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Data pubblicazione: 04 febbraio 2005

Delibera 03 febbraio 2005

Delibera/Provvedimento 16/05

Rigetto della proposta tariffaria e della richiesta di rettifica di opzioni tariffarie base presentate dalla società Metanalpi Valsusa Srl per i servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale, e determinazione delle opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione per l'anno termico 2003-2004

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 03-02-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), in particolare l'articolo 14, comma 10, e l'articolo 23, comma 2;
  • la legge 7 giugno 1974, n. 216 (di seguito: legge n. 216/74);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), in particolare, l'articolo 4, l'articolo 6, comma 6.1, e l'articolo 13;
  • la deliberazione dell'Autorita 17 luglio 2003, n. 83/03 (di seguito: deliberazione n. 83/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03).

Considerato che:

  • l'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, prevede che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas sono tenuti alla certificazione di bilancio a decorrere dall'1 gennaio 2002;
  • l'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 237/00 prevede che gli esercenti il servizio formulano e presentano annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorita;
  • ai fini della formulazione della proposta tariffaria, in alternativa all'applicazione dei criteri contenuti nell'articolo 4, commi da 4.1 a 4.10, della medesima deliberazione, i commi da 4.13 a 4.19, introdotti con la deliberazione n. 87/03, riconoscono agli esercenti la facolta di calcolare il vincolo sui ricavi utilizzando il valore del capitale investito determinato sulla base del costo storico rivalutato, qualora essi dispongano di bilanci certificati da parte di societa di revisione iscritta all'albo di cui alla legge n. 216/74;
  • l'articolo 13, comma 13.6, della deliberazione n. 237/00, prevede che qualora la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri definiti dall'Autorita, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell'Autorita ne danno comunicazione all'esercente, il quale nei 30 (trenta) giorni successivi ha facolta di presentare la propria proposta; e che ai sensi del comma 13.7, qualora entro tale termine non sia stata presentata alcuna proposta, o qualora la proposta presentata non sia conforme ai predetti criteri, l'Autorita provvede con propria deliberazione a determinare le relative tariffe;
  • ai sensi dell'articolo 13, comma 13.8, della deliberazione n. 237/00 le tariffe, anche se determinate ai sensi dei sopra citati commi 13.6 e 13.7, entrano comunque in vigore dall'1 luglio dell'anno in cui l'esercente e tenuto a presentare la proposta tariffaria.

Considerato che:

