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Data pubblicazione: 07 luglio 2005

Delibera 06 luglio 2005

Delibera/Provvedimento 135/05

Determinazione dei livelli tendenziali di continuità del servizio per gli ambiti territoriali serviti dalle imprese distributrici che aderiscono per gli anni 2005-2007 al meccanismo di riduzione delle interruzioni attribuibili a cause esterne di cui all'articolo 24 del testo integrato della qualità dei servizi elettrici

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 06-07-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04), e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita in materia di qualita dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 2 aprile 2004, Supplemento Ordinario n. 58;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 133/04 (di seguito: deliberazione n. 133/04) per la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di continuita del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2004-2007 ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 133/04 sono stati determinati i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuita del servizio per il periodo di regolazione 2004-2007, anche per gli ambiti territoriali serviti da Aim Vicenza e Enel distribuzione;
  • l'articolo 24 del Testo integrato prevede che le imprese distributrici hanno facolta di avvalersi per tutti i propri ambiti territoriali del sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne dandone comunicazione all'Autorita;
  • in relazione alle comunicazioni intercorse con la Direzione consumatori e qualita del servizio dell'Autorita, le seguenti imprese distributrici hanno esercitato la facolta di aderire al sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne:
    1. Aim Spa, contra Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (di seguito: Aim Vicenza) con lettera, Prot. 0012553/05 dell'11 aprile 2005;
    2. Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel distribuzione): con lettera, Prot. DD/P2005004845 del 28 aprile 2005.

Ritenuto che:

  • si debba procedere alla rideterminazione dei livelli tendenziali per gli anni 2005-2007 per ciascun ambito territoriale servito da Aim Vicenza e da Enel distribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo integrato;
  • la deliberazione n. 133/04 debba essere abrogata nella parte in cui definisce i livelli tendenziali di continuita del servizio limitatamente agli anni 2005-2007 e limitatamente a ciascun ambito territoriale servito da Aim Vicenza e da Enel distribuzione

 

DELIBERA

 

  1. di determinare i livelli tendenziali per gli anni 2005-2007 per tutti gli ambiti territoriali serviti dalle imprese distributrici Aim Vicenza ed Enel distribuzione, che hanno aderito al sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne di cui all'articolo 24 del Testo integrato, come indicato nelle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
  2. di abrogare la deliberazione n. 133/04 nella parte in cui definisce i livelli tendenziali di continuita del servizio per gli anni 2005-2007 limitatamente agli ambiti territoriali serviti da Aim Vicenza e da Enel distribuzione;
  3. di comunicare l a presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle societa Aim Vicenza e Enel distribuzione;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Avverso la presente delibera puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.


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