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Data pubblicazione: 29 aprile 2005

Delibera 26 aprile 2005

Delibera/Provvedimento 73/05

Determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero per l'anno 2001 ai fini della quantificazione della maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26-04-2005

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 96/92/CE);
  • la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), come successivamente modificato ed integrato, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  • il decreto del Ministero delle attivita produttive 6 agosto 2004 (di seguito: decreto 6 agosto 2004), recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica con riferimento alle imprese titolari di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta dell'Enel S.p.A;
  • il decreto del Ministero delle attivita produttive 10 marzo 2005 (di seguito: decreto 10 marzo 2005), recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica con riferimento alla societa AEM Torino S.p.A.;
  • l'Allegato A (di seguito: Testo integrato) alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato ed integrato;
  • la nota del Ministero delle attivita produttive inviata all'Autorita in data 21 febbraio 2003 (prot. Autorita n. 7856 del 24 febbraio 2003);
  • la nota dell'Autorita inviata al Ministero delle attivita produttive in data 20 maggio 2004 (prot. Autorita n.1695 del 20 maggio 2004), integrata con nota in data 9 luglio 2004 (prot .Autorita n. 2600 del 9 luglio 2004).

Considerato che:

  • con nota inviata in data 21 febbraio 2003, il Ministero delle attivita produttive ha richiesto all'Autorita di trasmettere al medesimo Ministero per i seguiti di competenza, con riferimento all'anno 2001, la valutazione delle partite economiche relative ai costi di generazione non recuperabili a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, ed alla maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta o nella disponibilita delle imprese produttrici-distributrici, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b), dell'articolo 2, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;
  • la valutazione delle partite economiche di cui al precedente alinea e stata effettuata secondo le modalita di cui all'articolo 5 del decreto 26 gennaio 2000 facendo, tra l'altro, riferimento al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta sul mercato nazionale; e che tale prezzo, una volta determinato, deve essere parimenti utilizzato sia per le valutazioni di cui alla lettera a) che alla lettera b) del precedente alinea;
  • in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 del menzionato decreto, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta nel mercato nazionale, anche per l'anno 2001, e da determinarsi come media ponderata del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato e del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero, ai sensi dell'articolo 52, comma 52.1, del Testo integrato;
  • con nota inviata al Ministero delle attivita produttive in data 20 maggio 2004, integrata con nota in data 9 luglio 2004 l'Autorita ha individuato, con modalita di calcolo analoghe a quelle utilizzate nell'anno 2000, gli elementi utili alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno 2001 di cui ai precedenti alinea e delle partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), del citato decreto 26 gennaio 2000, facendo riferimento al prezzo di cessione dei produttori e dei principali clienti grossisti che destinano energia elettrica sul mercato libero;
  • gli elementi forniti dall'Autorita sono stati considerati nell'ambito della recente emanazione dei decreti 6 agosto 2004 e 10 marzo 2005 recanti determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica; e che solo con l'emanazione di detti decreti si e avuta la determinazione definitiva di cui ai precedenti alinea in ordine al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno 2001;
  • con riferimento al medesimo anno 2001, la societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ha riscosso la componente tariffaria A7, a titolo di acconto e salvo conguaglio in seguito alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 35, comma 35.8, del Testo integrato, utilizzando il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta ai clienti del mercato vincolato;
  • sono state ricevute alcune istanze da soggetti produttori di energia elettrica volte ad ottenere le necessarie valutazioni dell'Autorita quanto alla definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero, ai sensi dell'articolo 52, com ma 52.1, del Testo integrato per poter procedere ai previsti conguagli, per l'anno 2001, delle partite economiche di cui al precedente alinea;
  • le determinazioni effettuate con i citati decreti ministeriali sono sufficienti a fornire i parametri su cui effettuare la fissazione da parte dell'Autorita del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero per l'anno 2001, rendendo non necessario procedere alle calcolazioni di cui all'articolo 52, comma 52.4, lettera b), del Testo integrato; e che la predetta fissazione dispiega il medesimo effetto economico sui soggetti produttori di energia elettrica che si avrebbe avuto se si fosse dato corso alle calcolazioni di cui al precedente periodo.

Ritenuto necessario:

  • fissare il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero utilizzando, per l'anno 2001, modalita di calcolo coerenti con quelle adottate per l'anno 2000 e facendo esplicito riferimento al suo valore economico articolato per fasce orarie;
  • abrogare l'articolo 52, comma 52.4, lettera b), del Testo integrato

 

DELIBERA

  1. di fissare il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno 2001 destinata al mercato libero, di cui all'articolo 52 del Testo integrato, pari in ciascuna fascia oraria, come definita dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90, e in ciascun bimestre ai valori fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di abrogare l'articolo 52, comma 52.4, lettera. b), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato ed integrato;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito interne t dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

 

 

Tabella 1: Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero per l'anno 2001 (1 € = 1936,27 lire)

 

Bimestre

 

I II III IV V VI
Fasce orarie c€/kWh

F1

8,490
 
8,301
 
7,660
 
7,660
 
7,660
 
7,435
 

F2

6,490
 
6,301
 
5,660
 
5,660
 
5,660
 
5,435
 

F3

5,875
 
5,686
 
5,045
 
5,045
 
5,045
 
4,820
 

F4

5,145
 
4,956
 
4,315
 
4,315
 
4,315
 
4,090