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Data pubblicazione: 10 giugno 2005

Delibera 09 giugno 2005

Delibera/Provvedimento 102/05

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi dell'Allegato A, alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 09-06-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Visti:

  • la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
  • la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
  • la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04).

Considerato che:

  • l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 2 4 aprile 2001;
  • l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalita di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
  • l'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 (di seguito: Linee guida), dispone che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o piu interventi in conformita ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi;
  • l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a f), delle Linee guida, indica le informazioni minime che devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura di cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 del medesimo articolo, pubblicata dall'Autorita nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
  • sulla base di quanto disposto dalle Linee guida i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso;
  • l'articolo 18, commi 2 e 3, delle Linee guida dispongono che, nei casi in cui i distributori, le societa controllate dai medesimi distributori, e le societa di servizi energetici intendano avvalersi di quanto disposto al secondo capoverso dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e al secondo capoverso dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas, le proposte di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 1, delle medesime Linee guida dovevano essere presentate nel periodo compreso tra il 1? gennaio 2005 e il 28 febbraio 2005 al soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi;
  • l'articolo 6, comma 5, delle Linee guida stabilisce i termini entro i quali il soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi comunica gli esiti della valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Considerato che:

  • in data 28/02/2005 (prot. Autorita n. 003944 del 28/02/2005) la societa Solgen S.r.l. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T002;
  • con nota in data 26/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1696) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa Solgen S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una nuova proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • con comunicazione in data 16/05/2005 (prot. Autorita n. 011482 del 16/05/2005) la societa Solgen S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T005 contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • in data 28/02/2005 (prot. Autorita n. 003945 del 28/02/2005) la societa Solgen S.r.l. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T003;
  • con nota in data 27/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1725) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa Solgen S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • con comunicazione in data 18/05/2005 (prot. Autorita n. 011670 del 18/05/2005) la societa Solgen S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T007) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • in data 28/02/2005 (prot. Autorita n. 003946 del 28/02/2005) la societa Solgen S.r.l. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T004;
  • con nota in data 27/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1726) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa Solgen S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • con comunicazione in data 18/05/2005 (prot. Autorita n. 011669 del 18/05/2005) la societa Solgen S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T008) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • in data 24/02/2005 (prot. Autorita n. 003853 del 25/02/2005) la societa AEM Torino S.p.a. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T001;
  • con nota in data 26/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1721) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa AEM Torino S.p.a. alcuni approfondimenti e alcune integrazioni in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • con comunicazione in data 12/05/2005 (prot. Autorita n. 011172 del 13/05/2005) la societa AEM Torino S.p.a. ha fornito gli approfondimenti richiesti;
  • con nota in data 19/05/2005 (prot. Autorita RM/M05/2150) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa AEM Torino S.p.a. alcune modifiche e integrazioni alla proposta di progetto e di programma di misura, alla luce degli approfondimenti forniti dalla societa con la comunicazione di cui al precedente alinea;
  • in data 01/06/2005 (prot. Autorita n. 012792 del 6/06/2005) la societa AEM Torino S.p.a. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T005) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • in data 28/02/2005 (prot. Autorita n. 004188 del 2/03/2005) la societa ATF Service S.r.l. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T002;
  • con nota in data 29/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1799) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa ATF Service S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • con comunicazione in data 13/05/2005 (prot. Autorita n. 011399 del 16/05/2005) la societa ATF Service S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T005) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che tuttavia non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare, nella proposta manca una definizione chiara e completa dell'algoritmo di calcolo che si intende adottare per la quantificazione dei risparmi energetici;
  • in data 28/02/2005 (prot. Autorita n. 004185 del 2/03/2005) la societa ATF Service S.r.l. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T003;
  • con nota in data 29/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1780) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa ATF Service S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • con comunicazione in data 13/05/2005 (prot. Autorita n. 011400 del 16/05/2005) la societa ATF Service S.r.l. ha trasmesso un a proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T004) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che tuttavia non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare, nella proposta manca una definizione chiara e completa dell'algoritmo di calcolo che si intende adottare per la quantificazione dei risparmi energetici e le considerazioni espresse in materia di aggiustamenti e addizionalita risultano rispettivamente confuse e non pertinenti
  • in data 28/02/2005 (prot. Autorita n. 004554 del 4/03/2005) la societa Olicar S.p.A. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T003;
  • con nota in data 29/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1776) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa Olicar S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, inviandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • tenuto conto della proroga concessa a seguito di esplicita richiesta della societa (prot. Autorita RM/M05/2036 del 16/05/2005), con comunicazione in data 20/05/2005 (prot. Autorita n. 011919 del 23/05/2005) la societa Olicar S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T0011) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che tuttavia non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare, nella proposta manca una definizione chiara e completa dell'algoritmo di calcolo che si intende adottare per la quantificazione dei risparmi energetici sulla base dei dati misurati; le considerazioni espresse in materia di addizionalita non sono pertinenti e non tengono in conto le situazioni di non conformita alla normativa in vigore che sono segnalate nella situazione precedente l'intervento; si evidenziano carenze ed errori relativamente a quanto indicato in relazione alla strumentazione adottata per le misure e alla documentazione da trasmettere;
  • in data 28/02/2005 (prot. Autorita n. 004554 del 4/03/2005) la societa Olicar S.p.A. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T002;
  • con nota in data 29/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1778) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa Olicar S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, inviandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • con comunicazione in data 13/05/2005 (prot. Autorita n. 011639 del 18/05/2005) la societa Olicar S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T008) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che tuttavia non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare, la proposta presenta una definizione dell'algoritmo di calcolo che si intende adottare per valutare i risparmi energetici incompleta e in alcuni punti contraddittoria relativamente all'elaborazione dei dati misurati; in aggiunta non vengono fornite le informazioni richieste relativamente a come si intendono valuta re i soli risparmi energetici addizionali;
  • in data 28/02/2005 (prot. Autorita n. 004554 del 4/03/2005) la societa Olicar S.p.A. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T006;
  • con nota in data 29/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1774) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa Olicar S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, inviandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione;
  • con comunicazione in data 13/05/2005 (prot. Autorita n. 011639 del 18/05/2005) la societa Olicar S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T009) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che tuttavia non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare, la proposta presenta un algoritmo di calcolo dei risparmi energetici errato;
  • in data 24/02/2005 (prot. Autorita n. 004044 del 28/02/2005) la societa AEM Torino S.p.a. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T002;
  • con nota in data 26/04/2005 (prot. Autorita RM/M05/1691) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto alla societa AEM Torino S.p.a. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessita di fornire elementi a supporto della s celta di un preciso e indifferenziato valore medio di riferimento (nello scenario di confronto) per tutte le utenze allacciate alla rete; la necessita di modificare l'algoritmo di calcolo al fine di depurare la quota dei risparmi energetici legati unicamente ai miglioramenti di efficienza sul fronte della generazione elettrica rispetto alla media del parco termoelettrico nazionale; l'integrazione della proposta con spiegazioni relative alle modalita di determinazione delle quantita di energia termica erogata alle utenze nei casi di fatturazione a forfait; l'integrazione della documentazione da inviare all'Autorita unitamente alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici e di quella che si intende conservare;
  • con comunicazioni in data 11/05/2005 (prot. Autorita n. 011214 del 13/05/2005 e 20/05/2005 (prot. Autorita n. 011920 del 23/05/2005) la societa AEM Torino S.p.a. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che tuttavia non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare, mentre la societa ha fornito adeguati chiarimenti relativi alle ultime due richieste di cui al precedente alinea, la societa non ha fornito motivazioni a supporto della scelta relativa al rendimento medio di confronto per le specifiche utenze allacciate alla rete oggetto della proposta e non ha apportato alcuna modifica all'algoritmo di calcolo dei risparmi energetici;
  • in data 25/02/2005 e 27/04/2005 (prot. Autorita n. 010143 del 2/05/2005) la societa Azienda Energetica S.p.a di Bolzano ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T002;
  • la proposta di cui al precedente alinea non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida in quanto la metodologia proposta per il calcolo del risparmio energetico non si basa sulla misura dei consumi energetici prima e dopo l'intervento. In particolare, la metodologia proposta, peraltro descritta in modo incompleto, utilizza una combinazione di valori di targa, medi o stimati di tutti i parametri rilevanti per la determinazione dei consumi energetici in luogo di misurazioni puntuali.