  • le proposte tariffarie, formulate sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, commi da 4.1 a 4.10, della deliberazione n. 237/00, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, presentate dalla Metanalpi Valsusa Srl (di seguito: Metanalpi Valsusa) sono state approvate dall'Autorita, rispettivamente, per effetto del silenzio-assenso prestato ai sensi dell'articolo 13, comma 13.5, della deliberazione n. 237/00, e con la deliberazione n. 83/03;
  • in data 17 novembre 2003 (prot. Autorita n. 30010) la Metanalpi Valsusa ha present ato:
    1. una proposta tariffaria relativa al servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2003-2004, formulata secondo i criteri di cui all'articolo 4, commi 4.13 e 4.19, della deliberazione n. 237/00;
    2. una richiesta di rettifica delle opzioni tariffarie base approvate, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale, per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, presentando a tal fine nuove proposte formulate secondo i criteri richiamati nella precedente lettera (a);
  • con note in data 23 febbraio 2004 (prot. Autorita n. 005616) e 31 maggio 2004 (prot. Autorita n. 014465), riscontrando rispettivamente le comunicazioni dell'Autorita in data 22 gennaio 2004 (prot. Autorita CDM/M04/0249) e in data 28 maggio 2004 (prot. Autorita CDM/M04/1807) la predetta societa ha rettificato errori materiali commessi nei precedenti invii, nonche presentato integrazioni documentali;
  • con nota in data 28 luglio 2004 (prot. Autorita CDM/M04/2867), gli uffici dell'Autorita:
    1. hanno comunicato alla societa Metanalpi Valsusa che sia la proposta tariffaria per l'anno termico 2003-2004, sia la richiesta di rettifica relativa agli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, risultavano incoerenti con le previsioni di cui all'articolo 4, commi 4.13 e 4.19, della deliberazione n. 237/00, in quanto non supportate da bilanci certificati da parte di societa di revisione iscritta all'albo di cui alla legge n. 216/74, relativi agli anni di competenza;
    2. hanno conseguentemente invitato la medesima societa a presentare, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi, nuove proposte tariffarie relative al servizio di distribuzione per l'anno termico 2003-2004, formulate sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, commi da 4.1 a 4.10, della deliberazione n. 237/00;
  • con nota in data 10 agosto 2004 (prot. Autorita n. 018155), la societa Metanalpi Valsusa, al fine di dimostrare la correttezza sia della proposta tariffaria, sia della richiesta di rettifica sopra richiamata, ha trasmesso una relazione inerente le risultanze contabili e i dati trasmessi all'Autorita ai fini tariffari;
  • con nota in data 15 settembre 2004 (prot. Autorita CDM/M04/3323), gli uffici dell'Autorita, prendendo atto della carenza della certificazione di bilancio, necessaria per l'esercizio della facolta di cui all'articolo 4, commi da 4.13 a 4.19, della deliberazione n. 237/00, hanno:
    1. ribadito la non conformita con tale disciplina della proposta e della richiesta di rettifica presentate dalla societa Metanalpi Valsusa;
    2. intimato alla medesima societa di presentare, entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi, nuove proposte correttamente formulate, evidenziando che, in difetto, si sarebbe proceduto alla determinazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 13, comma 13.7;
  • in seguito alla predetta intimazione, con nota in data 20 settembre 2004 (prot. Autorita n. 20949), la societa Metanalpi Valsusa ha dichiarato che entro il mese di settembre 2004 avrebbe provveduto all'invio dei bilanci certificati a supporto della propria proposta tariffaria e della richiesta di rettifica;
  • ad oggi, la societa Metanalpi Valsusa non ha provveduto alla trasmissione ne dei bilanci correttamente certificati, ne di nuove proposte tariffarie relative al servizio di distribuzione per l'anno termico 2003-2004, correttamente formulate.

Ritenuto che:

  • sia necessario rigettare, in quanto incoerenti con i criteri definiti dall'articolo 4, commi da 4.13 a 4.19, della deliberazione n. 237/00:
    1. la proposta tariffaria, presentata dalla societa Metanalpi Valsusa, relativa al servizio di distribuzione per l'anno termico 2003-2004;
    2. la richiesta di rettifica, formulata dalla medesima societa, delle opzioni tariffarie approvate, relativamente ai servizi di distribuzione e fornitura, per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003;
  • sia necessario, in conseguenza di quanto indicato alla precedente lettera (a), determinare, ai sensi dell'articolo 13, comma 13.7, della deliberazione n. 237/00, le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-3004

 

DELIBERA

 

  1. di rigettare la proposta tariffaria, presentata dalla societa Metanalpi Valsusa Srl (di seguito: Metanalpi Valsusa), relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2003-2004;
  2. di rigettare la richiesta di rettifica, presentata dalla medesima societa, delle opzioni tariffarie base approvate dall'Autorita per l'energia elettrica a il gas, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale, per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003;
  3. di determinare le opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas, per l'anno termico 2003-2004, secondo quanto indicato nell'Allegato A;
  4. di prevedere che le opzioni tariffarie base di cui al precedente numero 3, siano applicate per il periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito elencati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza:
    • Bardonecchia;
    • Oulx;
    • Salbertrand
    • Sauze d'Oulx;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet de ll'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  7. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla societa Metanalpi Valsusa, con sede legale in Vico Carmagnola n. 7 - 16122 Genova.

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

 

Allegato A: opzioni tariffarie base dell'ambito Oulx della societa Metanalpi Valsusa Srl

 

IDAmbito Ambito SCAGLIONI QF
(Euro/cliente/anno)
QV
(cEuro/MJ)
da a
MJ MJ
2370 OULX - 30.000 18,59 0,1990
30.001 100.000 18,59 0,1958
100.001 400.000 30,99 0,1284
400.001 1.000.000 0 0,1252
1.000.001 3.000.000 0 0,1245
3.000.001 8.000.000 0 0,1220
8.000.001 Infinito 0 0,1156