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Data pubblicazione: 01 luglio 2005

Delibera 27 giugno 2005

Delibera/Provvedimento 130/05

Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-06-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito: deliberazione n. 22/05);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 27 aprile 2005, n. 74/05 (di seguito: deliberazione n. 74/05).

Considerato che:

  • con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e l'articolo 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
    1. non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successiv amente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
    2. prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttivita costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
  • la deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'articolo 8 della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'articolo 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorita 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalita di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
  • la deliberazione n. 62/05 ha previsto che, sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione n. 62/05, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04;
  • le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate da 25 (venticinque) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n.173/04.

Ritenuto che:

sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie

 

DELIBERA

1. di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita di distribuzio

ne del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1;

2. di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1 ottobre 2004 e sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 62/05;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas, affinche entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

 

 

 

Tabella 1

 

Codice
Esercente
Denominazione Esercente Comune Provincia
35 NAPOLETANA GAS SPA NAPOLI NA
59 FIORENTINA GAS SPA FIRENZE FI
88 ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS TORINO TO
150 SIME SPA - SOCIETA' IMPIANTI META NO CREMA CR
213 SICILIANA GAS SPA PALERMO PA
237 CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO FORLI' FO
268 SAGAS SRL OFFIDA AP
327 AMGA SPA - AZ.MEDITERRANEA GAS E ACQUA GENOVA GE
332 AMGA SPA - ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE LEGNANO MI
353 AGAC - CONSORZIO TRA COMUNI REGGIO NELL'EMILIA RE
714 IS GAS SCRL CAGLIARI CA
722 CARBOTRADE GAS SPA GENOVA GE
730 OFIN - OFFICINE INDUSTRIALI SAS DI RENATA BIANCHI VIBO VALENTIA VV
735 SOCOGAS SPA FIDENZA PR< /td>
830 BEYFIN SPA CAMPI BISENZIO FI
905 PRIGEAS SASSUOLO MO
990 UNDIS SPA - SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI SULMONA AQ
995 AES SPA - AZ.ENERGIA E SERVIZI TORINO TO
1008 SOELIA SPA ARGENTA FE
1123 CENTROGAS SRL L'AQUILA AQ
1194 ENERGAS SPA L'AQUILA AQ
1231 Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG BOLZANO BZ
1510 TOSCANA GAS SRL PISA PI
1531 COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL CITTADUCALE RI
1543 TUTTO-SERVIZI SPA MONGHIDORO BO