Delibera 27 dicembre 2004
Delibera/Provvedimento 241/04
Deroga temporanea dello standard specifico "tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità" di cui all'articolo 64 dell'Allegato A della deliberazione n. 4/04 per i clienti dotati di misuratore elettronico telegestiti
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28 dicembre 2004
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n.481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997 n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04) ed in particolare l'Allegato A Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato qualità);
- la lettera di Enel Distribuzione S.p.A del 31 maggio 2004 (prot. DD/P2004005926) (di seguito: lettera del 31 maggio);
- la lettera di Enel Distribuzione S.p.A del 1 dicembre 2004 (prot. DD/P2004012110) (di seguito: lettera del 1 dicembre).
Considerato che:
- con la lettera del 31 maggio 2004 Enel Distribuzione S.p.A preannunciava l'avvio sperimentale di una nuova procedura di distacco e riallaccio per morosità riservata ai clienti dotati di un misuratore elettronico e già in regime di telegestione. Tale procedura prevede, a fronte di una situazione di morosità, la temporanea riduzione dell'80% della potenza contrattuale disponibile e successivamente, in caso di perdurare dello stato di morosità, il completo distacco della fornitura accompagnato da risoluzione contrattuale. Nella stessa lettera Enel Distribuzione S.p.A dichiarava di ritenere che l'iniziale riduzione della potenza al cliente moroso (prima del distacco completo della fornitura per risoluzione contrattuale) si configurasse come "un esercizio in forma più attenuata, della facoltà contrattuale dell'esercente di sospendere la somministrazione a fronte di un inadempimento della controparte" e conseguendone un comportamento più favorevole per i clienti, non richiedesse una modifica dei contratti in essere ai sensi dell'articolo 2 comma 2.1 della deliberazione n. 200/99; Enel Distribuzione S.p.A preannunciava infine l'avvio di una sperimentazione limitata inizialmente alla regione Sardegna e successivamente estesa a tutto il territorio nazionale limitatamente ai clienti telegestiti;
- l'articolo 53 del Testo integrato qualità definisce l'indicatore relativo al tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità, mentre l'articolo 64 del medesimo Testo integrato qualità fissa per tale indicatore uno standard specifico di qualità pari ad un giorno feriale, prevedendo altresì all'articolo 67 indennizzi automatici ai clienti nel caso di mancato rispetto da parte dell'esercente del suddetto standard specifico;
- con successiva lettera del 1 dicembre Enel Distribuzione S.p.A illustrava gli esiti della sperimentazione attraverso una tabella riassuntiva da cui emergeva che nei mesi di agosto e settembre la percentuale di clienti a cui la potenza era stata ripristinata nel rispetto dello standard specifico di 1 giorno lavorativo a seguito di precedente riduzione della potenza per morosità era stata in media del 85,45%; nella stessa lettera Enel Distribuzione S.p.A dichiarava di ritenere che l'attività di ripristino della potenza potesse configurarsi come una fattispecie nuova e diversa rispetto alla riattivazione della fornitura sospesa per morosità e pertanto riteneva di poter fissare a partire dal 1 gennaio 2005, in coerenza con l'articolo 75 del Testo integrato qualità uno standard specifico per l'attività di "ripristino in telegestione della potenza precedentemente ridotta in seguito a morosità del cliente" pari a 2 giorni feriali.
Ritenuto
- di non poter accogliere le considerazioni che portano Enel Distribuzione S.p.A , nella lettera del 1 dicembre, ad invocare l'applicazione dell'art. 75 del Testo integrato qualità che consente all'esercente di stabilire propri standard per prestazioni non previste dal Testo integrato qualità stesso, dal momento che il ripristino della potenza si configura come modalità sostitutiva per garantire la prestazione di riattivazione a seguito di sospensione per morosità limitatamente ai clienti dotati di misuratori elettronici e già in regime di telegestione e non come prestazione non prevista;
- che, in ragione delle difficoltà tecniche evidenziate e del più ridotto disagio dell'utenza interessata che la riduzione dell'80% potenza comporta rispetto alla completa sospensione della fornitura, lo standard previsto dall'art. 64 del Testo integrato qualità possa essere derogato e portato temporaneamente a 2 giorni feriali per un tempo massimo di 6 mesi a partire dal 1 gennaio 2005 per i clienti dotati di un misuratore elettronico e già in regime di telegestione
DELIBERA
- di stabilire che, limitatamente ai soli clienti di Enel Distribuzione S.p.A. dotati di misuratore elettronico già in regime di telegestione, ai quali l'esercente applichi una procedura di morosità che preveda la riduzione della potenza disponibile in luogo della disattivazione, lo standard specifico relativo al tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità sia portato, transitoriamente e per un periodo di 6 mesi a partire dal 1 gennaio 2005, a 2 giorni feriali, in deroga a quanto previsto dall'art. 64 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet (www.autorita.energia.it), dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché entri in vigore dall'1 gennaio 2005.