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Delibera 22 luglio 2004

Delibera/Provvedimento 128/04

Diffida ad adempiere all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/00

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio2004

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00) e sue successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 9, comma 9.2.

Considerato che:

  • l'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00, impone agli esercenti il servizio di distribuzione del gas, con riferimento a ciascun impianto di distribuzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, della medesima deliberazione:
    1. di sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 30% della lunghezza totale della rete in alta e media pressione al 31 dicembre dell'anno precedente;
    2. di sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 20% della lunghezza totale della rete in bassa pressione al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • l'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00, prevede che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas completino l'ispezione delle reti in alta/media pressione e in bassa pressione, rispettivamente entro 3 e 4 anni;
  • le disposizioni di cui ai precedenti alinea non si applicano:
    1. ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione n. 236/00, ai Comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del medesimo servizio, limitatamente a tale periodo;
    2. ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della deliberazione n. 236/00, ai distributori che, alla data del 31 dicembre 1999, fornivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5000, e agli impianti di distribuzione che, alla data del 31 dicembre 1999, fornivano un numero di clienti finali minore o uguale a 1000;
  • i dati comunicati all'Autorità dalle società riportate nell'Allegato A evidenziano, per l'anno 2003, il mancato rispetto delle percentuali minime di cui sopra per gli impianti di distribuzione riportati nello stesso Allegato A.

Ritenuto che:

  • sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della medesima deliberazione, provocando l'effettuazione, contestualmente ai controlli previsti per l'anno in corso, di quelli dovuti per l'anno precedente;
  • il mancato adempimento da parte delle società riportate in Allegato A a quanto indicato al precedente alinea costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale, volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dell'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00

DELIBERA

  • di diffidare le società riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00, anche per quanto di competenza dell'anno 2003, entro il 31 dicembre 2004, pena l'avvio, in caso di inottemperanza, di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • di comunicare alle società riportate in Allegato A il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  • di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Allegati: