Seguici su:






Data pubblicazione: 19 maggio 2005

Delibera 19 maggio 2005

Delibera/Provvedimento 92/05

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19-05-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo n. 68/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: deliberazione n. 199/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 4/04 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 133/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 27 dicembre 2004, n. 240/04.

Considerato che:

  • per quanto previsto dal decreto legislativo n. 68/01, le Autorita indipendenti che ne facciano richiesta possono avvalersi della collaborazione del corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria;
  • l'Autorita, con deliberazione n. 199/01, ha approvato il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo d'intesa);
  • con comunicazione interna in data 12 maggio 2005 (prot. DCQS/INT.12/05) la Direzione consumatori e qualita del servizio ha trasmesso alla Direzione vigilanza e controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire per l'anno 2005;
  • con lettera del 12 maggio 2005 prot. PB/M05/2007/dcqs e stato inviato alle imprese distributrici, a cura della Direzione vigilanza e controllo e della Direzione consumatori e qualita del servizio dell'Autorita, il documento "Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica", rev. Maggio 2005";
  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di verificare la corretta applicazione:
    1. degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 , e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualita dei servizi elettrici);
    2. del calcolo degli indicatori di continuita del servizio, comunicati all'Autorita relativamente all'anno 2004, di cui al Titolo 3 del Testo integrato della qualita dei servizi elettrici, anche ai fini di quanto previsto in particolare dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato;
    3. per gli esercenti che abbiano dichiarato ai sensi del comma 23.4 del medesimo Testo integrato di essere in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, l'effettiva attuazione di quanto dichiarato, anche al fine di confermare i livello di franchigia in aumento ai livelli tendenziali degli anni 2004-2007 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorita n. 138/04.

Ritenuto che:

sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

 

DELIBERA

 

  1. di svolgere nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 15 novembre 2005, n. 10 ispezioni come definito nel documento "Verifiche ispettive sui dati di continuita del servizio relativi all'anno 2004", allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorita per l'energia elettrica ed il gas e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo d'intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attivita ispettive di cui al precedente punto 1; nella misura non superiore a 25.000 (venticinquemila) euro a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 147, del bilancio di previsione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005;
  6. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorita di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di finanza e di provvedere affinche siano inviati la lettera di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo d'intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica ed il gas (www.autorita.energia.it).

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati: