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Delibera 02 agosto 2004

Delibera/Provvedimento 140/04

Approvazione dell'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 6 agosto 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi.

Visti:

  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04;
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;
  • il documento recante Regole per il dispacciamento V.2.1 pubblicato dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) nel proprio sito internet in data 5 maggio 2004 (di seguito: le Regole per il dispacciamento);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004, n. 115/04.

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione n. 168/03, stabilisce che il Gestore della rete riveda, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative;
  • con nota in data 6 maggio 2004, prot. n. PB/M04/1519/mp, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione dell'Autorità n. 168/03, ha richiesto al Gestore della rete la formulazione di una proposta modificativa delle Regole per il dispacciamento al fine di includere gli effetti del telescatto nelle procedure per la determinazione dei limiti di trasporto tra le zone da utilizzarsi per il mercato del giorno prima. Nella medesima comunicazione l'Autorità ha, inoltre, indicato che, qualora necessario, in ordine alle problematiche correlate alla revisione delle regole e delle procedure afferenti la disciplina del mercato dell'energia e del dispacciamento, tale proposta avrebbe potuto tenere in considerazione adeguati elementi di gradualità quali, ad esempio, la possibilità di attuare detta inclusione ad iniziare dai poli di produzione limitata;
  • con comunicazione in data 15 luglio 2004, prot. n. GRTN/P2004013956 (prot. Autorità n. 016347 in data 19 luglio 2004), il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità una proposta per l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento (di seguito: la proposta di aggiornamento) recante integrazione delle medesime regole circa la determinazione dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone, limitatamente ai poli di produzione limitata, per ciascun periodo rilevante in presenza di telescatto delle unità di produzione, unitamente alle osservazioni formulate dai soggetti interessati in esito al procedimento di consultazione avviato dal medesimo Gestore della rete in data 24 maggio 2004;
  • in esito al predetto procedimento di consultazione, la proposta di aggiornamento prevede che, la determinazione dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante, limitatamente ai poli di produzione limitata, sia effettuata tenendo conto della capacità di trasporto addizionale dovuta alla prestazione del servizio di telescatto da parte delle unità di produzione incluse nel polo di produzione limitata;

Ritenuto che sia opportuno:

  • approvare l'aggiornamento delle Regole per il dispacciamento risultanti dall'integrazione di cui alla proposta di aggiornamento;
  • richiedere al Gestore della rete la formulazione di una proposta modificativa delle Regole per il dispacciamento al fine di includere gli effetti del telescatto nelle procedure per la determinazione dei limiti di trasporto tra le zone da utilizzarsi per il mercato del giorno prima anche per le zone diverse dai poli di produzione limitata

DELIBERA

  • di approvare l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico di cui al documento "Regole per il dispacciamento V.2.1" pubblicato dal Gestore della rete nel proprio sito internet in data 5 maggio 2004 riguardante la definizione dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone, limitatamente ai poli di produzione limitata, per ciascun periodo rilevante in caso di disponibilità al telescatto delle unità di produzione incluse nei predetti poli, secondo la proposta di aggiornamento trasmessa dal medesimo Gestore della rete con nota in data 15 luglio 2004, prot. n. GRTN/P2004013956 (prot. Autorità n. 016347 in data 19 luglio 2004);
  • di stabilire che il Gestore della rete formuli una proposta modificativa delle predette regole per il dispacciamento al fine di includere gli effetti del telescatto nelle procedure per la determinazione dei limiti di trasporto tra le zone da utilizzarsi per il mercato del giorno prima anche per le zone diverse dai poli di produzione limitata;
  • di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  • di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e al Gestore della rete.

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