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Data pubblicazione: 09 marzo 2005

Delibera 08 marzo 2005

Delibera/Provvedimento 39/05

Avvio di istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del dispacciamento

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 08-03-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo integrato).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 168/03, l'Autorita ha disposto l'avvio, dall'1 gennaio 2005, del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda;
  • la deliberazione n. 168/03 istituisce il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento (di seguito: servizio di aggregazione);
  • in particolare, nel disciplinare le condizioni di svolgimento del servizio di aggregazione, la deliberazione n. 168/03 prevede:
    1. all'articolo 43, l'attribuzione della titolarita del servizio di aggregazione alla societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa che, per il periodo regolatorio 2004-2007, lo svolge avvalendosi delle imprese distributrici secondo quanto previsto dagli articoli 44 e 44.1 della medesima deliberazione;
    2. all'artic olo 45, l'obbligo di comunicazione delle misure, ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, a carico dei soggetti responsabili, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Testo integrato, della rilevazione e della registrazione delle misure;
    3. all'articolo 47, l'obbligo, a carico delle imprese distributrici, di tenere un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, nonche l'obbligo, a carico delle stesse imprese, di comunicare mensilmente, a ciascun utente del dispacciamento, l'elenco dei punti di punti di prelievo o di immissione nella titolarita di tale utente iscritti nel predetto registro ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
  • in seguito all'avvio del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda, sono pervenute all'Autorita richieste e segnalazioni in merito ad irregolarita e ritardi nell'erogazione del servizio di aggregazione;
  • l'accesso al servizio di aggregazione a parita di condizioni costituisce un prerequisito essenziale per la fruibilita e la diffusione del servizio elettrico da parte dei clienti finali, nonche per l'ordinato svolgimento del dispacciamento di merito economico.

Ritenuto opportuno avviare una istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del dispacciamento, con particolare riferimento alla verifica del rispetto di quanto stabilito dagli articoli 43, 44, 44.1, 45 e 47 della deliberazione n. 168/03

 

DELIBERA

 

  1. di avviare una istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del dispacciamento, con particolare riferimento alla verifica del rispetto di quanto stabilito dagli articoli 43, 44, 44.1, 45 e 47 della deliberazione n. 168/03;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorita di procedere:
    1. allo svolgimento delle attivita conoscitive con le finalita di cui al precedente punto 1);
    2. alla formulazione di proposte all'Autorita per gli eventuali interventi di competenza;
  3. di prevedere che la presente istruttoria venga conclusa entro il 31 luglio 2005;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.