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Data pubblicazione: 02 dicembre 2005

Delibera 19 settembre 2005

Delibera/Provvedimento 191/05

Anomalie nell'utilizzo del servizio continuativo di rigassificazione di Gnl nel corso degli anni termici 2002-2003 e 2003-2004 presso il terminale di Panigaglia (La Spezia) e segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la legge 10 novembre 1990, n. 287 (di seguito: legge n. 287/90);
  • legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), in particolare gli articoli 24 e 26;
  • l'articolo 3 della delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • l'articolo 14 e l'articolo 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorita 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito: deliberazione n. 90/04) concernente la chiusura dell'istruttoria conoscitiva, condotta congiuntamente con l'Autorita garante della concorrenza e del mercato, sullo stato della liberalizzazione del settore del gas;
  • la deliberazione dell'Autorita 20 luglio 2004, n.120/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 18 novembre 2004, n. 204/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 12 gennaio 2005, n. 2/05;
  • il documento "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva sulla gestione e l'utilizzo del terminale di rigassificazione di Gnl sito a Panigaglia (SP) e sull'approvvigionamento del Gnl per il mercato nazionale del gas", contenente il resoconto, predisposto dalla Direzione Gas dell'Autorita (di seguito: il Resoconto);
  • il documento "Segnalazione all'Autorita garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell 'articolo 2, comma 33, della legge 14 novembre 1995, n.481", predisposto dalla Direzione Legislativo e Legale dell'Autorita (di seguito: la Segnalazione).

Considerato che:

  • l'Autorita, con la deliberazione n. 120/04, ha ordinato la cessazione della condotta escludente posta in essere, per l'anno termico 2003-2004, dalla societa Gnl Italia Spa in violazione della disciplina definita dalla stessa Autorita in materia di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl; e che, in esito a successiva istruttoria formale conclusa con la deliberazione 2/05, l'Autorita ha adottato nei confronti della predetta societa una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 204/04, l'Autorita ha inoltre riscontrato anomalie nell'utilizzo del servizio di rigassificazione continuativo di Gnl, negli anni termici 2002-2003 e 2003-2004, che hanno determinato effetti restrittivi nell'ingresso al mercato nazionale del gas;
  • il Resoconto, in particolare, evidenzia che la situazione di cui al precedente alinea appare determinata da condotte che potrebbero costituire presupposto per interventi dell'Autorita garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge n. 287/90.

Ritenuto che:

  • sia necessario segnalare all'Autorita garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge n. 481/95, le evidenze raccolte circa possibili violazioni della legge n. 287/90 per gli interventi di propria competenza;
  • sia opportuno procedere alla pubblicazione del Resoconto

 

DELIBERA

 

  1. di approvare il documento "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva sulla gestione e l'utilizzo del terminale di rigassificazione di Gnl sito a Panigaglia (SP) e sull'approvvigionamento del Gnl per il mercato nazi onale del gas", allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di approvare il documento "Segnalazione all'Autorita garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 14 novembre 1995, n.481", allegato al presente provvedimento (Allegato B), di cui forma parte integrante e sostanziale;
  3. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorita garante della concorrenza e del mercato;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) non prima di 45 giorni decorrenti dalla data della sua adozione ovvero immediatamente dopo l'avvenuta pubblicazione dell'eventuale provvedimento adottato dall'Autorita garante della concorrenza e del mercato a seguito della Segnalazione di cui al precedente punto, nel caso in cui la medesima Autorita garante disponga in tal senso entro i predetti 45 giorni.