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Data pubblicazione: 27 maggio 2005

Delibera 26 maggio 2005

Delibera/Provvedimento 98/05

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi dell'Allegato A, alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26-05-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Visti:

  • la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
  • la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
  • la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04).

Considerato che:

  • l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalita di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
  • l'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 (di seguito: Linee guida), dispone che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o piu interventi in conformita ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi;
  • l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a f), delle Linee guida, indica le informazioni minime che devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura di cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 del medesimo articolo, pubblicata dall'Autorita nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
  • sulla base di quanto disposto dalle Linee guida i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura d ei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso;
  • l'articolo 18, commi 2 e 3, delle Linee guidadispongono che, nei casi in cui i distributori, le societa controllate dai medesimi distributori, e le societa di servizi energetici intendano avvalersi di quanto disposto al secondo capoverso dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e al secondo capoverso dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas, le proposte di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 1, delle medesime Linee guida dovevano essere presentate nel periodo compreso tra il 1? gennaio 2005 e il 28 febbraio 2005 al soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi;
  • l'articolo 6, comma 5, delle Linee guida stabilisce i termini entro i quali il soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi comunica gli esiti della valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Considerato che:

  • la proposta di progetto e di programma di misura presentata dalla societa Consiag Reti S.p.a. (codice proposta 05T001) risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida.

Considerato altresi che:

  • con comunicazione prot. Autorita n. 003233 la societa Meta Rete Gas S.p.a. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T003;
  • con nota prot. Autorita RM/M05/1559 gli uffici dell'Autorita hanno comunicato alla societa Meta Rete Gas S.p.a. che la proposta di cui al precedente alinea non risultava conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, hanno indicato nel dettaglio gli approfondimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie e hanno conseguentemente invitato la medesima societa a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, gli uffici avrebbero proposto all'Autorita il diniego all'approvazione della proposta citata;
  • con comunicazioni prot. Autorita n. 010227 e n. 011724 la societa Meta Rete Gas S.p.a. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • con comunicazione prot. Autorita n. 001451 la societa Energia Mediterranea S.r.l. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T002;
  • con nota prot. Autorita RM/M05/1436 gli uffici dell'Autorita hanno comunicato alla societa Energia Mediterranea S.r.l. che la proposta di cui al precedente alinea non risultava conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, hanno indicato nel dettaglio gli approfondimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie e hanno conseguentemente invitato la medesima societa a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, gli uffici avrebbero proposto all'Autorita il diniego all'approvazione della proposta citata;
  • con comunicazione prot. Autorita n. 0 10706 la societa Energia Mediterranea S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T003) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • con comunicazione prot. Autorita n. 004156 la societa Schneider Electric S.r.l. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T001;
  • con nota prot. Autorita RM/M05/1695 gli uffici dell'Autorita hanno comunicato alla societa Schneider Electric S.p.a. che la proposta di cui al precedente alinea nonrisultava conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, hanno indicato nel dettaglio gli approfondimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie e hanno conseguentemente invitato la medesima societa a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, gli uffici avrebbero proposto all'Autorita il diniego all'approvazione della proposta citata;
  • con comunicazione prot. Autorita n. 011453 la societa Schneider Electric S.p.a ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T002) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • con comunicazione prot. Autorita n. 004014 la societa Enel.Si S .p.a. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T008;
  • con nota prot. Autorita RM/M05/1558 gli uffici dell'Autorita hanno comunicato alla societa Enel.Si S.p.a. che la proposta di cui al precedente alinea non risultava conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, hanno indicato nel dettaglio gli approfondimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie e hanno conseguentemente invitato la medesima societa a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, gli uffici avrebbero proposto all'Autorita il diniego all'approvazione della proposta citata;
  • con comunicazione prot. Autorita n. 010698 la societa Enel.Si S.p.a. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T010) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che tuttavia non forniscono elementi sufficienti a consentire una valutazione tecnicamente fondata della procedura di calcolo proposta; in particolare, l'algoritmo proposto per il calcolo dei risparmi di energia primaria presenta vizi di impostazione, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  • con comunicazione prot. Autorita n. 004270 la societa Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorita la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T006;
  • con nota prot. Autorita RM/M05/1623 gli uffici dell'Autorita hanno comunicato alla societa Energia Plus Roma S.r.l. che la proposta di cui al precedente alinea non risultava conforme ai criteri e ai requisiti minim i stabiliti dalle Linee guida, hanno indicato nel dettaglio gli approfondimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie e hanno conseguentemente invitato la medesima societa a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, gli uffici avrebbero proposto all'Autorita il diniego all'approvazione della proposta citata;
  • con comunicazione prot. Autorita n. 010501 la societa Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e di programma di misura (codice proposta 05T008) contenente integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che tuttavia non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta sopra richiamata non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida in quanto utilizza una combinazione di valori ipotetici e stimati in luogo di valori misurati dei parametri rilevanti per la determinazione del consumo energetico.

Ritenuto di approvare le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida.

Ritenuto di non approvare le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate difformi dai criteri e dai requisiti stabiliti dalle Linee guida.

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A, alla delibera 18 settembre 2003, 103/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Artic olo 2

 

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura

2.1 Sono approvate le proposte di progetto e di programma di misura di seguito elencate:

  • proposta presentata dalla societa Consiag Reti S.p.a. (codice proposta 05T001);
  • proposta presentata dalla societa Meta Rete Gas S.p.a. di Modena (codice proposta 05T003);
  • proposta presentata dalla societa Energia Mediterranea S.r.l. (codice proposta 05T003);
  • proposta presentata dalla societa Schneider Electric S.r.l. (codice proposta 05T002).

2.2 Non sono approvatele proposte di progetto e di programma di misura di seguito elencate:

  • proposta presentata dalla societa Enel.Si S.p.a. (codice proposta 05T0010);
  • proposta presentata dalla Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 05T008).

 

Articolo 3

 

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento e notificato mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle societa indicate all'articolo 2.

3.2 Il presente provvedimento e pubblicato nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.