Data pubblicazione: 11 marzo 2005
Delibera 10 marzo 2005
Delibera/Provvedimento 41/05
Disposizioni in materia di revisione dei corrispettivi di bilanciamento per il servizio di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 17 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02
L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10-03-2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: delibera n. 137/02);
- le delibere dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n. 144/03 di approvazione dei codici di rete per il servizio dell'attivita di trasporto, rispettivamente, della societa Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) ed Edison T&S Spa, oggi SGI Spa;
- la delibera dell'Autorita 27 dicembre 2004 n. 239/04;
- il documento per la consultazione del 27 dicembre 2004 recante "Revisione dei corrispettivi di bilanciamento per il servizio di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 17 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02" (di seguito: documento per la consultazione 27 dicembre 2004).
Considerato che:
- con la delibera n. 137/02 l'Autorita ha adottato le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, stabilendo, all'articolo 17 della medesima delibera, i corrispettivi per il bilanciamento del sistema gas ed in particolare i corrispettivi di scostamento, definiti come la differenza, per ciascun utente e per ciascun punto di consegna o riconsegna, fra la capacita utilizzata e la capacita conferita giornaliera;
- l'Autorita, con il documento per la consultazione 27 dicembre 2004, ha riconosciuto che il servizio sostitutivo di trasporto a mezzo carri bombolai sia sulla rete di trasporto che su quella di distribuzione rappresenta, in talune specifiche circostanze, una situazione eccezionale che puo giustificare una deroga alla corresponsione dei corrispettivi di scostamento del servizio di trasporto;
- nel documento per la consultazione, l'Autorita ha quindi prospettato misure volte a:
- esentare dal calcolo dei corrispettivi di scostamento i soggetti che forniscono il gas naturale per il servizio sostitutivo a mezzo carri bombolai limitatamente ai casi di intervento sulle reti di trasporto e di distribuzione per emergenza di servizio e/o esigenze dei relativi sistemi;
- utilizzare, al fine di circoscrivere le situazioni che possono dar luogo all'esenzione del corrispettivo di scostamento, le definizioni riconducibili a quelle attualmente contenute nel codice di rete di Snam Rete Gas, laddove si riferiscono a:
- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema di trasporto;
- interventi dovuti a interferenze con opere di terzi;
- interventi legati a "emergenze di servizio", cosi come catalogate nel codice di rete Snam Rete Gas al capitolo 21, paragrafo 2.1 (ove sono elencati a titolo di esempio, il "fuori servizio non programmato" di condotte, di impianti di linea, di centrali di compressione, o i "danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali
- altri interventi, comunque effettuati dall'impresa di trasporto per esigenze del sistema di trasporto;
- includere nelle definizioni sopra riportate anche i medesimi interventi effettuati con riferimento al sistema di distribuzione;
- non applicare il suddetto corrispettivo di scostamento solo alla capacita utilizzata per il servizio sostitutivo debitamente documentata in sede di fatturazione;
- dalle osservazioni pervenute in sede di consultazione, e emersa una sostanziale condivisione delle proposte dell'Autorita.
Ritenuto che sia opportuno:
- apportare sin da subito le modiche alla delibera n. 137/02 al fine di riconoscere l'esenzione dal calcolo dei corrispettivi di scostamento per i soggetti che forniscono il gas naturale per il servizio sostitutivo a mezzo carri bombolai limitatamente ai casi di intervento sulle reti di trasporto e di distribuzione per emergenza di servizio e/o esigenze dei relativi sistemi;
- prevedere, quale procedura per la definizione della capacita di trasporto effettivamente utilizzata per la fornitura del servizio sostitutivo di trasporto/distribuzione, l'utilizzazione della documentazione comprovante l'utilizzo dei carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, specificante la tipologia dell'intervento, il volume giornaliero per ciascun giorno interessato e il punto di riconsegna ove il servizio sostitutivo e prestato
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: delibera n. 137/02):
- all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) e inserita la seguente definizione:
"d-bis) emergenze di servizio sono le tipologie di emergenze nelle reti di trasporto che fanno riferimento ad eventi quali:- fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di impianti di linea totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;
- danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (quali movimenti franosi, alluvioni, esondazioni e movimenti tellurici)."
- all'articolo 17, dopo il comma 17.11, sono inseriti i seguenti commi
"17.12 Il corrispettivo di cui al comma 17.9 non e dovuto nel caso di uno scostamento, in un punto di riconsegna, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacita effettivamente utilizzata per il servizio sostitutivo, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili a emergenze di servizio, definite analogamente all'articolo 1, comma 1 lettera d-bis);
- altri interventi effettuati dall'impresa di trasporto per esigenze del sistema."
- all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) e inserita la seguente definizione:
- di prevedere che Snam Rete Gas Spa e SGI Spa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, presentino all'Autorita per la loro approvazione, proposte di modifica dei prop ri codici di rete al fine di recepire le disposizioni di cui sopra;
- di pubblicare:
- nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita n. 137/02, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita il presente provvedimento affinche entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione;
- di notificare a Snam Rete Gas Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), e a SGI Spa, con sede legale in via del Lauro 7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.