Delibera 14 luglio 2004
Delibera/Provvedimento 113/04
Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 15 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 194 del 19-8-2004
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 luglio 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 120/01).
Considerato che:
- l'articolo 30, della legge n. 273/02 prevede che, a decorrere dall'anno termico 2002 - 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00 non si applichino alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano;
- l'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le imprese di trasporto presentino, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio, e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 11 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione;
- l'articolo 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento;
- la società Edison T&S Spa (di seguito: Edison T&S) ha presentato, in data 30 marzo 2004 (prot. Autorità n. 8363 dell'1 aprile 2004), le proposte di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005, rettificate successivamente dalle proposte inviate in data 16 giugno 2004 (prot. Autorità n. 14295 del 17 giugno 2004);
- la società Retragas Srl ha presentato, in data 30 marzo 2004 (prot. Autorità n. 8451 dell'1 aprile 2004), le proposte di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005;
- la società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) in data 31 marzo 2004 (prot. Autorità n. 8477 dell'1 aprile 2004) ha presentato le proposte di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004 - 2005, sostituite ed integrate dalle proposte riformulate in data 14 maggio 2004 (prot. Autorità n. 12238 del 14 maggio 2004);
- in data 4 giugno 2004, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Snam Rete Gas (prot. Autorità CDM/M04/1900) richiesta di approfondimenti relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento e delle tariffe di trasporto;
- in data 11 giugno 2004 (prot. Autorità n. 13977 dell'11 giugno 2004), la Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità gli approfondimenti richiesti, nonché integrazioni e nuove proposte relative ai corrispettivi, in sostituzione di quella trasmessa con la sopra richiamata lettera del 14 maggio 2004;
- in data 28 giugno 2004, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Edison T&S (prot. Autorità CDM/M04/2544) e alla Snam Rete Gas (prot. Autorità CDM/M04/2545) richiesta di approfondimenti relativamente alla rispettive comunicazioni del 16 giugno 2004 e dell'11 giugno 2004;
- in data 30 giugno 2004 (prot. Autorità n. 15257 dell'1 luglio 2004), la Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità una nuova proposta di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relativa all'anno termico 2004 - 2005, in sostituzione di quella trasmessa con la sopra richiamata lettera dell'11 giugno 2004; e che detta nuova proposta risulta coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01, nonché con la legge n. 273/02;
- in data 5 luglio 2004 (prot. Autorità n. 15626 del 6 luglio 2004), la Edison T&S ha trasmesso all'Autorità gli approfondimenti richiesti.
Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte tariffarie trasmesse all'Autorità in applicazione della deliberazione n. 120/01
DELIBERA
- di approvare le proposte di cui all'articolo 12 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01), presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2004-2005, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale dei gasdotti, come riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- di approvare le proposte di cui al combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2004-2005, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento;
- di notificare alle società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), Edison T&S Spa, con sede legale in Foro Bonaparte n. 31, 20121 Milano e Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Allegati: