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Data pubblicazione: 07 ottobre 2005

Delibera 21 giugno 2005

Delibera n. 120/05

Parere al Ministro delle attività produttive sull'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21-06-2005

Visti:

  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • l'articolo 52-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 22 dicembre 2000 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 30 giugno 2004 (di seguito: decreto 30 giugno 2004);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 ottobre 2000, n. 186/00;
  • la deliberazione dell'Autorita 15 giugno 2004, n. 86/04.

Considerato che:

  • l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 prevede che "la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresi al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attivita di trasporto";
  • il decreto 22 dicembre 2000 individua la rete nazionale di gasdotti, ai se nsi del citato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, e prevede, all'articolo 3, comma 1, che il suo aggiornamento avvenga sentita l'Autorita;
  • la legge n. 239/04 prevede: all'articolo 1, comma 7, lettera h), che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti sia effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas; e all'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 2), che lo stesso Stato provveda all'individuazione della rete nazionale di gasdotti di intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas;
  • con nota del 13 maggio 2005, protocollo n. 8394 (protocollo Autorita n. 11499 del 17 maggio 2005) il Ministero delle attivita produttive, Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, ha richiesto all'Autorita il parere, ai sensi del sopra richiamato articolo 3 del decreto 22 dicembre 2000, in relazione all'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti, mediante l'inserimento di una serie di gasdotti, gia realizzati o in fase di realizzazione, indicati nella medesima nota.

Considerato che per le loro caratteristiche tecnico-funzionali, sono riconducibili a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto 22 dicembre 2000, i seguenti gasdotti indicati nella citata nota del Ministero delle attivita produttive:

  1. "Potenziamento Flaibano - Gonars" il quale, una volta realizzato, rientrera tra i gasdotti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), in quanto costituisce il potenziamento del gasdotto di uguale denominazione gia facente parte della rete nazionale di gasdotti ai sensi del decreto 22 dicembre 2000, come aggiornata con decreto 30 giugno 2004;
  2. "Allacciamento GNL di Brindisi", non ancora realizzato, e "Potenziamento Polo industriale di Brindisi", quest'ultimo gia in esercizio, i quali, costituendo congiuntamente il collegamento del terminale di rigassificazione di Gnl presso Brindisi alla rete nazionale di gasdotti, terminale gia autorizzato dal Ministero, rientrano pertanto tra i gasdotti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 22 dicembre 2000.

Considerato che, per le sue caratteristiche tecnico-funzionali, non e riconducibile a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto 22 dicembre 2000, il gasdotto indicato nella citata nota del Ministero come "Nuovo collegamento interconnessione di San Marco", in quanto semplice interconnessione con la rete regionale.

Ritenuto di esprimere il parere previsto all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 circa l'inserimento nella rete nazionale di gasdotti dei gasdotti indicati nella citata nota del Ministero, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 7, lettera h), e comma 8, lettera b), punto 2)

 

DELIBERA

 

  1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, parere favorevole all'inserimento nella rete nazionale di gasdotti dei seguenti gasdotti, indicati nella nota del Ministero delle attivita produttive in data 13 maggio 2005, protocollo n. 8394 (protocollo Autorita n. 11499, del 17 maggio 2005):
    1. "Flaibano - Gonars", non ancora realizzato, il quale per le caratteristiche tecniche-funzionali e da ritenersi compreso fra i gasdotti di importazione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 (di seguito: dec reto 22 dicembre 2000), in quanto potenziamento del gasdotto di uguale denominazione gia appartenente alla rete nazionale di gasdotti nella medesima categoria di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 22 dicembre 2000, come aggiornato dal decreto del Ministero delle attivita produttive 30 giugno 2004;
    2. "Allacciamento GNL di Brindisi", non ancora realizzato, e "Potenziamento Polo industriale di Brindisi", in esercizio, i quali, costituendo congiuntamente il collegamento del terminale di rigassificazione di Gnl presso Brindisi alla rete nazionale di gasdotti, terminale autorizzato dal Ministero delle attivita produttive, rientrano tra i gasdotti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 22 dicembre 2000;
  2. di esprimere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.164/00, parere contrario all'inserimento nella rete nazionale di gasdotti del gasdotto indicato nella nota del Ministero delle attivita produttive in data 13 maggio 2005, protocollo n. 8394 (protocollo Autorita n. 11499 del 17 maggio 2005) come "Nuovo collegamento interconnessione di San Marco", il quale non rientra fra quelli previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto 22 dicembre 2000, in quanto costituisce una semplice interconnessione con la rete regionale;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle attivita produttive.