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Data pubblicazione: 16 giugno 2005

Delibera 15 giugno 2005

Delibera/Provvedimento 112/05

Verifiche ispettive relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15-06-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo n. 68/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: deliberazione n. 199/01).

Considerato che:

  • per quanto previsto dal decreto legislativo n. 68/01, le Autorita indipendenti che ne facciano richiesta possono avvalersi della collaborazione del corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria;
  • l'Autorita, con deliberazione n. 199/01, ha approvato il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo d'intesa);
  • con comunicazione interna in data 18 maggio 2005 (prot. CDM/M05/150) la Direzione gas ha trasmesso alla Direzione vigilanza e controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire per l'anno 2005 (di seguito: programma);
  • gli accertamenti hanno lo scopo di verificare la corretta applicazione dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale.

Ritenuto che:

sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'e secuzione degli accertamenti di cui sopra

 

DELIBERA

 

  1. di svolgere nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2005, n. 9 ispezioni come definito nel documento "Verifiche ispettive relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale", allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorita per l'energia elettrica ed il gas e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo d'intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista non superiore a 22.500 (ventiduemilacinquecento) euro a valere sulla somma impegnata ai sensi della deliberazione dell'Autorita 16 marzo 2004, n. 36/04;
  6. di dare mandato al Direttore della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorita, di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza e di provvedere affinche siano inviati gli avvisi di cui al precedente punto 2 e le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo d'intesa;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Avverso il p resente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

 

Allegato A

 

Verifiche ispettive relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

1. Oggetto ed ambito soggettivo delle verifiche

1.1 Le ispezioni riguardano le verifiche nei confronti degli esercenti l'attivita di distribuzione e di vendita del gas. Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale adottati con la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22 settembre 2004 ;

1.2 In particolare le sopra citate operazioni di verifica dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, saranno articolate in relazione ai seguenti elementi:

  • per le imprese di distribuzione:
    1. richieste di accesso pervenute all'esercente per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione contrattuale del massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di riconsegna esistenti;
    2. richieste di accesso pervenute all'esercente per sostituzione nella fornitura a clienti finali;
    3. rilevazion e dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali;
    4. descrizione dell'impianto di distribuzione;
    5. codice identificativo del punto di riconsegna;
    6. programmi di estensione, potenziamento e manutenzione;
    7. obblighi informativi a vantaggio dell'impresa di trasporto;
    8. monitoraggio del gas immesso e prelevato;
    9. determinazione del potere calorifico superiore effettivo;
    10. fatturazione e pagamento;
    11. condizioni economiche per l'attivita di lettura e di gestione dei dati;
    12. garanzia finanziaria.
  • per gli esercenti l'attivita di vendita:
    1. richieste di accesso inoltrate all'esercente per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione contrattuale del massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di riconsegna esistenti;
    2. richieste di accesso inoltrate all'esercente per sostituzione nella fornitura a clienti finali;
    3. rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali;
    4. obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione;
    5. obblighi informativi a vantaggio dell'impresa di trasporto;
    6. fatturazione e pagamento;
    7. garanzia finanziaria.

2. Modalita di realizzazione delle ispezioni

2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo della visione ed acquisizione di elementi documentali ed informativi relativi a:

  • per le imprese di distribuzione:
    • struttura societaria, contratti di vettoriamento, richieste di accesso al servizio di distribuzione, rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna, impianto di distribuzione, codice identificativo dei punti di riconsegna, programmi di estensione, potenziamento e manutenzione dell'impianto, informazioni a vantaggio dell'impresa di trasporto, gas immesso e prelevato, potere calorifico superiore effettivo, fatturazione e pagamento, condizioni economiche per l'attivita di lettura e gestione dei dati, garanzia finanziaria;
  • per gli esercenti l'attivita di vendita:
    • struttura societaria, autorizzazione ministeriale alla vendita di gas naturale, richieste di accesso al servizio di distribuzione, rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna, informazioni a carico degli utenti del servizio di distribuzione, informazioni a vantaggio dell'impresa di trasporto, fatturazione e pagamento, garanzia finanziaria