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Data pubblicazione: 16 marzo 2005

Delibera 15 marzo 2005

Delibera/Provvedimento 43/05

Prolungamento del periodo di applicazione delle norme transitorie per impianti di utenza a gas nuovi previste dall'articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15-03-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/04 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 40/04 l'Autorita ha emanato il regolamento delle attivita di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
  • al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza a gas nuovi a partire dall'1 ottobre 2004, con possibilita di differimento all'1 aprile 2005 sulla base delle norme transitorie previste dall'articolo 18 del regolamento stesso;
  • sono pervenute segnalazioni da parte del Comitato Italiano Gas e delle Associazioni di categoria Anigas e Federelettrica-Federgasacqua, le quali hanno evidenziato l'esigenza di prolungare il periodo di applicazione delle norme transitorie per impianti di utenza a gas nuovi previste dall'articolo 18 della deliberazione n. 40/04;
  • l'avvio obbligatorio per tutti i distributori di gas degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi a par tire dall'1 aprile 2005 potrebbe avvenire in concomitanza dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 239/04.

Ritenuto che:

  • sia opportuno concedere un prolungamento di tre mesi del periodo di applicazione delle norme transitorie per impianti di utenza a gas nuovi previste dall'articolo 18 della deliberazione n. 40/04 al fine di consentire a tutti i soggetti interessati dall'attuazione del regolamento di completare la loro preparazione

 

DELIBERA

 

  1. di sostituire nel comma 18.1 della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04 alle parole "fino al 31 marzo 2005" le parole "fino al 30 giugno 2005";
  2. prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  3. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita n. 40/04 come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

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