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Delibera 25 giugno 2004

Delibera/Provvedimento 102/04

Avvio di istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2004,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n.21/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04, ed, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: deliberazione n.47/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • le regole per il dispacciamento di merito economico V.2.0., pubblicate nel proprio sito internet dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) nella versione risultante dall'approvazione dell'Autorità effettuata con deliberazione n. 47/04 (di seguito: regole per il dispacciamento);

Considerato che:

  • il Gestore della rete svolge il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, ricompreso tra i servizi di pubblica utilità nel settore elettrico erogati ai sensi della legge n. 481/95 e del decreto legislativo n. 79/99; e che, a decorrere dall'1 aprile 2004, il servizio di dispacciamento è svolto sulla base di merito economico quanto a selezione ed approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.79/99;
  • il servizio di dispacciamento di merito economico erogato dal Gestore della rete si conforma alle disposizioni generali della deliberazione n.48/04 ed alle regole per il dispacciamento emanate dallo stesso Gestore; e che, sulla base della suddetta regolamentazione, la maggior parte delle risorse necessarie per l'erogazione del medesimo servizio è reperita su un apposito mercato regolamentato, denominato "mercato per il servizio di dispacciamento", di cui all'articolo 24 della deliberazione n.48/04;
  • l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità:
    1. controlli lo svolgimento dei servizi, tra cui il servizio di dispacciamento di cui ai precedenti alinea, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
    2. emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
    3. assicuri la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, effettui studi sull'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi;
  • con deliberazione n.21/04, l'Autorità ha istituito ed esercita, anche attraverso i propri Uffici, una funzione di monitoraggio sugli approvvigionamenti di risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e sull'onere medio che viene a generarsi sul medesimo mercato, sulla base dell'analisi di opportuni indici di mercato e di disponibilità delle unità che erogano dette risorse calcolati dal Gestore della rete, nonché attraverso l'accesso diretto e da remoto al sistema di archiviazione dei dati utilizzato per il calcolo dei suddetti indici;

Considerato che:

  • il mercato per il servizio di dispacciamento si compone, di norma, di tre fasi sequenziali nelle quali vengono approvvigionate le risorse per il dispacciamento:
    1. la prima delle quali, svolta il giorno precedente a quello di riferimento, consiste nella definizione di programmi vincolanti per le unità di produzione abilitate ad offrire nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: fase ex ante);
    2. la seconda, svolta in maniera continua dal Gestore della rete, è finalizzata a rivedere i programmi di cui alla precedente lettera a) per approvvigionare risorse per il tempo reale (di seguito: fase continua);
    3. la terza ed ultima fase è orientata a chiudere le posizioni delle unità di produzione abilitate che si sono maturate a programma nelle fasi ex ante e continua rispetto all'effettivo ammontare di energia elettrica immessa in rete dalle medesime unità (di seguito: fase conclusiva);
  • ai fini della funzione di monitoraggio esercitata dall'Autorità, i risultati della fase ex ante, unitamente all'onere rinveniente dalla medesima fase del mercato per il servizio di dispacciamento, sono resi giornalmente disponibili; e che i risultati della fase continua sono stati resi disponibili, per il mese di aprile 2004, solo alla metà del mese di giugno 2004; e che i risultati della fase conclusiva sono disponibili solo due mesi dopo la chiusura del mese di riferimento, all'esito delle procedure di settlement eseguite dal Gestore della rete;
  • il monitoraggio delle sole fasi giornaliere disponibili, vale a dire quelle ex ante del mese di aprile 2004, ha portato a concludere che, per il medesimo mese, l'onere medio mensile potesse subire un incremento trascurabile rispetto all'onere medio mensile del regime amministrato previgente l'avvio del dispacciamento di merito economico; e che tale onere fosse tale da non rilevare particolari comportamenti opportunistici degli operatori nel mercato per il servizio di dispacciamento per il mese di aprile 2004;
  • con lettera in data 17 giugno 2004 (prot. Autorità n.14375 del successivo 18 giugno), il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità l'onere consuntivo (comprensivo delle tre fasi di cui al precedente alinea) del mercato per il servizio di dispacciamento del mese di aprile 2004, confermando un modesto incremento dell'onere medesimo rispetto all'onere del regime amministrato previgente;
  • con la medesima lettera di cui al precedente alinea, il Gestore della rete ha altresì fornito una stima dell'onere medio mensile delle fasi giornaliere ex ante nel mese di maggio 2004 che mostrerebbe un significativo aumento rispetto all'analogo onere delle fasi ex ante del mese di aprile 2004, nonché una stima prospettica dell'onere medio mensile delle fasi giornaliere ex ante nel mese di giugno 2004 che riporta un aumento ulteriore rispetto all'analogo onere delle fasi ex ante del mese di aprile 2004;
  • le motivazioni di tali aumenti non previsti devono essere ricercate sia in un anomalo incremento dei volumi di risorse approvvigionate sul mercato del servizio di dispacciamento rispetto al previgente regime amministrato, sia in un significativo rialzo dei prezzi offerti dagli operatori delle unità abilitate nel mercato per il servizio di dispacciamento che potrebbero configurare in tale mercato una situazione di insufficiente concorrenza, potenzialmente distorsiva;

