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Data pubblicazione: 16 giugno 2005

Delibera 15 giugno 2005

Delibera/Provvedimento 108/05

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Enel Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15-06-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 27 ottobre 2004, n. 188/04 (di seguito: deliberazione n. 188/04);
  • il dispositivo di sentenza del Tar Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 22 marzo 2005, n. 89/05 (di seguito: dispositivo di sentenza n. 89/05).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 188/04, l'Autorita ha richiesto ai soggetti importatori di gas naturale titolari di contratti annuali e pluriennali, una serie di dati ed informazioni elencati nell'Allegato A di detto provvedimento; e che la societa Enel Spa (di seguito: Enel), con note in data 15 novembre 2004 (prot. Autorita 25180 del 16 novembre 2004 e 15 novembre 2004 (prot. Autorita 25358 del 17 novembre 2004), ha trasmesso solo parte di dette informazioni;
  • il Tar Lombardia, dopo aver sospeso in via cautelare il richiamato provvedimento, con dispositivo di sentenza n. 89/05, ha parzialmente annullato la deliberazione n. 188/04, limitatamente a "quanto attiene alle ivi richieste informazioni di cui alle lettere (a) e (b) del punto 1 dell'Allegato A della stessa";
  • conseguentemente, gli uffici dell'Autorita, con nota in data 3 maggio 2005 hanno provveduto a richiedere a Enel le informazioni indicate dalle previsioni della deliberazione n. 188/04 non annullate e non ancora trasmesse;
  • con nota in data 12 maggio 2005 (prot. Autorita 11726 del 19 maggio 2005), Enel ha prodotto parte dei dati e delle informazioni richieste di cui al precedente alinea, rifiutandosi tuttavia di fornire parte di quelli di cui al punto 2 (i prezzi medi mensili di acquisto su base fob relativamente al periodo ottobre 2002 - settembre 2004) del sopra richiamato Allegato A.

Ritenuto che:

il comportamento di Enel costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale nei confronti di quest'ultima, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

 

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della societa Enel Spa (di seguito: Enel) per l'irrogazione di una sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per inottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) disposte con deliberazione 27 ottobre 2004, n. 188/04;
  2. di designare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione legislativo e legale;
  3. di fissare in 45 (quarantacinque) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  4. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  5. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
  6. di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  7. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla societa Enel, con sede legale in Viale Regina Margherita n. 137 - 00198 - Roma;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).