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Data pubblicazione: 28 aprile 2005

Delibera 27 aprile 2005

Delibera/Provvedimento 77/05

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi dell'allegato A, alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103

L'Autorita per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 27-04-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
  • il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Visti:

  • la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
  • la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
  • la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04).

Considerato che:

  • l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avvi ati dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalita di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
  • l'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 (di seguito: Linee guida), dispone che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o piu interventi in conformita ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi;
  • l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a f), delle Linee guida, indica le informazioni minime che devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura di cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 del medesimo articolo, pubblicata dall'Autorita nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
  • sulla base di quanto disposto dalle Linee guida i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso;
  • l'articolo 18, commi 2 e 3, delle Linee guida dispongono che, nei casi in cui i distributori, le societa controllate dai medesimi distributori, e le societa di servizi energetici intendano avvalersi di quanto disposto al secondo capoverso dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e al secondo capoverso dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas, le proposte di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 1, delle medesime Linee guida dovevano essere presentate nel periodo compreso tra il 1? gennaio 2005 e il 28 febbraio 2005 al soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi;
  • l'articolo 6, comma 5, delle Linee guida stabilisce i termini entro i quali il soggetto responsabile delle attivita di verifica e di certificazione dei risparmi comunica gli esiti della valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Considerato che:

  1. la proposta di progetto e di programma di misura presentata dalla societa Meta S.p.a. di Modena (codice proposta 05T001) risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
  2. le proposte di progetto e di programma di misura presentate:
    1. dalla societa Energia Plus S.r.l. di Roma (codici proposte 05T002 e 05T003),
    2. dalla societa Consiag Reti S.r.l. di Prato (codici proposte 05T004, 05T005 e 05T006),
    3. dalla societa Italgas Piu di Torino, successivamente fusa per incorporazione nella societa Eni S.p.a. - Divisione Gas & Power (codice proposta 05T002),
    4. dalla societa Acegas-Aps S.p.a di Trieste (codice proposta 05T003),
    5. dalla societa Energynet S.r.l. di Modena (codice proposta 05T002),
    non risultano conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida in quanto la metodologia proposta per il calcolo del risparmio energetico non si basa sulla misura dei consumi energetici prima e dopo l'intervento. In particolare:
    1. la proposta della societa Energia Plus S.r.l. di Roma (codice proposta 05T002) utilizza una combinazione di valori progettuali, medi e stimati in luogo di valori misurati dei parametri rilevanti per la determinazione del consumo energetico;
    2. la proposta della societa Energia Plus S.r.l. di Roma (codice proposta 05T003) ricorre esplicitamente ad una standardizzazione dei consumi e all'utilizzo di valori medi o stimati in luogo di una misura puntuale dei parametri rilevanti per la determinazione del consumo energetico;
    3. le proposte della societa Consiag Reti S.r.l. di Prato (codici proposte 05T004, 05T005 e 05T006), ricorrono esplicitamente ad una combinazione di valori di targa delle apparecchiature installate e di valori stimati dei parametri rilevanti per la determinazione del consumo energetico;
    4. la proposta della societa Italgas Piu di Torino, successivamente fusa per incorporazione nella societa Eni S.p.a. - Divisione Gas & Power (codice proposta 05T002), non contiene la proposta di progetto con una chiara indicazione degli interventi oggetto della richiesta, e presenta una proposta metodologica di tipo standardizzato per la quantificazione dei risparmi;
    5. la proposta della societa Acegas-Aps S.p.a di Trieste (codice proposta 05T003), ricorre ad una procedura di valutazione dei risparmi energetici di tipo standardizzato, con utilizzo di una combinazione di valori di targa delle apparecchiature installate e di valori medi di riferimento dei parametri rilevanti per la determinazio ne del consumo energetico;
    6. la proposta della societa Energynet S.r.l. di Modena (codice proposta 05T002), non contiene una chiara indicazione degli interventi oggetto della richiesta e ricorre all'utilizzo di estrapolazioni di valori dei parametri rilevanti misurati su un periodo temporale limitato, in luogo di misurazioni puntuali e continue.

Ritenuto di approvare le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida.

Ritenuto di non accogliere le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate difformi dai criteri e dai requisiti stabiliti dalle Linee guida

 

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A, alla delibera n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

 

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura

2.1 E' approvata la proposta di progetto e di programma di misura presentata dalla societa Meta S.p.a di Modena (codice proposta 05T001).

2.2 Non sono accolte le proposte di progetto e di programma di misura elencate qui di seguito:

  • proposta presentata dalla societa Energia Plus S.r.l. di Roma (codici proposte 05T002 e 05T003),
  • proposta presentata dalla societa Consiag Reti S.r.l. di Prato (codici proposte 05T004, 05T005 e 05T006),
  • proposta presentata dalla societa Italgas Piu di Torino, successivamente fusa per incorporazione nella societa Eni S.p.a. - Divisione Gas & Power (codice proposta 05T002),
  • proposta presentata dalla societa Acegas-Aps S.p.a di Trieste (codice proposta 05T003,
  • proposta presentata dalla societa Energynet S.r.l. di Modena (codice proposta 05T002).

 

Articolo 3

 

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento e notificato mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle societa indicate all'articolo 2, comma 1 e 2.

3.2 Il presente provvedimento e pubblicato nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito stesso.