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Delibera 18 giugno 2004

Delibera/Provvedimento 95/04

Raccomandazione alle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in materia di informazioni ai clienti finali circa i turni di rischio  per l'eventuale applicazione di distacchi programmati a rotazione

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it 18 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 giugno 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 novembre 1979, n. 91 (di seguito: deliberazione CIPE n. 91/79);
  • la relazione emessa in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 luglio 2003, n. 72/03; (di seguito: la relazione);
  • il "Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico" (di seguito: PESSE), predisposto dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), richiamato nella guida tecnica "Piani di difesa del sistema elettrico", versione n. INSTX.1006 del 17 maggio 2000, come successivamente aggiornato;
  • il documento, predisposto dal Gestore della rete, recante "Documento di consultazione. Indicazioni per l'istituzione e per l'applicazione del piano di distacchi programmati a rotazione (nuovo PESSE)", n. DRRPX03056, versione rev. 00 del 10 maggio 2004 (di seguito: il Documento di consultazione), trasmesso all'Autorità con lettera in data 14 maggio 2004, prot. AD/P2004000103 (prot. Autorità n. 12436 del 18 maggio 2004)

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 1, comma, della legge n. 481/95, l'Autorità  deve assicurare la tutela di utenti e consumatori e che, a tal fine, secondo il disposto dell'articolo 2, comma 20, lettera b), della medesima legge, effettua controlli in ordine al rispetto delle concessioni rilasciate dal Ministero delle attività produttive e delle convenzioni annesse a dette concessioni, sulla cui base è svolto il servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
  • la deliberazione CIPE n. 91/79 pone in capo all'Enel, al tempo monopolista verticalmente integrato, ed alle "altre imprese distributrici", l'obbligo di adottare un "Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico", predisposto al fine di:
    1. ridurre, per quanto possibile in modo programmato, nei casi ove risulti necessario per evitare più gravi disservizi, la richiesta di energia elettrica per adeguarla alle disponibilità consentite dalle condizioni di emergenza anche in relazione alla situazione delle disponibilità locali;
    2. operare tale riduzione mediante distacchi selettivi e programmati, in modo da determinare il minor disagio per gli utenti del sistema elettrico;
    3. assicurare, per quanto possibile, il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
  • il punto 6 dello stesso provvedimento prevede che "l'Enel e le altre imprese distributrici provvederanno a dare diffusione delle misure contenute nei piani di emergenza, avvalendosi per lo scopo dei mezzi radiotelevisivi, della stampa e di ogni altro mezzo di comunicazione, anche in collaborazione con gli enti locali";
  • il servizio di distribuzione dell'energia elettrica è svolto, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 481/95, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, sulla base delle concessioni rilasciate dal Ministero delle attività produttive e delle convenzioni annesse a dette concessioni, che richiamano l'obbligo per gli esercenti di garantire all'utenza assistenza, consulenza ed informazioni per favorire l'uso razionale dell'energia, nonché di predisporre le misure atte a garantire che siano soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze degli utenti;
  • i costi delle iniziative assunte dalle imprese distributrici, in attuazione delle richiamate disposizioni,  al fine di informare gli utenti interessati dell'appartenenza ai diversi turni di rischio, in attuazione dell'articolo 6 della deliberazione CIPE n. 91/79, debbono ritenersi già riconosciuti negli attuali livelli tariffari;
  • la relazione, recante gli esiti dell'istruttoria conoscitiva sulle cause, sugli sviluppi e le eventuali responsabilità delle interruzioni del servizio elettrico verificatesi in estese zone del paese nel mese di giugno 2003, ha evidenziato che, in occasione di dette interruzioni, l'informazione dell'utenza in ordine alla applicazione di distacchi programmati a rotazione non è stata efficace;
  • il Gestore della rete, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e della deliberazione CIPE n. 91/79, ai fini dell'aggiornamento del PESSE, ha predisposto e diffuso il Documento di consultazione, che prevede, tra l'altro, che:
    1. ciascuna impresa distributrice suddivida l'utenza diffusa in un numero elevato di gruppi, a ciascuno dei quali è assegnato un turno di rischio di disalimentazione;
    2. l'appartenenza ai diversi turni di rischio sia resa nota alle utenze interessate;
  • nell'attuale periodo dell'anno il rischio di distacchi di carico è molto elevato;

Ritenuto opportuno, allo scopo di tutelare consumatori e utenti, raccomandare alle imprese distributrici tempestività nell'adozione delle misure idonee ad assicurare agli utenti interessati l'informazione circa l'appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione

DELIBERA

Di raccomandare alle imprese distributrici tempestività nell'adozione delle misure idonee ad assicurare ai clienti finali l'informazione circa l'appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione.

Di informare le imprese distributrici che l'Autorità si riserva di richiedere informazioni e documenti e di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere a) e b), della legge n. 481/95.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e di trasmetterlo al Ministero delle Attività produttive.