Seguici su:






Data pubblicazione: 09 febbraio 2005

Delibera 07 febbraio 2005

Delibera/Provvedimento 17/05

Fissazione dei termini di pagamento da parte dei distributori di gas alla Cassa conguaglio per il settore elettrico degli importi a copertura dei costi dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas, in attuazione della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03, per l'anno termico 2004-2005

Nella riunione del 07-02-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 16 novembre 2004, Quarta Sezione, n. 6392/04 (di seguito: sentenza n. 6392/04);
  • le ordinanze del Consiglio di Stato 1 febbraio 2005, Sezione Sesta, n. 520/05 (di seguito: ordinanza n. 520/05) e n. 523/05 (di seguito: ordinanza n. 523/05).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 152/03 imponeva ai distributori l'obbligo di versare entro il 31 gennaio 2005 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) gli importi di cui al comma 5.1, lettera a), della medesima deliberazione;
  • la sentenza n. 6392/04 ha annullato la deliberazione n. 152/03, facendo quindi decadere anche i termini di pagamento di cui al precedente alinea a partire dal 16 novembre 2004;
  • le ordinanze n. 520/05 e n. 523/05 hanno sospeso l'efficacia della sentenza n. 6392/04, ripristinando la vigenza della deliberazione n. 152/03 a partire dall'1 febbraio 2005;
  • a seguito della sentenza n. 6392/04 si sono create incertezze in relazione al termine entro il quale i distributori devono provvedere ai pagamenti previsti dal comma 5.2 della deliberazione n. 152/03;
  • la Cassa necessita di un termine ultimo certo di pagamento da parte dei distributori degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 152/03, rispetto al quale applicare interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

Ritenuto necessario:

  • fornire elementi di certezza sia ai distributori sia alla Cassa in relazione al termine ultimo di pagamento degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 152/03;
  • fissare il termine ultimo di pagamento degli importi di cui al precedente alinea non oltre il 21 febbraio 2005, al fine di assicurare la copertura dei costi, gia sostenuti dal Comitato Italiano Gas per la sottoscrizione del contratto di assicurazione nazionale a favore dei clienti finali civili del gas, nel rispetto dei tempi definiti dalla deliberazione n. 152/03

 

DELIBERA

 

  1. di fissare la data del 21 febbraio 2005 come termine ultimo di pagamento da parte dei distributori alla Cassa conguaglio per il settore elettrico degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 152/03, relativi al primo anno termico di assicurazione 1 ottobre 2004 - 30 settembre 2005;
  2. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas;
  3. di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione.