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Delibera 14 ottobre 2004

Delibera/Provvedimento 179/04

Approvazione dell'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03 

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 15 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi.

Visti:

  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 67/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • il documento recante Regole per il dispacciamento V.2.2 pubblicato dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) nel proprio sito internet in data 8 settembre 2004 (di seguito: le Regole per il dispacciamento).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione n. 168/03, stabilisce che il Gestore della rete riveda, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative;
  • in caso di mancata definizione degli esiti dei mercati del giorno prima, il Gestore della rete ha previsto che la programmazione del funzionamento del sistema elettrico nazionale sia effettuata mediante l'utilizzo di offerte predefinite di vendita di energia elettrica nel mercato del servizio di dispacciamento formulate dagli utenti del dispacciamento di unità di produzione abilitate alla fornitura di risorse nel predetto mercato secondo le disposizioni di cui al punto 8.1.2 delle Regole per il dispacciamento (di seguito: meccanismo sostitutivo);
  • il punto 7.11.3 delle Regole per il dispacciamento stabilisce che per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dall'avvio del dispacciamento di merito economico, rinnovabili su motivata richiesta del Gestore della rete all'Autorità, in caso di mancata definizione degli esiti dei mercati del giorno prima, il medesimo Gestore della rete, in luogo dell'utilizzo del meccanismo sostitutivo, definisca i programmi finali cumulati di immissione di energia elettrica, nonché l'ordine di merito economico per mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica nel tempo reale, tramite l'utilizzo del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03;
  • con nota in data 27 settembre 2004 (prot. Autorità n. 021212 in data 28 settembre 2004), il Gestore della rete ha richiesto all'Autorità la proroga al 30 novembre 2004 del termine per la cessazione del regime transitorio di cui al punto 7.11.3 delle Regole per il dispacciamento in quanto la messa a punto del meccanismo sostitutivo, per quanto riguarda, in particolare, il sistema per l'acquisizione delle offerte predefinite di cui al punto 8.1.2 delle predette regole, risulta essere ancora in fase di finalizzazione necessitando, inoltre, di un adeguato periodo di prova.

Ritenuto che, ai fini di consentire al Gestore della rete di disporre dei mezzi necessari atti a garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale in caso di mancata definizione degli esiti dei mercati del giorno prima, sia necessario prorogare, secondo la proposta formulata dal Gestore della rete, al 30 novembre 2004, corrispondente a otto mesi dall'avvio del dispacciamento di merito economico, il termine per la cessazione del regime transitorio di cui al punto 7.11.3 delle Regole per il dispacciamento, approvando, pertanto, il corrispondente aggiornamento delle citate Regole

DELIBERA

  • di approvare l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico di cui al documento "Regole per il dispacciamento V.2.2" pubblicato dal Gestore della rete nel proprio sito internet in data 8 settembre 2004, ponendo il termine per la cessazione dell'applicazione del regime transitorio di cui al punto 7.11.3 delle predette regole alla data del 30 novembre 2004;
  • di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  • di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e al Gestore della rete.