Considerato che:

  • con deliberazione n. 47/04, l'Autorità ha disposto la revisione delle regole per il dispacciamento entro 90 giorni dall'avvio del dispacciamento di merito economico (1 aprile 2004), fissando alcuni criteri di revisione, in particolare ai punti 12, 13, 15, 20, 25 e 28 della Parte II dell'Allegato alla medesima deliberazione, che possono servire per la miglior definizione delle esigenze di approvvigionamento di risorse da parte del Gestore della rete ed il contenimento di eventuali distorsioni nel mercato del servizio di dispacciamento;
  • a seguito delle eventuali rilevazioni di anomalie nel mercato per il servizio di dispacciamento possono essere posti in essere strumenti regolamentari atti alla mitigazione del potere di mercato che si manifesta, di norma, nei comportamenti di operatori che elevino i prezzi offerti sfruttando l'esclusività o la quasi-esclusività delle proprie unità di produzione abilitate in termini di localizzazione sul territorio nazionale o di tipologia di servizio reso dalle medesime; e che tali strumenti prevedono, tipicamente, l'utilizzo delle predette unità come impianti essenziali per la sicurezza del sistema nel caso di esclusività dei medesimi ovvero definiscono limiti sui prezzi di offerta per alcune unità di produzione abilitate;
  • l'eventuale utilizzo degli strumenti regolamentari di cui al precedente alinea consente di contenere l'onere rinveniente dal mercato per il servizio di dispacciamento a livelli equivalenti a quelli dei regimi amministrati basati sulla remunerazione delle risorse in ragione dei costi riconosciuti per la prestazione delle medesime;

Ritenuto opportuno avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata ad analizzare le dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004, ai fini di valutare eventuali distorsioni nel mercato per il servizio di dispacciamento ed, eventualmente, formulare strumenti regolamentari preventivi orientati al contenimento di dette distorsioni

DELIBERA

Di avviare un'istruttoria conoscitiva per analizzare le dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004, ai fini di valutare eventuali distorsioni nel mercato per il servizio di dispacciamento ed, eventualmente, introdurre strumenti regolamentari preventivi orientati alla mitigazione di dette distorsioni;

Di conferire mandato al dott. ing. Guido Bortoni ed al dott. Antonio Molteni, rispettivamente nella loro posizione di vice direttore dell'Area elettricità e del Servizio legale e legislativo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di procedere:

  1. allo svolgimento delle attività conoscitive con le finalità di cui al precedente punto, anche avvalendosi del Nucleo interno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas appositamente costituito per il monitoraggio del sistema delle offerte (Nucleo Italian Power Exchange and Economic Dispatching, denominato in acronimo IPEXED);
  2. alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto;
  3. alla formulazione di proposte all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per gli eventuali interventi volti ad evitare il perdurare dell'elevato livello di oneri relativi al mercato per il servizio di dispacciamento e delle situazioni di insufficiente concorrenza o di distorsione su tale mercato;

Di prevedere, qualora ciò fosse opportuno, per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, analisi e valutazioni da effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).