Delibera 14 dicembre 2004
Delibera/Provvedimento 216/04
Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Amet S.p.a. ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 16 dicembre 2004
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 dicembre 2004
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successiva rettifica e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della continuità del servizio);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04 (di seguito: deliberazione n. 133/04), con cui sono determinati i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2004-2007, ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato della continuità del servizio.
Considerato che:
- con lettera in data 31 marzo 2004 (prot. UA/MI 1821) la società Amet S.p.A., Piazza Plebiscito, n. 20, 70059 Trani (BA), (di seguito: Amet Trani), ha comunicato all'Autorità i dati di continuità del servizio relativi all'anno 2003, con riferimento all'ambito territoriale 602A, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Testo integrato della continuità del servizio;
- con lettera inviata all'Autorità in data 6 aprile 2004 (prot. UT/LS 1980), Amet Trani ha specificato che i citati dati di continuità riguardano, per il periodo compreso tra l'1febbraio e il 31 dicembre 2003, l'intera rete di distribuzione del comune di Trani, come risultante dall'unificazione della propria rete di distribuzione con quella della società Enel Distribuzione Spa (di seguito: Enel Distribuzione), in ragione dell'acquisizione in data 1 febbraio 2003 di un ramo di azienda della menzionata società;
- con nota in data 29 aprile 2004 (prot. RM/M04/1335), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto ad Amet Trani la comunicazione, ai fini della determinazione dei livelli tendenziali per il periodo di regolazione 2004-2007, relativamente all'ambito territoriale 602A, dei dati di continuità per gli anni 2002 e 2003, ricalcolati tenuto conto dell'acquisizione di cui al precedente alinea;
- con lettera in data 30 giugno 2004 (prot. PR/CS4076), Amet Trani ha comunicato all'Autorità i dati di continuità, relativi agli anni 2002 e 2003, ricalcolati tenuto conto della menzionata acquisizione;
- in base ai dati di continuità comunicati da Amet Trani in data 30 giugno 2004, con delibera n. 133/04 l'Autorità ha definito, tra l'altro, i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità del servizio per l'ambito territoriale 602A e per ogni anno del periodo di regolazione 2004-2007, ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato della continuità del servizio;
- con lettera in data 22 ottobre 2004 (prot. PR/CS 6481), Amet Trani ha presentato all'Autorità un'istanza di modifica dei livelli tendenziali di continuità di cui al precedente alinea, evidenziando che per mero errore materiale nell'estrazione dei dati aggregati relativi agli anni 2002-2003 si è proceduto alla somma algebrica dei valori contenuti nei campi "cause esterne" relativi alla propria dichiarazione e a quella di Enel Distribuzione piuttosto che, in ragione della menzionata acquisizione, alla somma dei valori contenuti nei campi "cause esterne" relativi alla propria dichiarazione con i valori contenuti nei campi "altre cause" di Enel Distribuzione;
- i dati di continuità comunicati da Amet Trani con nota in data 30 giugno 2004, per l'anno 2002 e per l'anno 2003, limitatamente al mese di gennaio, risultano non veritieri.
Ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 del dPR n. 244/01 per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti della società Amet S.p.A., Piazza Plebiscito, n. 20, 70059 Trani (BA), per l'eventuale irrogazione di una sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n 481/95, per avere fornito all'Autorità informazioni non veritiere in merito ai valori degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, relativi all'anno 2002 e all'anno 2003, limitatamente al mese di gennaio, riferiti all'ambito territoriale 602A;
- di designare, quale responsabile del procedimento, il dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di Direttore della Direzione Legislativo e legale;
- di fissare in 60 (sessanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e legale;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni. Tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR.;
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Amet S.p.A. Piazza Plebiscito, n. 20, 70059 Trani (BA);
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.