'Autorita per l'energia elettrica e il gas" e di adottare i necessari adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo;
- la presente deliberazione sara pubblicata sul sito Internet dell'Autorita. Di detta deliberazione sara data comunicazione al Parlamento e al Governo. Degli esiti dell'Air sara dato conto nella relazione annuale dell'Autorita al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato dei servizi e sull'attivita svolta, di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i, della legge 14 novembre 1995, n. 481.