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Delibera 05 luglio 2004

Delibera/Provvedimento 110/04

Estensione del trattamento incentivante per le forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario alle forniture destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco situate in territori insulari (attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004)

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 23 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 luglio 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • gli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione Europea nella versione consolidata 2002/C325/01; e l'articolo 4, comma 5, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/99, recante modalità di applicazione del richiamato articolo 88 del Trattato;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato, come "allegato A", con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo Integrato);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995(di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004 (di seguito: decreto 6 febbraio 2004).

Considerato che:

  • l'articolo 1 del decreto 6 febbraio 2004 prevede che l'Autorità estenda il regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995 "alle forniture di energia elettrica destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 6 febbraio 2004 situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas"; e che tale trattamento "termina con la realizzazione o il potenziamento dei collegamenti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas e comunque cessa il 30 giugno 2007";
  • il decreto 6 febbraio 2004 è stato trasmesso alla Commissione europea in risposta ad una richiesta di informazioni inquadrata nella conduzione di una preliminare indagine conoscitiva e non a titolo di notifica ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato;
  • con nota in data 1 aprile 2004 (prot. PB/M04/1071/pb) l'Autorità ha richiesto al Ministero delle attività produttive, a supporto delle necessarie determinazioni di adeguamento della componente tariffaria attraverso la quale vengono finanziati i regimi tariffari agevolati (cd. componente A6), elementi conoscitivi dettagliati in ordine alle imprese aventi diritto, ai quantitativi oggetto delle forniture agevolate, nonché, ove possibile, all'esercente che attualmente rifornisce dette imprese, e alla qualificazione del singolo avente diritto e alla conseguente natura del contratto di fornitura (cliente idoneo ovvero cliente vincolato);
  • con nota in data 29 aprile 2004 prot. n. 252840 del 29 aprile 2004, il Ministero delle attività produttive ha informato l'Autorità che "al momento le amministrazioni interessate stanno predisponendo le informazioni richieste dalla Commissione europea, in modo da poter rispondere nei tempi previsti" e ha comunicato l'elenco delle imprese interessate dall'estensione del trattamento agevolato, con riferimento agli impianti localizzati in territori insulari esistenti all'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004; e che tale elenco comprende, allo stato, le seguenti società:
    1. Alcoa Trasformazioni Srl, con sede legale in zona industriale Portovesme - 09010 Portoscuso (CA), che già usufruisce di detta disciplina;
    2. Portovesme Spa, con sede legale in piazzale Caduti della Montagnola, 72 - 00142 Roma;
    3. ILA - Industrie Lavorazione Alluminio Spa, con sede legale in via della Valle, 46/B - 20048 Carate Brianza (MI);
    4. Eurallumina Spa, 09010 Portoscuso (CA);
  • permane l'esigenza di acquisire le informazioni in ordine ai quantitativi di energia elettrica consumata dalle suddette società che sarebbero oggetto dell'agevolazione, nonché in ordine alle condizioni economiche di fornitura attualmente praticate alle stesse società al fine di stimare l'esigenza di adeguamento dell'importo della componente a finanziamento dei regimi tariffari agevolati;
  • la Commissione europea - Direzione generale Concorrenza, alla quale il decreto 6 febbraio 2004 era stato in precedenza trasmesso dal Governo, risulta abbia richiesto informazioni supplementari in ordine al medesimo decreto con nota pervenuta alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 23 marzo 2004;
  • è necessario dare attuazione, senza dilazioni rispetto alla data dell'eventuale esito positivo della suddetta verifica, alle predette agevolazioni tariffarie:
  • è necessario modificare e integrare l'articolo 73 del Testo integrato, in relazione ai mutamenti della normativa indotti dalla direttiva UE 2003/54/CE, fra i quali, in particolare, le funzioni dei distributori, nonché l'estensione del mercato libero.

