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Data pubblicazione: 03 agosto 2005

Delibera 02 agosto 2005

Delibera/Provvedimento 172/05

Proroga del termine per la chiusura delle istruttorie formali avviate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04 nei confronti dei soggetti elencati nell'Allegato A a tale deliberazione

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 02-08-2005

Visti:

  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481);
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: decreto legge n. 35/05), introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 settembre 2004, n. 152/04 (di seguito: deliberazione n. 152/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 25 gennaio 2005, n. 9/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 25 maggio 2005, n. 96/05;
  • la decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, 20 ottobre 2004, n. 6901 (di seguito: decisione n. 6901/04);
  • il parere del Consiglio di Stato 16 novembre 2004, prot. n. 10658/04, comunicato all'Autorita in data 4 gennaio 2005 (prot. Autorita n. 000190) (di seguito: parere 16 novembre 2004);
  • le note dell'Autorita in data 21 luglio 2005 (prot. Autorita AM/M05/3127, prot. Autorita AM/M05/3128 prot. Autorita AM/M05/3129);
  • le comunicazioni di Edipower, in data 12 maggio 2005 (prot. Autorita n. 011166), in data 7 giugno 2005 (prot. Autorita n. 013012) e in data 24 giugno 2005 (prot. Autorita n. 014300);
  • le comunicazioni di Endesa Italia in data 20 giugno 2005 (prot. Autorita n. 013933);
  • le comunicazioni di Tirreno Power in data 12 maggio 2005 (prot. Autorita n. 011168) e in data 8 luglio 2005 (prot. Autorita n. 015177).

Considerato che:

