Data pubblicazione: 08 marzo 2005
Delibera 07 marzo 2005
Delibera/Provvedimento 37/05
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di determinazione degli obblighi di modulazione, di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 07-03-2005
Visti:
- la direttiva 2004/67/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 (di seguito: direttiva 2004/67/CE);
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), in particolare, l'articolo 18;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorita 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorita 27 febbraio 2002, n. 26/02;
- la deliberazione dell'Autorita 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata.
Considerato che:
- l'articolo 3 della direttiva 2004/67/CE prevede che gli Stati membri, nel definire le proprie politiche generali per garantire adeguati livelli di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, "precisano ruoli e responsabilita dei vari soggetti del mercato del gas nel conseguire tali politiche e specificano adeguate norme minime di sicurezza dell'approvvigionamento cui debbono conformarsi i soggett i che operano sul mercato del gas dello Stato membro in questione"; e che il paragrafo (18) della predetta direttiva ritiene "importante che la sicurezza dell'approvvigionamento di gas sia mantenuta, in particolare per quanto riguarda i clienti domestici";
- l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2003 i soggetti che svolgono le attivita di vendita devono offrire ai clienti che alla data del 31 dicembre si trovavano nella condizione di cliente non idoneo "la disponibilita del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale";
- ai fini di cui al precedente alinea, il medesimo articolo 18, comma 2, prevede inoltre che l'Autorita "determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici";
- la determinazione dei predetti obblighi e funzionale a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del mercato finale, costituendo presupposto per l'adozione di ulteriori misure in materia, in particolare, per la definizione di una disciplina delle condizioni di accesso al servizio di stoccaggio che ne assicuri un uso efficiente;
- il Ministero delle attivita produttive, con lettera del 13 dicembre 2004 (prot. Autorita 27846 del 14 dicembre 2004), ha prospettato all'Autorita l'opportunita di effettuare, anche a mezzo di un istituto specializzato, uno studio per approfondire le risorse di stoccaggio di modulazione che il sistema nazionale del gas potra richiedere nei prossimi anni.
Ritenuto che:
sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di determinazione degli obblighi di modulazione
DELIBERA
- di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di determinazione degli obblighi di modulazione di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- di attribuire la responsabilita del procedimento all'ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Direzione gas dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas;
- di conferire mandato al responsabile del procedimento, di acquisire documenti, dati e informazioni pertinenti dalle imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione, e dalle imprese di vendita che detengano tali dati, documenti e informazioni, a seguito della separazione societaria di imprese integrate;
- di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.