Ritenuto che sia necessario:

  • applicare, nei limiti di cui al decreto 6 febbraio 2004, la disciplina inerente il trattamento agevolato di cui all'art. 73 dell'allegato A del Testo Integrato alle imprese che, allo stato, ne hanno titolo
  • disporre che la disciplina di cui al precedente alinea:
    1. sia applicata fino alla conclusione del procedimento relativo ad un nuovo trattamento incentivante per le forniture di energia elettrica per la produzione e lavorazione di alluminio, piombo, argento e zinco situate in territori insulari e le conseguenti modifiche all'articolo 73 del Testo Integrato;
    2. sia applicata a condizione della positiva conclusione delle procedure di comunicazione all'Unione Europea e con i limiti e le prescrizioni eventualmente conseguenti;
  • avviare un procedimento per la formazione di un provvedimento inerente il regime da applicare alle forniture di energia elettrica destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco situate in territori insulari, diffondendo a questo scopo un documento di consultazione;
  • disporre che l'elenco delle società cui si applica la disciplina sia aggiornato annualmente in base alle informazioni acquisite dal Ministero delle Attività produttive circa l'esistenza dei requisiti previsti dal decreto 6 febbraio 2004;
  • al fine di garantire agli aventi diritto l'effettività del regime agevolato con decorrenza immediata dalla data dell'eventuale esito positivo della verifica avanti la Commissione europea, acquisire direttamente dagli stessi gli elementi necessari a valutare le esigenze di gettito poste dal finanziamento di detto regime;
  • affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in qualità di organismo responsabile dell'esazione ed erogazione dei flussi parafiscali per il finanziamento di finalità generali del settore elettrico, l'acquisizione degli elementi utili alla stima dell'ammontare del fabbisogno per l'attuazione del decreto 6 febbraio 2004 ai fini dell'adozione delle necessarie misure tariffarie

DELIBERA

  • di applicare, nei limiti di cui al decreto 6 febbraio 2004, la disciplina inerente il trattamento agevolato di cui all'art. 73 dell'allegato A del Testo Integrato alle seguenti società:
    1. Alcoa Trasformazioni Srl, con sede legale in zona industriale Portovesme - 09010 Portoscuso (CA), che di detta disciplina già usufruisce;
    2. Portovesme Spa, con sede legale in piazzale Caduti della Montagnola, 72 - 00142 Roma;
    3. ILA - Industrie Lavorazione Alluminio Spa, con sede legale in via della Valle, 46/B - 20048 Carate Brianza (MI);
    4. Eurallumina Spa, 09010 Portoscuso (CA);
  • di disporre che la disciplina di cui al precedente alinea:
    • sia applicata fino alla conclusione del procedimento relativo ad un nuovo trattamento incentivante per le forniture di energia elettrica per la produzione e lavorazione di alluminio, piombo, argento e zinco situate in territori insulari e le conseguenti modifiche all'articolo 73 del Testo Integrato;
    • sia applicata a condizione della positiva conclusione delle procedure di comunicazione all'Unione Europea e con i limiti e le prescrizioni eventualmente conseguenti;
  • di disporre che l'elenco delle società cui si applica la disciplina sia aggiornato annualmente in base alle informazioni acquisite dal Ministero delle Attività produttive circa l'esistenza dei requisiti previsti dal decreto 6 febbraio 2004;
  • di richiedere, alle società indicate nell'elenco di cui al primo alinea, l'invio alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, di informazioni dettagliate, corredate di ogni idonea documentazione di riscontro, in ordine ai quantitativi dei propri consumi di energia elettrica agevolati ai sensi del decreto 6 febbraio 2004, nonché ai contratti di fornitura attualmente essere per la copertura di tale fabbisogno con primario riferimento alla natura di tali contratti (se conclusi nel mercato libero o nel mercato vincolato), all'esercente fornitore, alle condizioni economiche praticate, nonché alla loro scadenza e alla disponibilità, e relativi termini, della facoltà di estinzione anticipata rispetto alla scadenza;
  • di avviare un procedimento per la formazione di un provvedimento inerente il regime da applicare alle forniture di energia elettrica destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco situate in territori insulari;
  • di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle attività produttive anche ai fini delle procedure dell'Unione Europea;
  • di notificare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e alle società interessate tramite invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

 


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