  • l'articolo 16 della legge n. 689/81, nel riconoscere il diritto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie (c.d. oblazione), prevede che tale diritto sia esercitato nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; e che il Consiglio di Stato, con la decisione n. 6901/04 e col parere 24 novembre 2004, ha precisato che:
    1. tale disciplina si applica anche ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita;
    2. il richiamato termine decorre dalla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01;
    3. nel caso in cui il soggetto nei cui confronti si procede effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta, il procedimento debba procedere per l'eventuale accertamento dei malfunzionamenti del servizio, a fini prescrittivi o inibitori;
  • peraltro, l'articolo 11bis del decreto legge n. 35/05, introdotto dalla legge n. 80/05, ha disposto l'inapplicabilita dell'istituto dell'oblazione ai provvedimenti sanzionatori dell'Autorita;
  • con la deliberazione n. 152/04, l'Autorita ha avviato, nei confronti dei soggetti indicati negli Allegati A, B e C alla medesima deliberazione, istruttorie formali per l'eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95, in relazione all'interruzione del servizio elettrico verificatosi sul territorio nazionale in data 28 settembre 2003;
  • con le deliberazioni n. 9/05 e n. 96/05 il termine per la chiusura dei procedimenti e stato prorogato, in ragione del grado di avanzamento delle rispettive attivita istruttorie:
    1. al 31 luglio 2005, per qu anto riguarda i procedimenti avviati nei confronti dei soggetti riportati nell'Allegato A alla deliberazione n. 152/04;
    2. al 30 novembre 2005, per quanto riguarda i procedimenti avviati nei confronti dei soggetti riportati negli allegati B e C alla medesima deliberazione;
  • con note dell'Autorita in data 7 giugno 2005, 14 giugno 2005 e 21 luglio 2005, sono state comunicate le risultanze istruttorie relative ai procedimenti avviati nei confronti, rispettivamente, delle seguenti societa tutte elencate nel predetto Allegato A: Tirreno Power Spa (di seguito: Tirreno Power), Endesa Italia Spa (di seguito: Endesa Italia), Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione), Edipower Spa (di seguito: Edipower), Enipower Spa ( di seguito: Enipower), CVA Compagnia Valdostana delle Acque Spa (di seguito: CVA), Isab Energy Srl (di seguito: Isab) e Ise Spa (di seguito: Ise);
  • nell'ambito dei richiamati procedimenti, ad eccezione di uno studio commissionato ad in istituto di ricerca internazionale da Edipower, Endesa Italia, Enel Produzione, Enipower e Tirreno Power, non sono state prodotte altre memorie difensive ne ulteriori documenti entro il termine perentorio a tal fine previsto dall'articolo 16, comma 3, del dPR n. 244/01; e che tuttavia l'Autorita:
    1. durante le audizioni finali svolte nell'ambito dei procedimenti relativi ad Edipower, Endesa Italia, Enel Produzione, Enipower, Tirreno Power, ha consentito a tali societa di presentare memorie difensive e documenti anche in un momento successivo a quello di cui sopra, assegnando a tal fine il termine del 31 luglio 2005;
    2. nelle comunicazioni di risultanze istruttorie trasmesse a CVA, Isab ed alla societa Edison Spa, succeduta nella posizione di Ise, l'Autorita ha rappresentato che, qualora fosse richiesto in sede di audizione finale, verra loro assegnato un congruo termine per la presen tazione di memorie difensive e documenti, in analogia a quanto disposto a favore dei soggetti di cui alla precedente lettera (a);
  • in conseguenza di quanto sopra, decorsi i termini assegnati ai sensi delle precedenti lettere (a) e (b), si concludera l'acquisizione di elementi conoscitivi con la conseguenza che i suddetti procedimenti saranno maturi per la decisione da parte del Collegio;
  • con le comunicazioni sopra richiamate, Edipower, Endesa Italia e Tirreno Power hanno dichiarato di aver effettuato pagamenti in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81, cio che comporterebbe, secondo tali societa, l'estinzione dei procedimenti avviati nei loro confronti limitatamente ai profili sanzionatori, nonostante le rispettive risultanze istruttorie siano state comunicate in un momento successivo all'entrata in vigore dell'articolo 11bis del decreto legge n. 30/05;
  • dal quadro normativo sopra richiamato non risulta chiaro se per i predetti procedimenti possa ancora applicarsi l'istituto dell'oblazione, posto che la relativa disciplina era vigente al momento della condotta oggetto degli addebiti, ovvero se i pagamenti effettuati da Edipower, Endesa Italia e Tirreno Power debbano considerarsi improduttivi di effetti in quanto l'articolo 16 della legge n. 689/81 non risultava piu applicabile al momento della contestazione dei predetti addebiti;
  • l'esigenza di certezza che ne consegue investe anche i restanti procedimenti avviati con la deliberazione n. 152/04, nell'ambito dei quali l'istituto dell'oblazione potrebbe essere egualmente invocato, in particolare, dalle altre societa elencate nell'Allegato A al predetto provvedimento cui sono state comunicate le relative risultanze istruttorie;
  • l'Autorita intende, pertanto, chiedere al Consiglio di Stato in sede consultiva un parere in ordine alla questione so pra indicata, con la conseguente necessita di prorogare la chiusura del procedimento al solo fine dell'acquisizione di tale parere, essendo peraltro concluse le attivita istruttorie nei limiti sopra indicati.

Ritenuta la necessita di prorogare al 30 novembre 2005 il termine per la chiusura dei procedimenti avviati con deliberazione n. 152/04 nei confronti dei soggetti riportati nell'Allegato A a tale provvedimento, al solo fine di consentire un definito inquadramento della disciplina dell'oblazione nell'ambito dei procedimenti sanzionatori dell'Autorita e, conseguentemente, di non comprimere i diritti di Edipower, Endesa Power e Tirreno Power, nonche delle altre societa comprese nel predetto Allegato

 

DELIBERA

 

  1. di prorogare al 30 novembre 2005 il termine di chiusura dei procedimenti avviati con deliberazione dell'Autorita 9 settembre 2004, n. 152/04 nei confronti dei soggetti riportati nell'Allegato A a tale deliberazione, al solo fine di acquisire il parere che l'Autorita intende richiedere al Consiglio di Stato nei termini indicati in motivazione;
  2. di comunicare ai predetti soggetti il presente provvedimento;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).