Data pubblicazione: 26 luglio 2005
Delibera 25 luglio 2005
Delibera/Provvedimento 154/05
Modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti regolati all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, per l'anno 2005, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25-07-2005
Visti:
- l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare:
- il successivo comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) si provvede, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
- il comma 39 che affida al Ministro delle finanze il compito di adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorita;
- il comma 40, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge 312 del 30.12.2004, che prevede che le somme versate dai soggetti regolati, afferenti all'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), affluiscono direttamente al bilancio della stessa;
- i decreti legislativi 19 marzo 1999 n. 79/99 e 23 maggio 2000 n. 164/00;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- il decretodel Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2005;
- le deliberazioni dell'Autorita n. 310/01 del 21 dicembre 2001 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001.
Considerato che:
- con il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 luglio 2005 e stata confermata l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorita per l'anno 2005 nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti dai soggetti regolati nell'esercizio 2004;
- con legge 312/04 e stato innovato rispetto all'originario procedimento, prevedendo che le somme versate dai soggetti regolati affluiscano direttamente nel bilancio dell'Autorita;
- con il decreto del Ministro dell'economia e finanze e stato altresi rimessa all'Autorita la determinazione delle modalita operative della riscossione del contributo in questione;
- la legge 481/95 conferisce all'Autorita potesta regolatoria, ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori ed utenti, su tutti i segmenti dei servizi nei settori in questione, prescindendo dal titolo in forza del quale l'attivita viene svolta.
Ritenuto opportuno:
- definire, per ragioni di trasparenza, semplificazione ed economicita dell'azione amministrativa, un'unica modalita di versamento del contributo 2005 da parte dei soggetti regolati, tramite bonifico alla Banca Intesa s.p.a. che esercita il servizio di tesoreria per conto dell'Autorita;
- riepilogare - in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, con le indicazioni che emergono dallo stesso decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 luglio 2005, con le deliberazioni dell'Autorita n. 310/01 e n. 311/01 - le tipologie di attivita dei settori dell'energia elettrica e del gas in relazione alle quali l'Autorita esplica la propria potesta regolatoria e viene stabilito dalla legge 481/95 l'onere contributivo per il funzionamento dell'Autorita stessa in capo ai soggetti regolati
DELIBERA
1. per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e pari allo 0,3 per mille, dovuto dai soggetti che esercitano attivita regolate nei settori dell'energia elettrica ed il gas deve essere versato unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorita per l'energia elettrica e il gas presso la Banca Intesa S.p.a. che svolge il servizio di tesoreria per conto dell'Autorita stessa;
2. sulla base di quanto indicato dalle disposizioni richiamate in premessa, ai fini della contribuzione in questione, le tipologie di attivita regolate nei settori di competenza risultano essere le seguenti:
Energia elettrica | Gas |
---|---|
Produzione | coltivazione |
Trasmissione | attivita Gnl |
Dispacciamento | stoccaggio |
Distribuzione | trasporto e dispacciamento |
Misura | commercializzazione all'ingrosso |
Vendita | distribuzione |
misura | |
vendita |
3. la presente deliberazione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
4. viene dato mandato al Direttore Generale perche attivi ogni altra azione di comunicazione idonea ad assicurare la mas sima diffusione della presente deliberazione presso i soggetti regolati.