Delibera 27 maggio 2004
Delibera/Provvedimento 79/04
Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 4 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 132 del 8.6.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 maggio 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 29 gennaio 2004) recante modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di seguito: deliberazione n. 13/04);
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 49/04 (di seguito: deliberazione n. 49/04).
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 29 gennaio 2004 prevede che la capacità produttiva non assegnabile sia attribuita al mercato vincolato fino alla completa operatività del mercato elettrico;
- l'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/04, prevede che fino alla completa operatività del sistema delle offerte, intesa come la data in cui è disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima dell'1 luglio 2004, la capacità produttiva non assegnabile sia ceduta all'Acquirente Unico e che a partire dalla completa operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacità produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima;
- considerando che il regime di dispacciamento di merito economico attualmente in vigore non prevede la partecipazione attiva della domanda fino all'1 gennaio 2005;
- il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 prevede, all'articolo 3, comma 1, che l'Acquirente Unico si approvvigioni, per la quota di fabbisogno residuale rispetto alle altre modalità di approvvigionamento previste nel medesimo decreto ministeriale, nel sistema delle offerte, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità; e che, il medesimo decreto ministeriale prevede all'articolo 3, comma 3, che l'Autorità determini i criteri e le condizioni per la stipula dei contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità;
- gli esiti delle procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni n. 21/04 e n. 49/04 per la stipula di contratti di copertura dal rischio prezzo evidenziano la necessità di garantire ai clienti del mercato vincolato ulteriori forme di copertura dal rischio prezzo sugli acquisti di energia elettrica nel sistema delle offerte;
- con nota in data 21 maggio 2004 (prot. AO/R04/1722), l'Autorità ha segnalato, tra l'altro, al Ministero delle attività produttive l'opportunità di prevedere l'estensione, al secondo semestre 2004, della cessione di una quota parte dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99 al mercato vincolato, al fine di incrementare la copertura dell'Acquirente unico dal rischio prezzo di cui al precedente alinea;
- con nota in data 27 maggio 2004, prot. n.254486, il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha condiviso l'opportunità di porre in essere azioni atte a favorire una maggiore stabilità dei prezzi dell'energia destinata al mercato vincolato, tra le quali rientra certamente l'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99;
Ritenuto necessario:
- consentire ulteriori coperture dal rischio prezzo per i clienti del mercato vincolato prevedendo che la capacità produttiva non assegnabile di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 13/04 sia ceduta all'Acquirente Unico fino al 31 dicembre 2004
DELIBERA
Di modificare l'articolo 10, comma 10.2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04, eliminando le parole "Fino alla completa operatività del sistema delle offerte, intesa come la data in cui è disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima dell'1 luglio 2004," e le parole "A partire dalla completa operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacità produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima";
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.