Data pubblicazione: 28 aprile 2005
Delibera 27 aprile 2005
Delibera/Provvedimento 74/05
Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04
L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27-04-2005
Visti:
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorita 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorita 16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito: deliberazione n. 22/05);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);
- la deliberazione dell'Autorita 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05).
Considerato che:
- con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e l'articolo 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
- non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
- prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttivita costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
- la deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'articolo 8 della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'articolo 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorita 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalita di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
- la deliberazione n. 62/05 ha previsto che, sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione n. 62/05, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04;
- le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate da 48 (quarantotto) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n.173/04.
Ritenuto che:
sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie
DELIBERA
- di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate dagli eser centi indicati nell' allegata Tabella 1;
- di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1 ottobre 2004 e sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 62/05;
- di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas, affinche entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;
- Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.