Ritenuto di:

  • approvare le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • non approvare le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate difformi dai criteri e dai requisiti stabiliti dalle Linee guida

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A, alla delibera 18 settembre 2003, 103/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

 

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura

2.1 Sono approvate le proposte di progetto e di programma di misura di seguito elencate:

  • proposta presentata dalla societa Solgen S.r.l. (codice proposta 05T005);
  • proposta presentata dalla societa Solgen S.r.l. (codice proposta 05T007);
  • proposta presentata dalla societa Solgen S.r.l. (codice proposta 05T008);
  • proposta presentata dalla societa AEM Torino S.p.a. (codice proposta 05T005).

2.2 &

nbsp; Non sono approvatele proposte di progetto e di programma di misura di seguito elencate:

 

  • proposta presentata dalla societa ATF Service S.r.l. (codice proposta 05T005);
  • proposta presentata dalla societa ATF Service S.r.l. (codice proposta 05T004);
  • proposta presentata dalla societa Olicar S.p.a. (codice proposta 05T011);
  • proposta presentata dalla societa Olicar S.p.a. (codice proposta 05T008);
  • proposta presentata dalla societa Olicar S.p.a. (codice proposta 05T009);
  • proposta presentata dalla societa AEM Torino S.p.a. (codice proposta 05T002);
  • proposta presentata dalla societa Azienda Energetica S.p.a. di Bolzano (codice proposta 05T002).

 

Articolo 3

 

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento e notificato mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle societa indicate all'articolo 2.

3.2 Il presente provvedimento e pubblicato nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.