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Data pubblicazione: 01 luglio 2005

Delibera 27 giugno 2005

Delibera/Provvedimento 125/05

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Sidigas Spa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 ottobre 2004, n. 177/04

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-06-2005

Visti:

  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481(di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), in particolare, gli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, e 13;
  • la deliberazione dell'Autorita 27 giugno 2001, n. 147/01 (di seguito: deliberazione n. 147/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 marzo 2004, n. 36/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 7 ottobre 2004, n. 177/04 (di seguito: deliberazione n. 177/04);
  • la nota dell'Autorita in data 7 aprile 2005 (prot. AM/M05/1380), recante comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione n. 177/04;
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004, comunicato all'Autorita in data 4 gennaio 2005 (prot. Autorita n. 190).

Considerati gli accertamenti che hanno costituito il presupposto per le determinazioni adottate dall'Autorita con la deliberazione n. 177/04 nei confronti della societa Sidi gas Spa (di seguito: Sidigas), nonche i documenti successivamente acquisiti.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 177/04, l'Autorita ha:
    1. determinato le strutture degli ambiti tariffari alimentati da Sidigas;
    2. determinato, per gli ambiti di cui alla precedente lettera (a), le opzioni tariffarie base, le quote di vendita al dettaglio ed i costi di materia prima per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali e per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas;
    3. previsto che le opzioni tariffarie base e le altre componenti di cui alla precedente lettera (b) siano applicate da parte di Sidigas rispettivamente per i periodi 1 luglio 2001 - 30 giugno 2002, 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003 e 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004;
  • con la medesima deliberazione n. 177/04, l'Autorita ha altresi avviato, nei confronti di Sidigas, una istruttoria formale ai fini dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 13 della deliberazione n. 237/00, nonche delle disposizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 147/01;
  • con nota in data 7 aprile 2005, gli Uffici dell'Autorita hanno comunicato a Sidigas le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, che confermavano gli accertamenti costituenti presupposto per l'avvio dell'istruttoria formale di cui al precedente alinea;
  • sia in sede di audizione finale svoltasi in data 17 maggio 2005, sia con lettera in data 25 maggio 2005, Sidigas ha manifestato, in relazione all'istruttoria formale, la propria intenzione di avvalersi del dir itto di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81; e che in data 6 giugno 2005, la medesima societa ha effettuato tale pagamento, dandone comunicazione con nota in data 20 giugno 2005 (prot. Autorita n. 13749);
  • con parere del 16 novembre 2004, il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine perentorio per l'esercizio del predetto diritto, fissato dall'articolo 16 della legge n. 689/91 in 60 (sessanta) giorni, decorre dalla comunicazione delle risultanze istruttorie; e che pertanto il pagamento effettuato da Sidigas e avvenuto nel rispetto di tale termine;
  • con il medesimo parere il Consiglio di Stato, ha altresi ribadito che il pagamento in misura ridotta della sanzione costituisce "immediata conferma, per l'accettazione della sanzione da parte del destinatario, del precetto normativo che si e assunto violato".

Ritenuto che:

non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Sidigas

 

DELIBERA

 

  1. di non irrogare alla societa Sidigas Spa una sanzione amministrativa pecuniaria a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima societa con la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 7 ottobre 2004, n. 177/04;
  2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito elencati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza:
    • Aiello del Sabato (AV)
    • Ariano Irpino (AV)
    • Atripalda (AV)
    • Avella (AV)
    • Avellino (AV)
    • Baiano (AV)
    • Baragiano (PZ)
    • Bonito (AV)
    • Br ienza (PZ)
    • Buonalbergo (BN)
    • Calitri (AV)
    • Capriglia Irpina (AV)
    • Casalbore (AV)
    • Castelgrande (PZ)
    • Cesinali (AV)
    • Chianche (AV)
    • Flumeri (AV)
    • Fontanarosa (AV)
    • Forino (AV)
    • Frigento (AV)
    • Gesualdo (AV)
    • Grottaminarda (AV)
    • Grottolella (AV)
    • Lapio (AV)
    • Manocalzati (AV)
    • Mercogliano (AV)
    • Mirabella Eclano (AV)
    • Montecalvo Irpino (AV)
    • Montefalcione (AV)
    • Monteforte Irpino (AV)
    • Montefredane (AV)
    • Montefusco (AV)
    • Montemarano (AV)
    • Montemiletto (AV)
    • Montoro Superiore (AV)
    • Mugnano del Cardinale (AV)
    • Ospedaletto d'Alpinolo (AV)
    • Pescopagano (PZ)
    • Petruro Irpino (AV)
    • Pietradefusi (AV)
    • Quadrelle (AV)
    • Roccabascerana (AV)
    • San Fele (PZ)
    • San Ferdinando (RC)
    • San Mango sul Calore (AV)
    • Santa Paolina (AV)
    • Sant'Angelo dei Lombardi (AV)
    • Sasso di Castalda (PZ)
    • Sirignano (AV)
    • Sparanise (CE)
    • Sperone (AV)
    • Sturno (AV)
    • Summonte (AV)
    • Taurasi (AV)
    • Torella dei Lombardi (AV)
    • Torre le Nocelle (AV)
    • Torrioni (AV)
    • Tufo (AV)
    • Venticano (AV)
    • Villamaina (AV)
    • Villanova del Battista (AV)
    • Zungoli (AV);
  3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  4. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla societa Sidigas Spa, con sede legale in Contrada Vasto n. 15, 83100 Avellino.

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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